LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 298 DEL 19 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LIVORNO avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato di gara acquisito sul campo (gara Messina-Livorno del 30/1/04 – C.U. n. 246 del 10/2/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 298 DEL 19 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LIVORNO avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato di gara acquisito sul campo (gara Messina-Livorno del 30/1/04 - C.U. n. 246 del 10/2/04). Il procedimento Con fax del 31/1/04 la Soc. Livorno inoltrava al Giudice Sportivo “riserva scritta avverso regolarità, svolgimento, durata e termine gara Messina-Livorno del 30/1/04”. Con missiva 2/2/04 indirizzata al Giudice Sportivo (iniziativa peraltro inammissibile atteso il disposto dell’art. 29, comma 7 C.G.S.) la Soc. Messina eccepiva l’irritualità della riserva sotto molteplici profili; in particolare contestava che la stessa potesse fungere da preannuncio di reclamo, mancando di tutti i requisiti necessari al raggiungimento dello scopo. Con reclamo in data 6/2/04 la Soc. Livorno contestava la regolarità dello svolgimento della gara suddetta, opponendosi all’omologazione del risultato acquisito sul campo (2-1 per il Messina), sotto un duplice profilo. In primo luogo eccepiva l’irregolare posizione del calciatore iraniano della Società ospitante Rezaei Rahman. Assumeva in sintesi la reclamante: a) che la deliberazione 4/3/03 del Consiglio Federale F.I.G.C. (al fine di soddisfare l’esigenza – posta dall’art. 27 comma 5 bis del Decreto Legislativo 286/98 – di regolamentare il tesseramento degli sportivi stranieri professionisti, attraverso la fissazione di limiti massimi annuali all’ingresso in Italia dei medesimi) aveva disposto il divieto per le Società di serie B e C1-C2 di tesserare per la stagione sportiva 2003/04 calciatori di paesi non aderenti alla U.E o alla E.E.E. provenienti dall’estero, mentre restavano esclusi da ogni limitazione i calciatori extracomunitari già tesserati, alla data del 4/3/03, per Società professionistiche italiane; b) che il suddetto Rezaei, cittadino iraniano, era stato inizialmente ceduto in prestito dalla Società Zobahan iraniana (che lo aveva sotto contratto fino al 30/6/04) alla Società Perugia per una stagione sportiva, prestito poi prorogato fino al 30/6/03; c) che risolto consensualmente quest’ultimo rapporto il Rezaei era stato tesserato in data 30/8/03 per la Società Messina (militante in serie B) sul presupposto della perdurante validità del permesso di soggiorno avente scadenza 1/11/03; d) che invece tale permesso di soggiorno non poteva essere utilizzato per un diverso rapporto di lavoro (quello appunto instaurato con la Soc. Messina) stante il tassativo divieto stabilito dall’art. 40, comma 18 DPR 394/99, secondo cui la dichiarazione nominativa di assenso del CONI (sostituiva in ambito sportivo dell’autorizzazione al lavoro), il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno rilasciati agli sportivi extracomunitari “non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro”; e) che pertanto Rezaei, alla data del 30/8/03 doveva essere considerato cittadino extracomunitario “proveniente dall’estero” siccome la sua permanenza in Italia non era assistita da valido permesso di soggiorno e come tale soggetto alle limitazioni di tesseramento dettate dalla cit. delibera del Consiglio federale; f) che in effetti proprio perché, decaduto il tesseramento con il Perugia, Rezaei era stato considerato “calciatore trasferito all’estero”, la stessa Società umbra aveva potuto tesserare, in base a quanto disposto per le Società di serie A dalla delibera federale 4/3/03, come “sportivo extracomunitario previa sostituzione” il calciatore libico Gheddafi: a questo riguardo le istruzioni esplicative della Delibera della Giunta Nazionale CONI 28/10/02 stabiliscono infatti che per ogni nuova richiesta di tesseramento di sportivo extracomunitario previa sostituzione il CONI deve rilasciare dichiarazione nominativa di assenso alla duplice condizione che per lo straniero sostituito la federazione interessata attesti il mancato rinnovo di tesseramento e la Società richiedente produca documentazione certificante la cessazione di ogni rapporto lavorativo. In definitiva il tesseramento di Rezaei per la Soc. Messina doveva considerarsi avvenuto in contrasto sia con la delibera federale 4/3/03, sia con la normativa statale in materia di immigrazione ed il calciatore