LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 298 DEL 19 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. GENOA avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato di gara acquisito sul campo (gara Messina-Genoa del 7/12/03 – C.U. n. 172 del 16/12/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 298 DEL 19 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. GENOA avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato di gara acquisito sul campo (gara Messina-Genoa del 7/12/03 - C.U. n. 172 del 16/12/03). Il procedimento Con reclamo in data 14/12/03 la Soc. Genoa proponeva opposizione all’omologazione del risultato della gara Messina – Genoa del 7/12/03 (4-0) invocando l’irregolare posizione del calciatore della Società ospitante Rezaei Rahman. Assumeva in sintesi la reclamante: a) che la deliberazione 4/3/03 del Consiglio Federale F.I.G.C. aveva disposto il divieto per le Società di serie B e C1-C2 di tesserare per la stagione sportiva 2003/04 calciatori di paesi non aderenti alla U.E o alla E.E.E. provenienti dall’estero; b) che il suddetto Rezaei, cittadino iraniano, era stato inizialmente tesserato per la Società Perugia in data 2/11/01 (con la formula della cessione temporanea di contratto) per una stagione sportiva (fino al 30/6/02); c) che il contratto era stato poi prorogato fino al 30/6/03, ma, non avendo la Società perugina esercitato il diritto di riscatto (comunicazione diretta alla FIGC in data 24/6/03), il calciatore era tornato libero da vincoli contrattuali con Società italiane, con conseguente automatico ripristino dell’originario rapporto con la Società straniera cedente (l’iraniana Zob Ahan Isfahan), titolare di contratto fino al 30/6/04; d) che risolto consensualmente quest’ultimo rapporto il Rezaei era stato tesserato in data 30/8/03 per la Società Messina (militante in serie B) in forza di contratto munito di visto di esecutività della L.N.P. in pari data; e) che tale tesseramento doveva considerarsi illegittimo in quanto a quella data (decaduto il tesseramento a titolo temporaneo con il Perugia e ripristinato il contratto con la Società iraniana) Rezaei andava ritenuto calciatore straniero proveniente da paese non aderente alla U.E o alla E.E.E. e come tale soggetto al divieto di nuovo tesseramento sancito dalla citata delibera del Consiglio Federale 4/3/03; f) che era pertanto illegittimo, nullo, inesistente il suo tesseramento per la Società Messina ed era di conseguenza irregolare la sua posizione nella gara Messina-Genoa del 7/12/03; g) che tale tesseramento contrastava inoltre con quanto disposto dalle Istruzioni Generali Esplicative allegate alla Delibera della Giunta Nazionale CONI in data 28/10/02 secondo cui qualora il contratto con lo sportivo professionista cessi prima della scadenza del permesso di soggiorno, vi è obbligo della Società di chiedere la revoca di tale permesso, mentre lo sportivo ha l’onere di richiedere nuovo permesso di soggiorno per poter ottenere nuovo tesseramento con altra Società: nella specie era stato dunque illegittimamente consentito il nuovo tesseramento del Rezaei con la Società Messina in difetto di nuova richiesta di permesso di soggiorno; h) che era irrilevante il fatto che la federazione iraniana non avesse richiesto, dopo il 30/6/03, a quella italiana il transfer del calciatore per il suo rientro in Iran, essendo tale adempimento (previsto peraltro solo dai regolamenti FIFA e UEFA) del tutto estraneo agli obblighi stabiliti dalla legislazione interna e dalla normativa CONI-FIGC in materia di ingresso di calciatori extracomunitari, la cui osservanza costituisce condizione indispensabile per la valida costituzione del vincolo. Concludeva pertanto la reclamante chiedendo che il Giudice Sportivo infliggesse alla Società Messina, ai sensi dell’art. 12, comma 5 C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il Genoa del 7/12/03 con il punteggio di 0-3. Con provvedimento in data 16/12/03 il Giudice Sportivo rigettava il reclamo della Soc. Genoa ed omologava il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo rilevando anzitutto che le limitazioni numeriche di tesseramento stabilite dalla delibera federale 4/3/03 non riguardavano i calciatori di paesi extracomunitari che a quella data risultavano già tesserati in Italia (come appunto il Rezaei) per Società professionistiche. D’altra parte dopo la scadenza del contratto con la Società Perugia (30/6/03) la federazione iraniana non aveva mai richiesto (ai sensi dell’art. 7 Regolamento FIFA in materia di status e trasferimento dei calciatori) a quella italiana il certificato internazionale di trasferimento ai fini del tesseramento di Rezaei per un club professionistico iraniano: questi pertanto, al momento del suo tesseramento per la Soc. Messina (30/8/03), non poteva in alcun modo considerarsi calciatore extracomunitario “proveniente dall’estero”. Neppure vi era stata nella specie, ad avviso del primo giudice, violazione della normativa italiana in materia di permesso di soggiorno atteso che, alla data del tesseramento con la Soc. Messina, Rezaei era munito di permesso di soggiorno in corso di validità, permesso poi rinnovato in epoca (10/11/03) anteriore alla disputa della gara Messina-Genoa (con scadenza 30/8/04). A fronte di tale provvedimento dell’autorità statale di P.S., l’unica competente a decidere della regolarità della presenza di Rezaei sul territorio italiano, risultavano quindi irrilevanti e comunque non vincolanti le istruzioni contenute nella circolare 27/11/02 n. 394 dell’Ufficio Studi del CONI circa un presunto dovere delle Società sportive di chiedere la revoca del permesso di soggiorno anche prima della data di scadenza dello stesso, una volta terminato il rapporto di lavoro con lo sportivo professionista extracomunitario. Una diversa interpretazione finirebbe col vanificare la ratio della delibera federale 4/3/03 (adottata in epoca successiva alle cit. istruzioni) secondo cui i calciatori extracomunitari già tesserati in Italia a quella data dovevano essere considerati come liberamente tesserabili per la stagione successiva da altra Società professionistica italiana, ovviamente a condizione che fossero (come appunto nel caso di Rezaei) in possesso di valido permesso di soggiorno e visto di ingresso. Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo a questa Commissione la Soc. Genoa la quale anzitutto censurava la mancata considerazione da parte del Giudice Sportivo del dato fondamentale attinente la nullità (art. 1418 c.c.) del contratto stipulato dalla Soc. Messina con il calciatore iraniano Rezaei in palese violazione della vigente normativa in materia di immigrazione (art. 40, comma 18 DPR 394/99) secondo cui l’autorizzazione al lavoro, il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno di lavoratori sportivi extracomunitari, non sono rinnovabili ed in caso di cessazione del rapporto di lavoro non possono essere utilizzati per un diverso rapporto. Nella specie dunque l’originario permesso di soggiorno (avente scadenza 1/11/03) conseguito dal Rezaei all’epoca del tesseramento per la Soc. Perugia non avrebbe potuto essere rinnovato né utilizzato per il diverso contratto di lavoro stipulato con la Soc. Messina: doveva quindi considerarsi illegittimo il tesseramento 30/8/03 di Rezaei per quest’ultima Società. Secondo la reclamante, d’altro canto, il tesseramento de quo era avvenuto in contrasto anche con la normativa sportiva vigente atteso che, alla scadenza dell’originario contratto con la Società umbra (30/6/03), Rezaei doveva essere considerato un calciatore extracomunitario estraneo alla Federazione italiana, proveniente da federazione non aderente alla U.E, o alla E.E.E. e pertanto avrebbe dovuto richiedere, ai sensi della delibera del Consiglio Federale 4/3/03, una nuova dichiarazione nominativa di assenso, un nuovo visto ed un nuovo permesso di soggiorno. Nella specie era invece intervenuto (in data 10/11/03) un mero rinnovo del permesso di soggiorno originario all’esito di una procedura assolutamente illegittima e come tale inidonea a consentire la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro ed il rilascio di un nuovo tesseramento per Società diversa dal Perugia, mentre non poteva avere alcuna rilevanza la mancata richiesta del transfer internazionale da parte della Federazione Iraniana. Ribadiva quindi la reclamante la richiesta di irrogazione alla Soc. Messina della punizione sportiva della perdita della gara per irregolare posizione del calciatore Rezaei. Con memoria difensiva di replica la Soc. Messina eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo della Soc. Genoa, da un lato, perché sottoscritto da soggetto (direttore generale) non abilitato a rappresentare legalmente la Società, dall’altro, perché non preceduto dal prescritto preannuncio ex art. 34, comma 1 C.G.S. Nel