LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DELL’ 1 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. ROMA avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Roma del 21/3/04 – C.U. n. 311 del 30/3/04). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DELL’ 1 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. ROMA avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Roma del 21/3/04 – C.U. n. 311 del 30/3/04). Procedura d’urgenza. Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara, con ammenda di € 3.000,00 - per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Lazio-Roma del 21/3/2004 - ha proposto reclamo d’urgenza la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione della squalifica del campo di giuoco o, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima. A sostegno del gravame, la Società reclamante contesta, in primo luogo, la eccessività della sanzione, tenuto conto dei fatti eccezionali avvenuti durante l’incontro e delle circostanze attenuanti (in particolare, la collaborazione prestata alle Forze dell’Ordine al fine di prevenire condotte violente e il proprio status di Società ospitata) e la sua iniquità in relazione a quella, meno afflittiva, irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti della Soc. Lazio. In secondo luogo, la reclamante afferma che la ricostruzione dei fatti posta a base della decisione del Giudice Sportivo sarebbe viziata da una indebita “pressione giustizialista” da parte dell’opinione pubblica. In terzo luogo, evidenzia il comportamento esemplare del pubblico “romanista” in fase di deflusso, agevolato dalla diligenza dei dirigenti della stessa società reclamante. Rileva inoltre la contraddittorietà del provvedimento di primo grado laddove, per un verso, qualifica l’evento come eccezionale ed imprevedibile e, per altro verso, punisce con eccessiva severità la posizione della Società a titolo di responsabilità oggettiva. Da ultimo, insiste nell’affermare la sussistenza di una causa di forza maggiore tale da comunque escludere ogni addebito a carico della Roma in considerazione dell’attività di prevenzione posta in essere dai suoi dirigenti, anche in stretta collaborazione con le Autorità di Polizia. Quanto all’episodio dell’invasione di campo, in particolare, la reclamante sottolinea che tale evento non sarebbe stato impedito dalle Forze dell’Ordine, essendosi risolto in un pacifico ingresso nel terreno di giuoco da parte di un ristrettissimo numero di persone. Alla riunione odierna è comparso - insieme a due rappresentanti della Società – il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive ed ha depositato il provvedimento del GIP del Tribunale di Roma dd. 25 marzo 2004 emesso nei confronti di tre tifosi arrestati (provvedimento acquisito agli atti), insistendo quindi nelle conclusioni già formulate. Hanno inoltre reso dichiarazioni i due dirigenti della Società reclamante. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ascoltati i due dirigenti ed udito il difensore, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla Società possa trovare accoglimento. In primo luogo, la Commissione ritiene di condividere integralmente la ricostruzione della dinamica della vicenda effettuata dal Giudice Sportivo, quale del resto puntualmente descritta nel rapporto dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale, dell’Ufficio Indagini. Da tali atti risulta infatti che i tifosi della Soc. Roma, attraverso le condotte poste in essere prima e durante la gara, hanno provocato quello stato di crescente e drammatica tensione che ha generato una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica. Detta ricostruzione, del resto, trova riscontro nella stessa documentazione prodotta in udienza dalla difesa della reclamante, laddove, in particolare, viene evidenziato l’abusivo ingresso nel campo di giuoco da parte di tre sostenitori della Roma e l’“invito” da essi rivolto al capitano Totti (vedasi ordinanza GIP Tribunale Roma dd. 25.3.2004, in atti). Ciò premesso, rileva la Commissione – nel disattendere i motivi posti a sostegno del reclamo – che in realtà la condotta ascritta alla Roma, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, deve anzi trovare più grave trattamento sanzionatorio rispetto a quello inflitto dal Giudice Sportivo, in forza del disposto dell’art. 32, comma 3, C.G.S. Invero, il contesto intimidatorio di gravissimo quanto gratuito allarme e di prefigurato intendimento di aggressione, creatosi durante la gara soprattutto a causa dei comportamenti tenuti dai sostenitori della Soc. Roma, è stato - nei termini puntualmente delineati dal Giudice Sportivo - di eccezionale gravità (sia per la “compattezza” delle minacce, sia per il conseguente pericolo a cui sono state esposte le persone presenti sul recinto di giuoco e sugli spalti), e non vi è quindi dubbio che i predetti comportamenti – siccome reiterati, collettivi, di particolare gravità e concreta pericolosità per l’incolumità delle persone, tanto più in considerazione degli incidenti e dei gesti teppistici già avvenuti prima dell’inizio della gara - siano sanzionabili. Rispetto ad essi la Società - in applicazione del combinato disposto degli artt. 11, commi 1 e 3, e 9, comma 1 del C.G.S. - risponde a titolo di responsabilità oggettiva, non assumendo nessuna valenza scriminante a tali effetti la circo- stanza che detta Società fosse squadra ospitata e non già ospitante (ciò potendo trovare valorizzazione ai soli fini dell’attenuazione della irroganda sanzione). E’ dunque incontestabile che il comportamento dei sostenitori della Società reclamante si connota come violento, intimidatorio, oggettivamente ed intrinsecamente pericoloso per l’incolumità delle Forze dell’Ordine (ne è conferma l’elevato numero dei feriti che queste hanno dovuto subire nel corso degli scontri poi succedutisi), delle altre persone ammesse sul terreno, dei calciatori e degli ufficiali di gara. Va inoltre evidenziato che in tale situazione emergenziale, come lealmente dichiarato all’odierna udienza dal rappresentante della Società, è stata assolutamente pretermessa (“..ce ne siamo dimenticati”) da parte di entrambe le Società (la posizione della Lazio, peraltro, rimane estranea alla decisione di questa Commissione, allo stato in assenza di reclamo del provvedimento del Giudice Sportivo da parte dell’interessata) la doverosa considerazione del ruolo assegnato ai massimi responsabili dell’Ordine Pubblico ivi presenti, i quali – dopo aver categoricamente escluso la fondatezza delle notizie allarmistiche artatamente diffuse - avevano invece sollecitato la regolare ripresa della gara. La gravità dei fatti e gli elementi che emergono dagli atti ufficiali impongono dunque di rideterminare la sanzione da irrogarsi alla Soc. Roma in quella della squalifica del campo per tre giornate effettive di gara, nonché dell’ammenda di € 15.000,00. Sanzione ridotta a due giornate effettive di gara e all’ammenda di € 10.000,00 in considerazione del comportamento di positiva collaborazione comunque tenuto dai dirigenti della Società. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di infliggere alla Soc. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per due giornate effettive di gara, nonché l’ammenda di € 10.000,00. Dispone l’incameramento della tassa.
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