aveva partecipato alla gara del 30/1/04 in posizione irregolare. Sotto altro profilo la reclamante denunciava l’irregolare svolgimento della gara Messina-Livorno del 30/1/04 perché l’arbitro, dopo aver assegnato un tempo di recupero di 4 minuti, aveva decretato la fine della gara stessa, per evidente errore nello svolgimento dei suoi compiti di cronometrista, dopo soli 3 minuti e 5 secondi di recupero. L’errore era stato rilevato sia da organi di stampa che da emittenti televisive ed aveva chiaramente inciso sul regolare svolgimento della gara. Concludeva pertanto la reclamante chiedendo che il Giudice Sportivo, in via principale e con riguardo al primo profilo di irregolarità denunciato, infliggesse alla Società Messina, la punizione sportiva della perdita della gara con il Livorno del 30/1/04 con il punteggio di 0- 3; in via subordinata e con riguardo al secondo profilo di irregolarità, ordinasse la ripetizione della gara medesima. In via istruttoria, chiedeva che il Giudice Sportivo, con riguardo al primo motivo di doglianza, investisse la Commissione Tesseramenti (a norma dell’art. 43, comma 4 lett. b C.G.S.) della questione attinente la regolarità del tesseramento di Rezaei; con riguardo al secondo motivo di doglianza, visionasse la videocassetta relativa alla gara in questione, sentisse il direttore di gara, assumesse informazioni dai designatori arbitrali circa i provvedimenti adottati nei confronti dell’arbitro per l’anticipata conclusione della gara. Con provvedimento n.246 del 10/2/04 il Giudice Sportivo rigettava il reclamo della Soc. Livorno ed omologava il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo. Anzitutto il Giudice rilevava l’inammissibilità del reclamo nella parte concernente la posizione del calciatore Rezaei, non essendo stato il gravame su tale specifico punto preceduto dal prescritto preannuncio: difatti la riserva scritta in data 31/1/04 richiamava in via esclusiva la fattispecie di reclamo prevista dall’art. 24, commi 3-4-5 C.G.S. in tema di regolarità dello svolgimento della gara. Riteneva comunque il Giudice Sportivo che il reclamo fosse infondato anche nel merito essendo la regolarità del tesseramento del calciatore Rezaei per la Società Messina già stata riscontrata in occasione di analogo ricorso proposto dalla Soc. Genoa. In questa precedente decisione (C.U. 16/12/03 n. 172) il Giudice Sportivo aveva rilevato anzitutto che le limitazioni numeriche di tesseramento stabilite dalla delibera federale 4/3/03 non riguardavano i calciatori di paesi extracomunitari che a quella data risultavano già tesserati in Italia per Società professionistiche: Rezaei in data 4/3/03 era appunto tesserato per il Perugia in forza di contratto avente scadenza al 30/6/03. Dopo di che la federazione iraniana non aveva mai richiesto (ai sensi dell’art. 7 Regolamento FIFA in materia di status e trasferimento dei calciatori) a quella italiana il certificato internazionale di trasferimento ai fini del tesseramento di Rezaei per un club professionistico iraniano: questi pertanto, al momento del suo tesseramento per la Soc. Messina (30/8/03), non poteva in alcun modo considerarsi calciatore extracomunitario “proveniente dall’estero”. Neppure vi era stata nella specie, ad avviso del primo Giudice, violazione della normativa italiana in materia di permesso di soggiorno atteso che, alla data del tesseramento con la Soc. Messina, a Rezaei era già stato rinnovato (in data 10/11/03) il permesso di soggiorno (con scadenza 30/8/04). A fronte di tale provvedimento dell’autorità statale di P.S., l’unica competente a decidere della regolarità della presenza di Rezaei sul territorio italiano, risultavano quindi irrilevanti e comunque non vincolanti le istruzioni contenute nella circolare 27/11/02 n. 394 dell’Ufficio Studi del CONI circa un presunto dovere delle Società sportive di chiedere la revoca del permesso di soggiorno anche prima della data di scadenza dello stesso, una volta terminato il rapporto di lavoro con lo sportivo professionista extracomunitario. Una diversa interpretazione finirebbe col vanificare la ratio della delibera federale 4/3/03 (adottata in epoca successiva alle cit. istruzioni) secondo cui i calciatori extracomunitari già tesserati in Italia a quella data dovevano essere considerati come liberamente tesserabili per la stagione successiva da altra Società professionistica italiana, ovviamente a condizione che fossero (come appunto nel caso di Rezaei) in possesso di valido permesso di soggiorno e visto