LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DELL’ 1 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. MESSINA avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Atalanta del 21/3/04 – C.U. n. 310 del 30/3/04). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DELL’ 1 aprile 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI
Reclamo della Soc. MESSINA avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata
effettiva di gara ed ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Atalanta
del 21/3/04 – C.U. n. 310 del 30/3/04). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Messina, a
titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara,
con ammenda di € 3.000,00 - per il comportamento tenuto dai propri tifosi fuori dalla stadio
prima dell’inizio della gara (in particolare, lancio di oggetti contro il pullman dell’Atalanta)
- ha proposto reclamo d’urgenza la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione o, in
via subordinata, l’applicazione della sanzione minima.
A sostegno del gravame, si rileva che non sarebbe provata la circostanza in base alla quale
la Soc. Messina avrebbe facilitato – con la colpevole inerzia dei propri addetti al servizio –
la realizzazione dell’aggressione da parte di quel gruppo di tifosi violenti.
A riprova di ciò, la Società reclamante ha prodotto un attestato della Questura di Messina in
cui i fatti vengono fedelmente ricostruiti.
In via istruttoria, la Soc. Messina chiede la visione, ex art. 31 lett. b2) C.G.S., la visione
delle immagini televisive.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già
formulate.
I motivi della decisione
In via preliminare, questa Commissione ritiene di accogliere l’istanza istruttoria avanzata
dalla reclamante, ex art. 31 lett. b2) C.G.S., in merito all’utilizzo delle immagini televisive
prodotte.
Nel merito, la Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, visionate le
immagini televisive ed udito il difensore, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti
dalla Società possa trovare accoglimento e che pertanto debba confermarsi il reclamato
provvedimento.
Dagli atti ufficiali (in particolare, il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagine) risulta
che gli addetti della Soc. Messina incaricati di presidiare gli ingressi e, nello specifico, di
agevolare l’accesso del pullman della squadra ospite all’interno dello stadio, venendo meno
ai propri doveri ritardavano l’apertura del cancello di qualche minuto e che in tal modo i
tifosi violenti si sono trovati nelle condizione di effettuare il lancio prolungato di oggetti
verso il pullman stesso.
Tale grave condotta, ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Messina, è stata
correttamente valutata dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi
della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenendo conto della pericolosità di tale
comportamento e delle circostanze attenuanti invocate.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto
riportato nel rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagine, che è fonte privilegiata di
prova.
Ne deriva che la sanzione irrogata è equa, e quindi il reclamo deve essere respinto.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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