LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DELL’ 1 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Paolo FOGLIO – calciatore della Soc. Genoa.: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. GENOA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Atalanta-Genoa del 22/2/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DELL’ 1 aprile 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Paolo FOGLIO - calciatore della Soc. Genoa.: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. GENOA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara
Atalanta-Genoa del 22/2/04).
Il procedimento
Con atto datato 4/03/04 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Paolo
Foglio per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo insultato
l’arbitro al termine della gara ed avendo altresì tenuto un comportamento minaccioso e
violento, e la Soc. Genoa, per responsabilità oggettiva per la condotta tenuta dal proprio
tesserato.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, il Foglio e la Soc. Genoa
hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale rilevano come tale condotta debba
essere valutata complessivamente, con riferimento alla concitazione del momento e tenendo
conto del precedente comportamento del direttore di gara, a detta dei deferiti
particolarmente sfavorevole alla Società ospitata.
Nello specifico, i deferiti sostengono che la ricostruzione effettuata dal collaboratore
dell’Ufficio Indagini è generica e soprattutto non idonea a determinare con sicurezza il
soggetto – diverso dal calciatore del Genoa Baldini, già sanzionato dal Giudice Sportivo per
tale condotta - che avrebbe pronunciato le frasi irriguardose.
Relativamente al calcio sferrato dal deferito alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, la
difesa rileva come tale gesto debba intendersi non come minaccia nei confronti del direttore
di gara ma come manifestazione di delusione e sconforto per il risultato negativo
dell’incontro appena concluso.
Infine, la difesa dei deferiti rileva l’assenza di precedenti specifici di violazione dell’art. 1
da parte del Foglio.
Per tali motivi, il Foglio e la Soc. Genoa chiedono il proscioglimento o, in subordine,
l’applicazione di una minima sanzione pecuniaria sia per il Foglio che per la stessa Società.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della
squalifica per due giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 1.000,00 per il Foglio e
della ammenda di € 1.000,00 per la Soc. Genoa.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Foglio è censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta in modo chiaro ed inequivoco che, al termine della gara, il
calciatore si avvicinava all'arbitro urlandogli frasi di tenore ingiurioso ed irriguardoso.
Inoltre, il deferito colpiva con un forte calcio la porta dello spogliatoio dell’arbitro – in quel
momento chiusa – lasciando sulla stessa i segni dei propri tacchetti. Comportamento che
non degenerava grazie al tempestivo intervento dei dirigenti della società di appartenenza, i
quali allontanavano il Foglio dallo spogliatoio del direttore di gara.
I deferiti, nella propria memoria difensiva, giustificano la condotta del Foglio con
motivazioni che non hanno, a ben vedere, alcuna incidenza sulla sussistenza degli addebiti
contestati.
E’ indubbio, pertanto, che il comportamento del Foglio integra la violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme
federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto
comunque riferibile all’attività sportiva.
Devono conseguentemente affermarsi le responsabilità sia del Foglio, sia della Soc. Genoa.
Sanzione equa appare quella del dispositivo
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della squalifica per due
giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 1.000,00 a Paolo Foglio e alla Soc. Genoa.
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