LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 283 DELL’ 11 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. ANCONA avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Maurizio GANZ (gara Ancona-Reggina del 7/3/04 – C.U. n. 279 del 9/3/04). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 283 DELL’ 11 marzo 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI
Reclamo della Soc. ANCONA avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Maurizio GANZ (gara Ancona-Reggina del
7/3/04 - C.U. n. 279 del 9/3/04). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore
Maurizio Ganz, tesserato per la Soc. Ancona, la squalifica per una giornata effettiva di gara,
per comportamento non regolamentare in campo, ha proposto reclamo con procedura di
urgenza lo stesso tesserato, chiedendo:
- in via preliminare, che codesta Commissione accerti l’erroneità del referto arbitrale
ed accetti l’utilizzo delle immagini televisive al fine di dimostrare che il Ganz non
ha in realtà commesso l’infrazione (“fallo di mano”) sanzionata con la seconda
ammonizione e con la conseguente espulsione;
- in via principale, l’annullamento o la revoca della sanzione.
Più in particolare, la reclamante osserva che la prova televisiva evidenzia come il Ganz non
abbia colpito con la mano il pallone (erroneamente rilevato dall’assistente e non dal
direttore di gara); sempre secondo la reclamante, sussisterebbero i presupposti per l’utilizzo
della prova televisiva ex art. 31 C.G.S., gravando su questa Commissione il potere-dovere
“di colmare l’ingiusto ed illegittimo vuoto normativo nella parte in cui non prevede
specificamente che l’uso della prova TV debba essere consentito non solo nella direzione di
condannare quanto non rilevato […] ma anche nella opposta direzione di assolvere non
solo soggettivamente ma anche oggettivamente chi non ha commesso il fatto oggetto della
sanzione”.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, ritiene inammissibile il presente reclamo
d’urgenza ex art. 32 comma 9 C.G.S.
Nel caso di specie, infatti, non è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di
prova, così come disciplinato dall’art. 31 del C.G.S.
L’art. 31 a2) prevede la possibilità, per gli organi di giustizia sportiva, di utilizzare, quale
mezzo di prova, riprese televisive o filmati solo “qualora essi dimostrino che i documenti
ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore
dell’infrazione” (fattispecie diversa da quella qui contestata).
L’art. 31 a4), da parte sua, consente l’utilizzo di immagini televisive – volte a dimostrare
che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione – ma solo in sede di reclamo
avverso sanzioni irrogate per condotta violenta (e quindi non per un fallo di mano, non
qualificabile certo come condotta violenta bensì come “comportamento non
regolamentare”).
Trattandosi, fra l’altro, di un mezzo di prova di carattere eccezionale, ammesso solo in
circostanze tassativamente indicate dal Codice di Giustizia Sportiva, non è ipotizzabile una
sua applicazione in via analogica a fattispecie non previste.
Non può poi trovare in alcun modo accoglimento la tesi sostenuta dalla difesa del
reclamante in base alla quale sussisterebbe, in capo a questa Commissione, il potere di
colmare lacune normative. Non è infatti ipotizzabile che un organo di giustizia sportiva
(non solo questa Commissione, ma ogni altro organo, compreso il Giudice Sportivo) possa
colmare, con i propri provvedimenti, asseriti vuoti normativi o regolamentari, in quanto ciò
comporterebbe un grave travalicamento dei propri compiti istituzionali. E ciò
indipendentemente dal fatto che questa Commissione condivida o meno l’auspicata
esigenza di estendere le ipotesi di ammissibilità della prova televisiva cd. “a discolpa”.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione dichiara inammissibile il reclamo e dispone
l'incameramento della tassa.
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