merito, rilevava l’assoluta infondatezza del reclamo posto che il contratto economico con Rezaei ed il relativo tesseramento per la stagione sportiva 2003/2004 erano intervenuti nel pieno rispetto della normativa federale e di quella statale. In ogni caso, rilevava la Soc. Messina come i regolamenti sportivi invocati dalla controparte confliggessero chiaramente con la normativa (comunitaria e nazionale) di rango superiore (decreto legislativo 242/99, trattato CE, Costituzione italiana) in materia di non discriminazione ed integrazione sociale nei riguardi dei cittadini extracomunitari presenti in Italia, e non potessero quindi essere interpretati nel senso prospettato nei motivi di reclamo. Concludeva la Soc. Messina chiedendo a questa Commissione di dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare il reclamo della Soc. Genoa. Con decisione emessa alla riunione del 29/1/04 la Commissione, disattesa la prima delle eccezioni preliminari sollevate dalla Soc. Messina, accoglieva la seconda dichiarando inammissibile il reclamo della Soc. Genoa siccome non preceduto dal prescritto preannuncio, in violazione degli artt. 29, comma 5 e 9 e 34, comma 1 C.G.S. Il gravame proposto dalla Soc. Genoa avverso detta declaratoria di inammissibilità era accolto dalla CAF che con decisione del 27/2/04 annullava la pronuncia impugnata e rimetteva gli atti a questa Commissione per l’esame del merito. All’odierna riunione sono comparsi il difensore della Società reclamante ed il rappresentante delle Società Messina i quali hanno ribadito le conclusioni formulate nelle memorie presentate nelle precedente fase del giudizio. I motivi della decisione Esaminati gli atti, ritiene la Commissione che il reclamo sia infondato. La Soc. Genoa censura la legittimità del tesseramento di Rezaei, e di conseguenza la regolarità della sua posizione in occasione della gara del campionato di serie B Messina – Genoa del 7/12/03, con riguardo, da un lato, alla disciplina federale in tema di tesseramento di calciatori extracomunitari, dall’altro, alla normativa statale in materia di immigrazione. Sotto il primo profilo, entra in gioco la disciplina specifica dettata, per la stagione sportiva 2003/2004, dalla delibera del Consiglio Federale in data 4/3/03. In attuazione del potere conferito (art. 27, comma 5 decreto legislativo 286/98) alle federazioni sportive di stabilire annualmente criteri generali per il tesseramento di sportivi stranieri, anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili, la delibera cit. stabilisce che le Società ammesse ai campionati di serie B-C1-C2 non possano, nella stagione 2003/2004, tesserare “calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E o alla E.E.E. provenienti dall’estero”; peraltro tale limitazione non riguarda i calciatori stranieri “già tesserati alla data odierna per Società professionistiche, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno”. Si ricava con certezza dal combinato disposto di queste previsioni che il calciatore extracomunitario che alla data del 4/3/03 sia regolarmente tesserato per una Società professionistica italiana può continuare a militare nel campionato di serie B italiano anche nella stagione 2003/04, sia con la squadra con la quale risulta tesserato alla data suddetta, sia eventualmente con quella diversa per la quale sia stato successivamente tesserato per effetto di cessione del diritto allo sfruttamento delle sue prestazioni sportive (difatti nessuna differenziazione di trattamento tra le due ipotesi è ricavabile dalla lettera della disposizione in esame). Questa è appunto la situazione in cui si è venuto a trovare il calciatore iraniano Rezaei: egli infatti, alla data del 4/3/03, soggiornava legittimamente in territorio italiano, in forza di permesso di soggiorno rilasciato il 2/11/01 con validità fino all’1/11/03, ed era altresì regolarmente tesserato con la Soc. Perugia fino al 30/6/03. Questo status non è certamente venuto meno alla scadenza del 30/6/03, avendo egli maturato fin dal 4/3/03 il diritto a partecipare ai campionati riservati alle Società professionistiche italiane, purché ovviamente tesserato per una di queste, e non avendo peraltro perso tale diritto per effetto di tesseramento medio tempore intervenuto con Società straniera tale da fargli conseguire, in epoca successiva al 30/6/03, il diverso status di calciatore extracomunitario “proveniente dall’estero”. E’ vero che, non