LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 310 DEL 30 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. Messina – Soc. Atalanta del 21 marzo 2004
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 310 DEL 30 marzo 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gara Soc. Messina – Soc. Atalanta del 21 marzo 2004
Il Giudice Sportivo;
ricevuti i motivi di reclamo della Soc. Atalanta con relativa documentazione allegata;
visto il rapporto dell’Arbitro, del Quarto Ufficiale, nonché del collaboratore dell’Ufficio
Indagini;
a scioglimento della riserva di decisione, pubblicata sul C.U. n. 301 del 23 marzo 2004;
osserva:
la Società Atalanta ha chiesto, in via principale, al Giudice Sportivo di voler “comminare”
(evidentemente da intendersi come “irrogare”, essendo la comminatoria di sanzioni
riservata al legislatore e non al giudice) la punizione sportiva della perdita della gara alla
Società Messina, ed in via subordinata la ripetizione della gara medesima.
La richiesta è fondata sulla prospettazione di una serie di fatti riconducibili, a parere della
reclamante, a responsabilità della Società avversaria, che avrebbero influito decisamente sul
regolare svolgimento della gara.
La reclamante testualmente segnala, come osservazione in via generale, che ai fini di una
corretta decisione “risulterà fondamentale l’analisi e l’attenta considerazione di quanto
refertato dai Commissari di campo, dagli ispettori di Lega e collaboratori dell’Ufficio
Indagini, oltreché dalla documentazione medica prodotta e la rassegna stampa allegata”.
Si rende necessaria una considerazione preliminare, quanto alle fonti di prova.
E’ noto, quale principio fondamentale e costantemente applicato, che il Giudice Sportivo
deve adottare le sue decisioni in ordine alla regolarità o meno dello svolgimento di una
gara, sulla scorta dei “documenti ufficiali” e dei motivi di reclamo, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 24 commi 3 e 5 e 31 lett. b) CGS.
Conseguentemente, non ha fondamento il richiamo a rapporti dei commissari di campo
(figura che non è operativa per le gare della Lega Nazionale Professionisti), degli ispettori
di Lega (le cui mansioni non hanno alcuna attinenza con i profili di competenza della
disciplina sportiva), nonché alla rassegna stampa, che – è fatto notorio – non può costituire
fonte di prova nei giudizi dinanzi il Giudice Sportivo nella materia oggetto del presente
reclamo.
Quanto al merito della vicenda, la reclamante segnala due episodi di grave disturbo per la
tranquillità della squadra, avvenuti – il primo - tra le 00,45 e le 00,55 della notte tra il 20 e
il 21 marzo 2004 dinanzi l’albergo che ospitava la comitiva a Messina, ed il secondo alle
10,45 del 21 marzo nella hall dell’albergo medesimo.
In premessa, va ricordato che l’art. 11 CGS prevede l’ascrivibilità alla Società di condotte
violente poste in essere da sostenitori all’esterno dell’impianto sportivo solo a condizione
che “risulti violato il divieto di cui all’art. 10 comma 1”, che impedisce alle Società di
contribuire alla costituzione e al mantenimento di gruppi di propri sostenitori.
Nessun dato emerge dai motivi di reclamo, né tanto meno dagli atti ufficiali, circa la
sussistenza di un tale presupposto per l’applicazione dell’art. 11 CGS, nel caso di specie.
Conseguentemente nessuna valenza possono avere, ai fini della richiesta della Società
Atalanta di punizione sportiva del Messina, i due episodi ora menzionati.
Se anche si volesse sostenere che, ai fini dell’art. 12 1° comma CGS, tale clausola
limitativa di responsabilità non opera, va osservato che i due episodi, sui quali esiste agli
atti la versione della sola reclamante, non sono oggettivamente idonei a poter provocare un
turbamento della regolarità della gara, significativo agli effetti dell’art. 12 citato, per le
ragioni che si esporranno nel prosieguo.
Rimane da esaminare il terzo episodio, avvenuto poco prima dell’inizio della gara.
Risulta dalla relazione dell’Ufficio Indagini che il pullman dell’Atalanta, giunto nei pressi
della porta carraia dello stadio alle ore 13.40, veniva fatto oggetto di un fittissimo lancio
“di uova ed altro per circa cento volte” ed una pesante pietra di dimensione di una noce di
cocco, dopo aver frantumato il cristallo centrale del pullman, entrava all’interno. Il
collaboratore dell’Ufficio Indagini, intervenuto immediatamente, constatava che “i cristalli
frantumati erano su quasi tutto il corpo del sig. Taibi Massimo, tesserato della Soc.
Atalanta, che seduto sul sedile centrale si teneva la coscia destra dolorante con entrambe le
mani”.
