LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 303 DEL 25 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Vicenzo MATARRESE – presidente Soc. Bari: violazione artt. 3 comma 1; 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. BARI: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Bari-Verona del 22/2/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 303 DEL 25 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Vicenzo MATARRESE – presidente Soc. Bari: violazione artt. 3 comma 1; 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. BARI: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Bari-Verona del 22/2/04). Il procedimento Con provvedimento del 1/3/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Vincenzo Matarrese, Presidente della Soc. Bari, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Bari per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, non si contestano le dichiarazioni rilasciate, ma si rileva che esse erano dirette a manifestare, anche se in termini non cortesi, un giudizio sull’operato del direttore di gara. In conseguenza, si chiede l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione 15 giorni per il Matarrese e a quella dell’ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Bari. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Matarrese riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Il Corriere dello Sport” e “La Gazzetta dello Sport” del 24/2/2004 sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato travalicano il lecito diritto di critica, perché, valutate complessivamente, tendono a insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Matarrese, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della correttezza del comportamento processuale dell’incolpato e della mancanza di precedenti specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione per 10 giorni a Vincenzo Matarrese e quella dell’ammenda di € 2.000,00 alla Soc. Bari.
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