avendo la Soc. Perugia esercitato il diritto di riscattare il calciatore entro il 30/6/03, la Soc. iraniana di provenienza ha visto “rivivere” il proprio diritto a sfruttare le prestazioni sportive del medesimo in forza di contratto avente scadenza il 30/6/04: ma tale facoltà è rimasta a livello di previsione negoziale non essendosi estrinsecata nelle forme tipiche richieste per la costituzione di nuovo vincolo di tesseramento presso la federazione iraniana. Quest’ultima infatti non risulta aver inoltrato alla FIGC la richiesta di transfer (certificato internazionale di trasferimento) prescritta dall’art. 7 del Regolamento FIFA (in materia di status e trasferimento di calciatori), onde in epoca successiva al 30/6/03 nessun vincolo di tesseramento è venuto in essere presso la federazione iraniana ed il Rezaei, lungi dall’assumere lo status di calciatore straniero “proveniente dall’estero”, ha conservato il proprio diritto ad essere tesserato da altra Società professionistica italiana per la stagione sportiva 2003/04. Ciò è quanto appunto avvenuto in data 30/8/03 allorché Rezaei, risolto consensualmente il rapporto con la Società iraniana di provenienza, ha stipulato nuovo contratto con la Soc. Messina, venendo assoggettato a nuovo vincolo di tesseramento presso la FIGC con scadenza 30/6/04. In conclusione nulla di illegittimo, dal punto di vista della normativa sportiva, è dato ravvisare nella procedura di tesseramento del Rezaei per la Soc. Messina, essendo egli regolarmente tesserato per Società professionistica italiana alla data del 4/3/03 e non avendo poi acquisito lo status di calciatore straniero proveniente dall’estero in epoca successiva al 30/6/03 e prima del nuovo tesseramento (in data 30/8/03) con altra Società professionistica italiana militante nel campionato di serie B. Per quanto riguarda la disciplina statale in tema di ingresso, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro di cittadini extracomunitari, la reclamante deduce la violazione del disposto dell’art. 40, comma 18 DPR 394/99 (regolamento di attuazione del decreto legislativo 286/98, Testo Unico in materia di immigrazione, novellato dalla legge 189/02), secondo cui la dichiarazione nominativa di assenso del CONI (sostitutiva in ambito sportivo dell’autorizzazione al lavoro), il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno rilasciati agli sportivi extracomunitari [art. 27, comma 1 lett. p) del TU] “non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro”: in sostanza secondo tale norma, cessato il rapporto contrattuale con una Società professionistica italiana, il calciatore extracomunitario, per potersi tesserare con altra Società, dovrebbe ottenere dall’autorità di PS nuovo permesso di soggiorno, non soltanto il rinnovo di quello precedente, e dal CONI nuova dichiarazione nominativa di assenso; in difetto, la sua posizione sarebbe quella del calciatore extracomunitario proveniente dall’estero, come tale assoggettato al divieto di nuovo tesseramento per Società di serie B nella stagione sportiva 2003/04 ai sensi del terzo capoverso della delibera federale 4/3/03. Il contratto stipulato tra Messina e Rezaei in data 30/8/03 sarebbe dunque nullo per contrasto con norma imperativa di legge (art. 1418 c.c.), ed ugualmente illegittimi ed improduttivi di effetti dovrebbero essere considerati il successivo tesseramento (siccome non accompagnato da valido contratto) e così pure “il provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Messina in data 10/11/03” (v. documentazione prodotta dalla difesa all’udienza precedente). Pur prendendo atto della serietà delle argomentazioni difensive, ritiene la Commissione che le stesse non possano essere accolte in questa sede di giustizia sportiva, essendo insuperabile il dato giuridico-formale secondo cui, alla data del 30/6/03 Rezaei era titolare di permesso di soggiorno (per svolgimento di attività sportiva) avente scadenza all’1/11/03, permesso poi rinnovato dalla Questura di Perugia in data 10/11/03 con scadenza 30/8/04. Non sono dunque ravvisabili interruzioni di sorta nella titolarità da parte di Rezaei dello status di lavoratore extracomunitario legittimamente soggiornante in Italia e come tale regolarmente tesserabile. Invero per poter opinare diversamente, e dichiarare quindi nullo il contratto stipulato con il Messina ed illegittimo il tesseramento di Rezaei per tale Società, questa Commissione dovrebbe