Il sasso è stato recuperato ed è stato consegnato all’ufficio del Giudice Sportivo dalla
Società reclamante.
Nell’immediatezza – secondo quanto risulta dal contenuto dei motivi di reclamo - il
medico sociale redigeva certificazione medica (poi allegata alla riserva scritta presentata
dalla Società Atalanta all’Arbitro a fine primo tempo) dalla quale risulta a carico del Taibi
“un trauma contusivo alla coscia destra” con conseguente forte dolenzia “alla palpazione
anche superficiale ed alla contrazione muscolare del quadricipite: espressione clinica di
versamento ematico sottocutaneo, post-traumatico”. La stessa certificazione dava atto che
“il giocatore appare visibilmente turbato sotto il profilo psicologico, per l’accaduto”.
Ai motivi di reclamo è stata altresì allegata ulteriore certificazione medica, in particolare
visita traumatologica del 22 marzo u.s. presso Ospedali Riuniti di Bergamo e esito di
ecografia muscolo-tendinea, effettuata nel medesimo ospedale e nella stessa data.
Così specificato il fatto, occorre valutarne il suo rilievo disciplinare.
Preliminarmente osserva questo Giudice che per tale episodio non vale la clausola di
limitazione della responsabilità oggettiva del Messina, prima richiamata a proposito dei
due fatti occorsi presso l’albergo dell’Atalanta. Se, da un lato, è vero che il fittissimo e
pericoloso lancio di oggetti da parte di un folto gruppo di tifosi del Messina avvenne
all’esterno dell’impianto sportivo, mentre il pullman dell’Atalanta era in attesa di superare
il cancello, è altrettanto vero che la relazione dell’Ufficio Indagini specifica che il cancello
stesso non veniva tempestivamente aperto dagli addetti al servizio del Messina e la sosta
del pullman si protraeva per circa due minuti, durante i quali veniva effettuato il lancio di
oggetti.
E’ quindi evidente che di tale comportamento la Società Messina deve ritenersi
oggettivamente responsabile, poiché l’effettuazione del lancio ed i suoi gravi risultati di
rischio per l’incolumità dei tesserati dell’Atalanta furono agevolati proprio dalla colpevole
inerzia degli addetti al servizio d’ordine del Messina.
Chiarito questo profilo preliminare, ritiene il Giudice che non sussistano gli estremi per
l’applicazione a carico della Società Messina delle sanzioni previste dall’art. 12 CGS.
Senza alcun dubbio il calciatore Taibi fu colpito alla gamba da un pesante sasso e riportò le
conseguenze attestate nella certificazione medica.
Ma altrettanto certamente il fatto non pregiudicò in alcun modo la sua piena idoneità a
partecipare alla gara.
Si tratta non di una valutazione astratta, ma della deduzione logica, immediata e
conseguenziale, che si deve ricavare dal fatto che Taibi fu schierato in campo dal primo
minuto; rimase al suo posto per tutta la durata della partita; non diede segni visibili di
menomazione fisica, tali da esser rilevati dal direttore di gara, che infatti nulla dice in
proposito nel suo rapporto.
Se Taibi avesse subito una effettiva diminuzione della sua idoneità fisico-psichica a
partecipare alla gara, allora diventa d’obbligo porsi la domanda sul perché la Società
abbia, ciò nonostante, deciso di schierarlo in campo, visto che tale deficit era stato
riscontrato ben prima dell’inizio.
Domanda che, da una parte, sarebbe obbligatoria, ma dall’altra sarebbe senza risposta
logica e verosimile, non potendo certo neanche lontanamente immaginarsi che la Società
abbia consapevolmente utilizzato un proprio giocatore pur sapendo che egli non era in
grado per ragioni fisiche e psicologiche, di partecipare regolarmente all’incontro.
La valutazione in realtà dei fatti è molto semplice, alla luce di quanto avvenuto e
documentato.
Taibi fu certamente colpito; subì certamente la tumefazione alla gamba destra; venne però
altrettanto certamente giudicato idoneo dal responsabile medico, dagli altri dirigenti e
dall’allenatore a partecipare regolarmente alla competizione, perché altrimenti non sarebbe
stato schierato in campo.
Nessuna circostanza risulta circa deficit all’idoneità fisio-psichica del Taibi durante lo
svolgimento della partita.
La documentazione medica allegata ai motivi di reclamo non fornisce alcun elemento
ulteriore rispetto a quanto sin qui detto.
L’esito della visita traumatologica, effettuata il 22 marzo 2004, è sostanzialmente identico a
quello risultante dal certificato del medico sociale dell’Atalanta stilato nell’immediatezza.
