LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 303 DEL 25 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano MOGGI – direttore generale Soc. Juventus: violazione artt. 1 comma 1 e 3 comma 1 C.G.S.; Soc. JUVENTUS: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 31/12/03 e 5/1/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 303 DEL 25 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano MOGGI – direttore generale Soc. Juventus: violazione artt. 1 comma 1 e 3 comma 1 C.G.S.; Soc. JUVENTUS: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 31/12/03 e 5/1/04). Il procedimento Con provvedimento del 13/2/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Moggi, Direttore generale della Soc. Juventus, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, e dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere espresso giudizi lesivi della reputazione di un calciatore tesserato per altra Società, per aver tentato di condizionare il tesseramento dello stesso calciatore e per aver ritardato la convocazione innanzi all’Ufficio Indagini, nonché la Soc. Juventus per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che non avrebbe rilevanza la circostanza che non è stata fatta alcuna smentita ufficiale a seguito delle dichiarazioni riportate dalla stampa, in quanto il contenuto di queste sarebbe stato chiarito al Rappresentante della Procura Federale; in secondo luogo, che sarebbe eccessivo ritenere che tali dichiarazioni possano aver turbato lo svolgimento della campagna trasferimenti, anche in considerazione delle smentite effettuate dallo stesso calciatore e dalla sua Società di appartenenza; in terzo luogo, che la mancata comparizione dinnanzi all’Ufficio Indagini sarebbe stata provocata da una indisposizione debitamente documentata e che successivamente vi sarebbe stata la massima disponibilità. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per 1 mese per il Moggi e a quella dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Juventus. È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, chiedendo in via preliminare la rimessione alla Corte Federale della questione relativa alla interpretazione delle norme sul procedimento sanzionatorio in relazione all’art. 1 del C.G.S., sotto il profilo della mancata previsione della possibilità per l’incolpato di accettare in via preventiva le richieste della Procura Federale. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, preliminarmente rileva l’assenza di quel conflitto che solo legittima la possibilità di adire la Corte Federale. Invero, i caratteri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 del C.G.S. sono riferiti al momento della commissione fatto, ossia dei comportamenti effettivamente posti in essere, e non a quello successivo in cui gli stessi vengono assoggettati a giudizio disciplinare. D’altra parte, lo stesso interesse della parte a sollevare la questione pare assente lì dove, comunque, la stessa parte non si è poi in concreto manifestata disponibile ad aderire alle richieste della Procura Federale. Nel merito, la Commissione rileva che il comportamento del Moggi è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che l’incolpato, da una parte, ha attribuito ad un calciatore tesserato per un’altra Società presunti comportamenti antiregolamentari (stipula di un accordo in violazione dell’art. 95/bis delle N.O.I.F. e successivo contatto con altre Società) e, dall’altra, ha ritardato la convocazione dinnanzi all’Ufficio Indagini rendendosi disponibile solo dopo la chiusura della campagna trasferimenti. Le dichiarazioni rese agli organi di informazione (affermazione della esistenza di un accordo sottoscritto in tempi non consentiti con conseguente possibilità di sanzioni disciplinari a carico del calciatore) sono in contrasto con l’art. 3, comma 1, C.G.S., il quale sancisce il principio del divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o organismi operanti nell’ambito federale. Tali dichiarazioni, inoltre, si sono concretizzate in un tentativo di condizionare il tesseramento dello stesso calciatore. La circostanza che le dichiarazioni siano state smentite non assume rilevanza, sia perché ciò si è verificato a campagna trasferimenti conclusa, sia perché, comunque, non sono state rispettate le disposizioni di legge che disciplinano la materia delle rettifiche delle dichiarazioni pubblicate dagli organi di stampa. In particolare, con riferimento al requisito dell’idoneità, lamentato come assente dall’incolpato, in quanto le smentite intervenute da parte del calciatore e della Società di appartenenza avrebbero, appunto, fatto venir meno l’idoneità a turbare la trattativa tra le Società Lazio e Internazionale, si osserva che è proprio la necessità dell’intervento delle smentite che riconferma la idoneità delle dichiarazioni rese dall’incolpato nel senso prospettato nell’atto di deferimento. Infine, per quel che attiene alla pretesa irrilevanza del ritardo nella presentazione all’Ufficio Indagini, si osserva che l’art. 3, comma 1, del C.G.S. prevede espressamente l’obbligo di presentarsi, allorquando convocati, dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, senza, ovviamente, che gli stessi debbano motivare in ordine ai tempi della convocazione. In definitiva, i comportamenti dell’incolpato, valutati nel loro complesso, risultano in contrasto con l’art. 1, comma 1, del C.G.S., che sancisce i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Poiché le argomentazioni difensive non trovano riscontro negli atti ufficiali, deve affermarsi la responsabilità del Moggi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza, in quanto l’incolpato ha agito nella qualità di Direttore generale della Società stessa ed il contenuto delle sue dichiarazioni, nel riferirsi al presunto deposito del contratto in Lega, fa evidentemente riferimento ad una ipotesi di accordo dichiarato come intervenuto tra la Soc. Juventus ed il calciatore. Sanzioni eque, tenuto conto della assenza di precedenti specifici a carico dell’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione per 15 giorni e quella dell’ammenda di € 5.000,00 a Luciano Moggi e la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Juventus.
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