di ingresso. In definitiva del tutto regolare doveva considerarsi la posizione di Rezaei al momento della disputa della gara Livorno-Messina del 30/1/04. Quanto al secondo motivo di doglianza il Giudice sportivo osservava: a) che ai sensi della regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio l’arbitro “deve fungere da cronometrista e controllare che la gara abbia la durata stabilita, prolungandola per recuperare tutto il tempo perduto per incidenti o per qualsiasi altra causa”; b) che con supplemento di rapporto 9/1/04 l’arbitro della gara Messina-Livorno aveva dichiarato di aver fischiato la fine dell’incontro solo al termine dei 4 minuti di recupero dallo stesso concessi; c) che ai sensi dell’art. 24, comma 3 C.G.S. le censure relative al regolare svolgimento della gara non possono riguardare “fatti che investono decisione di natura tecnica”, quali quelle assunte dall’arbitro nella sua funzione di cronometrista; d) che quanto attestato nel citato supplemento di rapporto non poteva essere contestato sulla base di diverse risultanze provenienti da organi di stampa od emittenti televisive; e) che pertanto anche il secondo motivo di gravame prospettato dalla reclamante doveva essere disatteso. Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo a questa Commissione la Soc. Livorno la quale anzitutto censurava la declaratoria di inammissibilità del reclamo riguardante la posizione irregolare di Rezaei. Osservava al riguardo come ai sensi dell’art. 24 C.G.S. nessuna indicazione sulle motivazioni del successivo gravame fosse necessaria nel preannuncio di reclamo essendo tale atto finalizzato, attraverso la pura e semplice esternazione anticipata della volontà di ricorrere, a consentire alla Società di disporre di un termine più ampio per presentare le motivazioni del reclamo stesso. Nella specie comunque nel preannuncio di reclamo 31/1/04 essa aveva fatto generico richiamo a “regolarità, svolgimento, durata e termine” della gara, e tale ampia indicazione ben poteva essere riferita tanto alla irregolarità della gara per mancato rispetto del tempo di recupero assegnato dall’arbitro, quanto alla irregolare posizione del calciatore Rezaei, circostanza questa anch’essa incidente sulla regolarità della gara. Nel merito dell’impugnazione concernente l’irregolare posizione di Rezaei, la Società reclamante richiamava in toto le argomentazioni svolte nella prima fase del procedimento. Quanto all’ulteriore profilo di doglianza riguardante l’anticipata conclusione della gara osservava come la funzione di cronometrista assegnata all’arbitro dalla regola 5 dovesse considerarsi esaurita con l’assegnazione (discrezionale) del tempo di recupero: ad avviso della reclamante infatti i minuti di recupero, una volta assegnati, non possono essere più ridotti, essendo inibito all’arbitro di accorciare con propria valutazione discrezionale la durata della gara (sia nel tempo regolamentare, sia in quello di recupero ufficialmente assegnato). Nel caso di specie era documentalmente attestato che il tempo di recupero era durato 3 minuti e 5 secondi invece dei 4 minuti assegnati dall’arbitro e pertanto era stato irrimediabilmente compromesso il regolare svolgimento della gara. In definitiva la Società Livorno chiedeva a questa Commissione di accogliere tutte le conclusioni, istruttorie e di merito, in via principale ed in via subordinata, rassegnate nella fase del procedimento dinanzi al primo giudice. Con memoria difensiva di replica la Soc. Messina eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo della Soc. Livorno nella parte relativa alla posizione del calciatore Rezaei, in quanto nelle conclusioni del ricorso non erano state riportate richieste specifiche concernenti la pronuncia di inammissibilità emessa dal primo giudice in ordine a tale doglianza. Nel merito, rilevava l’assoluta infondatezza del reclamo posto che il contratto economico con Rezaei ed il relativo tesseramento per la stagione sportiva 2003/2004 erano intervenuti nel pieno rispetto della normativa federale e di quella statale. In ogni caso, rilevava la Soc. Messina come i regolamenti sportivi invocati dalla controparte confliggessero chiaramente con la normativa (comunitaria e nazionale) di rango superiore (Trattato CE, Costituzione italiana, decreto legislativo 242/99) in materia di non discriminazione ed integrazione sociale nei riguardi dei cittadini extracomunitari presenti in Italia, e non potessero quindi essere interpretati nel senso prospettato nei motivi di