preliminarmente, sia pure incidenter tantum, dichiarare illegittima l’attività istituzionale della autorità di PS di Perugia la quale, “rinnovando” l’originario permesso di soggiorno rilasciato a Rezaei, ha ritenuto del tutta lecita la sua pregressa permanenza in Italia, pur dopo la cessazione del contratto con la Soc. Perugia, ed ha quindi avallato la regolarità del suo nuovo contratto (in data 30/8/03) con la Soc. Messina. Ma è fin troppo evidente che siffatto potere di disapplicare gli atti amministrativi dell’autorità statale ritenuti illegittimi non rientri tra i compiti istituzionali degli organi di giustizia sportiva, i quali non possono che prendere atto della efficacia vincolante di detti atti, fino a che gli stessi non siano annullati, revocati o modificati dalla stessa Pubblica Amministrazione, in sede di autotutela, ovvero dal giudice amministrativo (TAR, Consiglio di Stato) in esito a rituale impugnativa. Nessuna norma dell’ordinamento federale o di quello statuale attribuisce alla giustizia sportiva un potere analogo a quello conferito dall’art. 5 legge 2248/1865 al giudice ordinario di disapplicare, con effetti limitati al procedimento (civile o penale) in corso, gli atti amministrativi illegittimi. Questa Commissione non può neppure valutare la rilevanza del (breve) periodo intercorso tra la scadenza dell’originario permesso di soggiorno ed il suo rinnovo, trattandosi di valutazione spettante unicamente all’autorità amministrativa. Né ad una diversa conclusione potrebbe pervenirsi argomentando dall’inciso finale del quarto capoverso della delibera federale 4/3/03 ove viene espressamente “fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno”: è chiaro infatti che, a meno di non voler scardinare il principio di sovraordinazione dell’ordinamento giuridico generale rispetto a quello sportivo ed il divieto di interferenza dei giudici sportivi sui provvedimenti adottati e sulle decisioni assunte dagli organi amministrativi e giudiziari statali, la clausola di salvaguardia sopra citata non fa che ribadire l’indiscutibile principio secondo cui tutti i soggetti dell’ordinamento federale (compresi gli organi di giustizia) sono tenuti all’osservanza della normativa generale in materia di immigrazione (decreto legislativo 286/98, DPR 394/99), anche nel senso di dover conformare le proprie decisioni ed i propri comportamenti ai regolamenti ed ai provvedimenti adottati dagli organi amministrativi statali (cui spetta istituzionalmente il compito di dare attuazione a detta normativa), senza possibilità di disapplicare quelli ritenuti illegittimi (nella specie: il rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti di Rezaei). D’altra parte non possono essere invocate a sostegno della tesi difensiva della reclamante le disposizioni contenute nella circolare CONI 27/11/02 il cui art. 5 prevede che “qualora il contratto ovvero il rapporto di prestazioni tra la Società e lo sportivo professionista venga a cessare prima della scadenza del permesso di soggiorno, la Società deve chiedere alla Questura la revoca del permesso di soggiorno”. Quelle richiamate sono infatti mere “Istruzioni generali esplicative” (adottate dal CONI in epoca anteriore alla delibera del Consiglio Federale FIGC 4/3/03), come tali non riconducibili alla clausola di salvaguardia della “normativa in materia di visti e permessi di soggiorno” contenuta nell’ultimo capoverso della citata delibera federale. D’altro canto, per tutte le considerazioni sopra svolte, le istruzioni in discorso non potrebbero mai autorizzare questa Commissione a giudicare illegittima l’attività della autorità di PS perugina che, conoscendo perfettamente tutte le vicende inerenti la presenza del calciatore iraniano nel territorio dello Stato, ha ritenuto, nell’esercizio delle competenze istituzionali ad essa riservate in via esclusiva, perfettamente legittima tale presenza ed ha conseguentemente disposto il mero rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di procedere alla revoca del precedente ed al rilascio di un nuovo permesso. La decisione del Giudice Sportivo deve dunque essere confermata, senza necessità di investire della questione la Commissione Tesseramenti (la quale ha necessariamente già a suo tempo verificato che nulla ostasse al tesseramento di Rezaei per la Società Messina). Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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