LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 303 DEL 25 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Riccardo ALLEGRETTI – calciatore Soc. Modena: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. MODENA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Sampdoria-Modena del 21/12/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 303 DEL 25 marzo 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Riccardo ALLEGRETTI – calciatore Soc. Modena: violazione art. 1 comma 1
C.G.S.;
Soc. MODENA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara
Sampdoria-Modena del 21/12/03).
Il procedimento
Con provvedimento del 19/2/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Riccardo Allegretti, tesserato per la Soc. Modena, per violazione dell'art.
dell'art. 1, comma 1, e dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere volontariamente indotto
in errore con gesti e parole il direttore della gara Sampdoria-Modena del 21/12/2003 al
momento della identificazione dell’autore di una condotta scorretta, passibile di un
provvedimento di ammonizione, nonché la Soc. Modena per violazione dell'art. 2, comma
4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che l’interpretazione del
comportamento dell’Allegretti fornita dalla Procura Federale sarebbe infondata e,
comunque, non suffragata da elementi di fatto idonei a provare la responsabilità del
calciatore. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti e, in via subordinata,
l’applicazione della sanzione minima.
Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della
squalifica per tre giornate effettive di gara per l’Allegretti e a quella dell’ammenda di €
5.000,00 per la Soc. Modena.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il presente procedimento
prende le mosse da accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini a seguito di una richiesta
del Giudice Sportivo. Quest’ultimo, con provvedimento del 23/12/2003, dopo aver
esaminato, ai sensi dell’art. 31, comma a2), del C.G.S., il filmato della gara Sampdoria-Modena
del 21/12/2003, ha accertato che si era verificato un errore di persona e che era
stato sanzionato con una ammonizione un calciatore (Allegretti) diverso da quello che
aveva tenuto una condotta scorretta in danno di un avversario (Ungari). In particolare, il Giudice Sportivo ha rilevato che l’errore del direttore di gara sarebbe stato agevolato dal
comportamento tenuto dall’Allegretti, il quale scambiava alcune parole con l’arbitro stesso
e compiva con la mano un gesto come a significare di essere stato lui l’autore
dell’intervento scorretto. Conseguentemente, il Giudice Sportivo, dopo aver adottato gli
opportuni provvedimenti, ha trasmesso gli atti all’Ufficio Indagini per quanto di sua
competenza in ordine al comportamento dell’Allegretti.
Dalla relazione dell’Ufficio Indagini e dagli atti allegati, si evince che l’Allegretti si è
autoaccusato di una condotta scorretta in danno di un avversario (probabilmente per
favorire un compagno di squadra), mentre dalla videocassetta con le registrazioni delle
immagini relative al fatto esaminata dal Giudice Sportivo risulta che l’Allegretti non ha
avuto alcun contatto con l’avversario.
Si tratta di un comportamento in contrasto con l’art. 1, comma 1, del C.G.S., che sancisce i
principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, perché
diretto ad indurre in errore il direttore di gara.
Le argomentazioni difensive non trovano riscontro negli atti ufficiali. Conseguentemente,
deve affermarsi la responsabilità del Allegretti, alla quale segue quella oggettiva della
Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della gravità del comportamento diretto ad ingannare il
Direttore di gara e gli Organi della Giustizia Sportiva, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della squalifica per tre
giornate effettive di gara a Riccardo Allegretti e quella dell’ammenda di € 5.000,00 alla
Soc. Modena.
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