LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DELL’8 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA: avverso l’inibizione a tutto il 18 aprile 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Ferdinando Ruffini; avverso l’inibizione a tutto il 31 dicembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Antonio Oliveri (gara Pescara- Messina del 27/3/04 – C.U. n. 310 del 30/3/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DELL’8 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA: avverso l’inibizione a tutto il 18 aprile 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Ferdinando Ruffini; avverso l’inibizione a tutto il 31 dicembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Antonio Oliveri (gara Pescara- Messina del 27/3/04 – C.U. n. 310 del 30/3/04). Il procedimento Avverso i provvedimenti con i quali il Giudice Sportivo ha inflitto ad Antonio Olivieri, Vice Presidente nonché Dirigente Accompagnatore della Soc. Pescara Calcio S.p.A., la sanzione dell'inibizione a tutto il 31 dicembre 2004 e a Ferdinando Ruffini, Dirigente addetto all’Arbitro della medesima società, la squalifica a tutto il 18 aprile 2004 per i comportamenti tenuti in occasione della gara Pescara-Messina del 27/3/2004, ha proposto reclamo la Soc. Pescara, chiedendo, per entrambi i tesserati, la riduzione delle sanzioni comminate. Assume la società ricorrente, per quanto attiene al Vice Presidente Olivieri, che le espressioni refertate – a detta della difesa, irriguardose e non minacciose, ancorché censurabili – rappresenterebbero una reazione istintiva ad un presunto errore del direttore di gara (l’allontanamento dello stesso Olivieri per aver pronunciato una frase - “vedi di fare le cose per bene” - dai contenuti né irriguardosi né minacciosi). Reazione, a detta delle reclamante, provocata anche dall’atteggiamento “indisponente” tenuto dall’arbitro durante tutto l’incontro. Relativamente al secondo episodio addebitato all’Olivieri, la reclamante contesta la dinamica dei fatti così come refertata dal direttore di gara, sgambettato dall’Olivieri non volontariamente ma in quanto spinto “da un altro addetto ai lavori”. Per quanto attiene al dirigente addetto all’arbitro, Ferdinando Ruffini, la reclamante sostiene che le frasi dallo stesso rivolte agli ufficiali di gara sarebbero frutto della tensione del momento. Pur trattandosi in entrambi i casi di condotte censurabili, la reclamante ritiene che la sanzione inflitta sia eccessivamente afflittiva, tenuto altresì conto dei “buonissimi precedenti disciplinari” per l’Olivieri e dell’assenza di “precedenti disciplinari” a carico del Ruffini. All’odierna riunione è comparso il difensore dei ricorrenti che ha ulteriormente illustrato i motivi del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali – fonte privilegiata di prova - risulta che, durante la gara, il Vice Presidente della Soc. Pescara, invitato dall’arbitro a tenere una condotta più disciplinata in panchina, rivolgeva allo stesso la seguente frase: “Vedi di fare le cose per bene, altrimenti poi vedi”. Tale espressione deve ritenersi inequivocabilmente di contenuto intimidatorio e, pertanto, esulante dai limiti di qualsivoglia scriminante. Altrettanto irriguardose e minacciose devono essere considerate le frasi, volgari, pronunciate dall’Olivieri nei confronti dell’arbitro dopo il provvedimento di allontanamento disposto nei suoi confronti, a cui non ottemperava posizionandosi in prossimità del sottopassaggio che conduce agli spogliatoi. Per quanto riguarda i fatti avvenuti al termine della gara, questa Commissione ritiene, da un lato, che le frasi pronunciate dall’Olivieri siano incontestabilmente offensive e gravemente minacciose, e dall’altro, che la condotta dello stesso – concretizzatasi in uno sgambetto ai danni dell’arbitro – sia aggressiva, minacciosa e violenta (a maggior ragione in quanto accompagnata da una minaccia verbale e da un insulto: “lo sai perché non ti picchio stasera? Perché mi fai schifo”). Episodio puntualmente e dettagliatamente refertato dal direttore di gara. Nessun dubbio può poi sussistere circa il contenuto offensivo e gravemente ingiurioso delle frasi rivolte dal dirigente Ruffini agli ufficiali di gara, che come tali vanno censurate. Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante, tenuto altresì conto del ruolo dagli stessi ricoperto (rispettivamente, Vice Presidente-Dirigente Accompagnatore e Dirigente addetto all’Arbitro) e, per quel che riguarda l’Olivieri, la presenza di specifici precedenti disciplinari a suo carico. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere i reclami e dispone l'incameramento della tassa.
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