reclamo. Quanto alla doglianza concernente il mancato rispetto del tempo di recupero assegnato dall’arbitro, osservava la Soc. Messina come le decisioni assunte dal direttore di gara nell’esercizio della sua funzione di cronometrista, consacrate dal rapporto ufficiale, fossero assolutamente inappellabili. Concludeva la Soc. Messina chiedendo a questa Commissione di dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare il reclamo della Soc. Livorno, confermando la decisione del primo giudice. All’odierna riunione sono comparsi il difensore della Società reclamante ed il rappresentante delle Società Messina i quali hanno ribadito le conclusioni formulate nelle rispettive memorie. I motivi della decisione Esaminati gli atti, ritiene la Commissione che il reclamo sia infondato e che debba essere confermata, sotto tutti i profili denunciati, la decisione del primo Giudice. Anzitutto va disattesa l’eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalla Società Messina, essendo indubitabile che l’atto di impugnazione della Soc. Livorno investa anche la pronuncia di inammissibilità adottata dal Giudice Sportivo con riguardo alle doglianze concernenti la posizione irregolare del Rezaei, mentre è irrilevante che nelle conclusioni di tale atto non siano riportate specifiche richieste attinenti l’illegittimità di detta statuizione, essendo evidente come l’istanza di riforma della stessa sia implicitamente contenuta in quella di accoglimento nel merito del gravame in punto irregolare posizione del suddetto calciatore extracomunitario, tesserato per la Società Messina. Ciò posto, ritiene la Commissione di dover condividere il giudizio di inammissibilità formulato dal primo giudice in ordine alle doglianze della Soc. Livorno circa l’irregolare posizione di Rezaei. Invero l’art. 24 C.G.S. disciplina separatamente tre distinte fattispecie di procedimenti di reclamo promossi dinanzi al Giudice Sportivo: quella di cui ai commi 3 e 5 relativa alla “regolarità di svolgimento delle gare”, quella di cui ai commi 6 e 7 relativa alla “regolarità del campo di giuoco”, quella di cui ai commi 8 e 9 relativa alla “posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare”. Poiché a ciascuna ipotesi di reclamo sono dedicate specifiche previsioni (rispettivamente commi 5, 7 e 9) in ordine alle formalità procedurali da osservare ed apposite prescrizioni concernenti le modalità del preannuncio di reclamo (anche se di identico contenuto quanto ai termini di presentazione del preannuncio di reclamo e del reclamo vero e proprio corredato di motivazione), è da ritenersi che la Società asseritamene lesa da violazioni regolamentari riconducibili ad una delle tre distinte fattispecie previste dall’art. 24 debba, nel prescritto preannuncio di reclamo, indicare su quale di dette ipotesi essa intenda fondare il proprio gravame, pur senza essere tenuta ad anticipare in alcun modo le motivazioni dello stesso. Diversamente l’art. 24 avrebbe previsto una disciplina unitaria in tema di preannuncio dedicando alle formalità di quest’atto un’unica prescrizione, valida per tutte e tre le ipotesi di reclamo al Giudice Sportivo: se così non è stato è perché il legislatore federale ha voluto che l’organo adito venisse fin dal momento del preannuncio di reclamo informato in merito a quale fosse la specifica fattispecie di violazione regolamentare posta dalla Società reclamante a fondamento della propria impugnazione, attesa la diversità delle specifiche conseguenze a ciascuna di esse riconducibili. Nel caso di specie, è incontestabile che le espressioni testuali adoperate dalla Soc. Livorno nel preannuncio di reclamo 31/1/04 (“riserva scritta avverso regolarità, svolgimento, durata e termine gara Messina-Livorno del 30/1/04”) implicano univoco ed esclusivo riferimento alla fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 24 (“sulla regolarità dello svolgimento della gara”) e non sono quindi anticipatrici del diverso gravame proponibile ai sensi del comma 8, nessun accenno risultando formulato “sulla posizione irregolare dei calciatori”. Va peraltro confermata la decisione di rigetto nel merito pronunciata dal Giudice Sportivo in ordine ai motivi di reclamo concernenti la regolarità della posizione del calciatore Rezaei. La disciplina di diritto sportivo applicabile nella fattispecie per stabilire la legittimità o meno del tesseramento di Rezaei per la Soc. Messina è stata correttamente ricostruita ed interpretata dal primo giudice. Il dato normativo fondamentale è