Va osservato che, fortunatamente, la prognosi di dieci giorni salvo complicazioni,
formulata dai sanitari il 22 marzo u.s. si è rivelata pessimistica, tant’è vero che Taibi ha
regolarmente giocato, per tutta la durata dell’incontro, nella gara di campionato disputata il
28 marzo u.s.
Per quanto, poi, concerne il referto dell’ecografia muscolo-tendinea, esso recita, in
particolare che “non si apprezzano alt (erazioni ndr) ecostrutturali muscolari”.
Quindi, in conclusione, nessun fatto ostativo al regolare svolgimento dell’incontro è
avvenuto, rilevante ai sensi dell’art. 12 comma 1 CGS, nemmeno sotto il profilo
dell’alterazione del potenziale atletico dell’Atalanta.
Non sussistono, di evidenza, nemmeno i presupposti per ordinare la ripetizione della gara ai
sensi del 4° comma dell’art. 12 CGS.
Non si è verificato, alcun fatto eccezionale, non riconducibile a responsabilità di Società o
tesserati, tale da aver alterato il regolare svolgimento della gara in questione. Certamente
non può essere richiamato nella fattispecie dell’art. 12 comma 4 il lancio di oggetti contro
il pullman dell’Atalanta, perché si tratta di evento riconducibile a responsabilità oggettiva
del Messina, e come tale da sanzionare nei termini che saranno in appresso indicati.
I due episodi, già citati, di disturbo alla tranquillità della comitiva presso l’albergo non
possono certo essere qualificati come circostanze eccezionali che abbiano alterato le
condizioni per un normale svolgimento dell’incontro, essendosi trattato di schiamazzi
offensivi e molesti, ma protrattisi per pochi minuti all’esterno dell’albergo e tali da non
aver in alcun modo attentato alla sicurezza della squadra, nel primo caso, e di uno schiaffo
inferto ad una dipendente dell’albergo, nella mattina successiva da parte di alcuni tifosi del
Messina: episodio che, ancora una volta, certamente non ha avuto alcuna idoneità a turbare
la serenità dei calciatori, non risultando nemmeno dai motivi di reclamo se ed in che modo
i calciatori ne abbiano avuto contezza.
In conclusione, anche sotto il profilo dell’art. 12 4° comma CGS, non sussistono ragioni
per disporre la ripetizione della gara.
Conseguentemente, il risultato della gara va omologato nei termini acquisiti sul campo,
senza penalizzazioni a carico del Messina.
Si tratta, ora, di determinare la sanzione congrua a carico della Società Messina, a titolo di
responsabilità oggettiva, per il lancio fittissimo e pericoloso di oggetti contro il pullman
dell’Atalanta.
Sanzione congrua sarebbe quella della squalifica del campo per due giornate di gara, in
considerazione delle modalità del fatto; della conseguenza lesiva a carico del calciatore
Taibi; del pericolo di danni anche agli altri componenti della comitiva dell’Atalanta.
Nella determinazione della gravità del fatto si deve tener conto anche della colpevole
inerzia degli addetti al servizio del Messina i quali, lungi dall’agevolare – come era loro
dovere – il sicuro e regolare accesso del pullman dell’Atalanta all’interno dello stadio,
hanno con il loro tardivo espletamento delle mansioni d’ufficio, reso possibile in concreto
la realizzazione dell’aggressione da parte di quel gruppo di tifosi violenti del Messina.
Vanno, altrettanto doverosamente, segnalate alcune circostanze che attenuano la
responsabilità oggettiva del Messina.
In primo luogo, la fattiva e documentata collaborazione offerta dal Messina alle Forze di
polizia, subito dopo i fatti, per giungere all’identificazione dei responsabili di quella
condotta violenta.
In secondo luogo, la Società Messina aveva predisposto regolare servizio al cancello di
ingresso allo stadio e quindi, sotto tale profilo, quanto commesso dai tifosi della squadra
non può considerarsi conseguente ad un difetto di organizzazione generale del servizio
d’ordine.
In conclusione, sanzione adeguata risulta essere la squalifica del campo per una giornata
ufficiale di gara.
A tale sanzione va aggiunta l’ammenda di € 3.000,00, per il lancio, in più occasioni
durante la gara, da parte dei sostenitori del Messina di rotoli di carta igienica e per il getto
d’acqua, nelle stesse circostanze, verso la panchina avversaria.
P.Q.M.
delibera di omologare il risultato della gara Messina-Atalanta del 21 marzo 2004 con il
punteggio di 3-0 acquisito sul campo;
infliggere alla Società Messina, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 11 commi 1 e 3
CGS, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara, con ammenda di €
3.000,00.
Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti
di competenza.