costituito dalla disciplina specifica dettata, per la stagione sportiva 2003/2004, dalla delibera del Consiglio Federale in data 4/3/03. In attuazione del potere conferito (art. 27, comma 5 decreto legislativo 286/98) alle federazioni sportive di fissare annualmente criteri generali per il tesseramento di sportivi stranieri, anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili, la delibera cit. stabilisce che le Società ammesse ai campionati di serie B-C1-C2 non possano, nella stagione 2003/2004, tesserare “calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E o alla E.E.E. provenienti dall’estero”; peraltro tale limitazione non riguarda i calciatori stranieri “già tesserati alla data odierna per Società professionistiche, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno”. Si ricava con certezza dal combinato disposto di queste previsioni che il calciatore extracomunitario che alla data del 4/3/03 sia regolarmente tesserato per una Società professionistica italiana può continuare a militare nel campionato di serie B italiano anche nella stagione 2003/04, sia con la squadra con la quale risulta tesserato alla data suddetta, sia eventualmente con quella diversa per la quale sia stato successivamente tesserato per effetto di cessione del diritto allo sfruttamento delle sue prestazioni sportive (difatti nessuna differenziazione di trattamento tra le due ipotesi è ricavabile dalla lettera della disposizione in esame). Questa è appunto la situazione in cui si è venuto a trovare il calciatore iraniano Rezaei: egli infatti, alla data del 4/3/03, soggiornava legittimamente in territorio italiano, in forza di permesso di soggiorno rilasciato il 2/11/01 con validità fino all’1/11/03, ed era altresì regolarmente tesserato con la Soc. Perugia fino al 30/6/03. Questo status non è certamente venuto meno alla scadenza del 30/6/03, avendo egli maturato fin dal 4/3/03 il diritto a partecipare ai campionati riservati alle Società professionistiche italiane, purché ovviamente tesserato per una di queste, e non avendo peraltro perso tale diritto per effetto di tesseramento medio tempore intervenuto con Società straniera tale da fargli conseguire, in epoca successiva al 30/6/03, il diverso status di calciatore extracomunitario “proveniente dall’estero”. E’ vero che, non avendo la Soc. Perugia esercitato il diritto di riscattare il calciatore entro il 30/6/03, la Società iraniana di provenienza ha visto “rivivere” il proprio diritto a sfruttare le prestazioni sportive del medesimo in forza di contratto avente scadenza il 30/6/04: ma tale facoltà è rimasta a livello di previsione negoziale non essendosi estrinsecata nelle forme tipiche richieste per la costituzione di nuovo vincolo di tesseramento presso la federazione iraniana. Quest’ultima infatti non risulta aver inoltrato alla FIGC la richiesta di transfer (certificato internazionale di trasferimento) prescritta dall’art. 7 del Regolamento FIFA (in materia di status e trasferimento di calciatori), onde in epoca successiva al 30/6/03 nessun vincolo di tesseramento è venuto in essere presso la federazione iraniana ed il Rezaei, lungi dall’assumere lo status di calciatore straniero “proveniente dall’estero”, ha conservato il proprio diritto ad essere tesserato da altra Società professionistica italiana per la stagione sportiva 2003/04. Ciò è quanto appunto avvenuto in data 30/8/03 allorché Rezaei, risolto consensualmente il rapporto con la Società iraniana di provenienza, ha stipulato nuovo contratto con la Soc. Messina, venendo assoggettato a nuovo vincolo di tesseramento presso la FIGC con scadenza 30/6/04. L’obiezione fondamentale che la reclamante muove a questa ricostruzione della vicenda relativa al tesseramento di Rezaei è la seguente: al momento in cui è stato tesserato per la Soc. Messina tale calciatore doveva essere considerato “proveniente dall’estero” (ai sensi del terzo capoverso della delibera 4/3/03) in quanto il permesso di soggiorno rilasciatogli il 2/11/01 aveva ormai perso validità ed efficacia per effetto della cessazione (in data 30/6/03) del rapporto contrattuale con il Perugia. L’assunto difensivo, che merita attenta considerazione perché pone delicati problemi di coordinamento tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico generale, si fonda sul disposto dell’art. 40, comma 18 DPR 394/99 (regolamento di attuazione del decreto legislativo 286/98, Testo Unico in materia di immigrazione, novellato dalla legge 189/02), secondo cui la dichiarazione nominativa di assenso del CONI (sostitutiva in ambito sportivo dell’autorizzazione al lavoro), il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno rilasciati agli sportivi extracomunitari (art. 27, comma 1 lett. p del TU) “non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro”: in sostanza secondo tale norma, cessato il rapporto contrattuale con una Società professionistica italiana, il calciatore extracomunitario, per potersi tesserare con altra Società, dovrebbe ottenere dall’autorità di PS nuovo permesso di soggiorno, non soltanto il rinnovo di quello precedente, e dal CONI nuova dichiarazione nominativa di assenso; in difetto, la sua posizione sarebbe quella del calciatore extracomunitario proveniente dall’estero, come tale assoggettato al divieto di nuovo tesseramento nella stagione sportiva 2003/04 ai sensi del terzo capoverso della delibera federale 4/3/03. Pur prendendo atto della serietà delle argomentazioni difensive, ritiene la Commissione che le stesse non possano essere accolte in questa sede di giustizia sportiva, essendo insuperabile il dato giuridico-formale (attestato dalla documentazione prodotta in altro procedimento pure concernente la regolare posizione del medesimo calciatore, in relazione ad altra gara del campionato in corso di serie B, documentazione acquisita ex officio anche agli atti del presente procedimento) secondo cui, alla data del 30/6/03 Rezaei era titolare di permesso di soggiorno (per svolgimento di attività sportiva) avente scadenza all’1/11/03, permesso poi rinnovato dalla Questura di Perugia in data 10/11/03 con scadenza 30/8/04. Non sono dunque ravvisabili interruzioni di sorta nella titolarità da parte di Rezaei dello status di lavoratore extracomunitario legittimamente soggiornante in Italia e come tale regolarmente tesserabile dalla Soc. Messina. Invero per poter opinare diversamente, e dichiarare quindi illegittimo il tesseramento di Rezaei, questa Commissione dovrebbe preliminarmente, sia pure incidenter tantum, dichiarare illegittima l’attività istituzionale della autorità di PS di Perugia la quale, “rinnovando” l’originario permesso di soggiorno rilasciato a Rezaei, ha ritenuto del tutta lecita la sua pregressa permanenza in Italia, pur dopo la cessazione del contratto con la Soc. Perugia, ed ha quindi avallato la regolarità del suo nuovo contratto (in data 30/8/03) con la Soc. Messina. Ma è fin troppo evidente che siffatto potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimamente emessi dall’autorità statale non rientri tra i compiti istituzionali degli organi di giustizia sportiva, i quali non possono che prendere atto della efficacia vincolante di detti atti, fino a che gli stessi non siano annullati, revocati o modificati dalla stessa Pubblica Amministrazione, in sede di autotutela, ovvero dal giudice amministrativo (TAR, Consiglio di Stato) in esito a rituale impugnativa da parte dei soggetti che ne denuncino i vizi di illegittimità od eccesso di potere. Nessuna norma dell’ordinamento federale o di quello statale attribuisce alla giustizia sportiva un potere analogo a quello conferito dall’art. 5 legge 2248/1865 al giudice ordinario di disapplicare, con effetti limitati al procedimento (civile o penale) in corso, gli atti amministrativi illegittimi. Nè ad una diversa conclusione potrebbe pervenirsi argomentando dall’inciso finale del quarto capoverso della delibera federale 4/3/03 ove viene espressamente “fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno”: è chiaro infatti che, a meno di non voler scardinare il principio di sovraordinazione dell’ordinamento giuridico generale rispetto a quello sportivo ed il divieto di interferenza dei giudici sportivi sui provvedimenti adottati e sulle decisioni assunte dagli organi amministrativi e giudiziari statali, la clausola di salvaguardia sopra citata non fa che ribadire l’indiscutibile principio secondo cui tutti i soggetti dell’ordinamento federale (compresi gli organi di giustizia) sono tenuti all’osservanza della normativa generale in materia di immigrazione (decreto legislativo 286/98, DPR 394/99), anche nel senso di dover conformare le proprie decisioni ed i propri comportamenti ai regolamenti ed ai provvedimenti adottati dagli organi amministrativi statali (cui spetta istituzionalmente il compito di dare attuazione a detta normativa), senza possibilità di disapplicare quelli ritenuti illegittimi (nella specie: il permesso di soggiorno rilasciato e rinnovato nei confronti di Rezaei). Solleva infine la reclamante un’ulteriore questione, lamentandone l’omesso esame da parte del Giudice Sportivo. Si sostiene cioè che l’acquisizione da parte di Rezaei – dopo la cessazione dell’originario rapporto contrattuale con la Società umbra - dello status di calciatore extracomunitario proveniente dall’estero sarebbe dimostrata dal fatto che la stessa Società (militante in serie A) abbia potuto tesserare (per la stagione sportiva 2003/04) il calciatore libico Gheddafi come “sportivo extracomunitario previa sostituzione”, ai sensi del primo capoverso della delibera federale 4/3/03, ove si prevede appunto che nella corrente stagione sportiva le Società di serie A possano tesserare soltanto un calciatore non aderente alla U.E. o alla E.E.E. proveniente dall’estero “a condizione che vada a sostituire altro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che si trasferisca all’estero”. Ciò significa, ad avviso della reclamante, che è stato proprio il trasferimento all’estero di Rezaei che ha consentito al Perugia di tesserare in sua sostituzione Gheddafi: tant’è che le “Istruzioni generali esplicative” emanate dal CONI in data 27/11/02 (art. 5A) prevedono che il rilascio, da parte del CONI, della dichiarazione nominativa di assenso per “sportivo extracomunitario previa sostituzione” sia subordinato alla attestazione di mancato rinnovo del tesseramento da parte della Federazione competente ed alla certificazione, da parte della Società richiedente, della cessazione di ogni rapporto lavorativo o di prestazioni sportive con lo straniero sostituito. L’argomentazione, pur suggestiva, non è rilevante in questa sede. Invero tutte le considerazioni sopra svolte dimostrano che Rezaei, dopo la cessazione del suo rapporto contrattuale con il Perugia, è stato regolarmente tesserato dalla Soc. Messina senza trasferirsi, medio tempore, all’estero, e senza perdere lo status di sportivo extracomunitario legittimamente soggiornante in Italia: accertare se tutto ciò abbia o meno reso illegittimo (per difetto dei requisiti previsti dalla delibera federale 4/3/03 – nella parte relativa alla disciplina dettata per le Società di serie A – ovvero dalle citate istruzioni del CONI) il tesseramento di Gheddafi come sportivo extracomunitario “previa sostituzione” è questione estranea al presente procedimento. Va dunque respinto il gravame del Livorno nella parte riguardante l’irregolare posizione del calciatore Rezaei, senza necessità di investire della questione la Commissione Tesseramenti (la quale ha necessariamente già a suo tempo verificato che nulla ostasse al tesseramento di Rezaei per la Società Messina). Parimenti infondato è il motivo di impugnazione concernente l’asserito irregolare svolgimento della gara, per mancato esaurimento del tempo di recupero concesso dall’arbitro. E’ vero che una volta assegnato il tempo di recupero, l’arbitro non ha il potere di ridurne discrezionalmente la durata posto che, una volta quantificato ufficialmente (con l’apposita segnalazione da parte del quarto ufficiale di gara), tale tempo in nulla differisce dalla durata regolamentare (due tempi di 45 minuti ciascuno) della gara. E’ invece del tutto infondato l’ulteriore assunto della reclamante secondo cui durante il tempo di recupero il direttore di gara perderebbe la funzione di cronometrista ufficiale affidatagli dalla regola 5 del Regolamento di giuoco: è incontestabile infatti che sia sempre e solo l’arbitro a dover decidere quando sia trascorso il tempo di recupero dallo stesso assegnato e che quanto attestato al riguardo nei referti ufficiali non possa essere in alcun modo contestato aliunde sulla base di diverse risultanze provenienti da organi di stampa o da emittenti televisive. Nella specie il direttore di gara ha dato atto - in specifico supplemento di rapporto appositamente sollecitato dal Giudice Sportivo - di aver fischiato la fine della gara quando il suo cronometro segnava il minuto 49 (del secondo tempo) e cioè al termine dei 4 minuti di recupero dallo stesso concessi. Nessuna ulteriore fonte di prova è ammissibile al fine di contestare le risultanze di tale atto ufficiale (v. art. 31 lett. C del C.G.S.) nei procedimenti attinenti la regolarità dello svolgimento delle gare: vanno dunque disattese le richieste istruttorie della reclamante, con integrale conferma della decisione del primo giudice. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo della Società Livorno e dispone l’incameramento della tassa.
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