LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DELL’8 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA: avverso l’inibizione a tutto il 18 aprile 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Ferdinando Ruffini; avverso l’inibizione a tutto il 31 dicembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Antonio Oliveri (gara Pescara- Messina del 27/3/04 – C.U. n. 310 del 30/3/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DELL’8 aprile 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PESCARA: avverso l’inibizione a tutto il 18 aprile 2004 inflitta dal
Giudice Sportivo al dirigente Ferdinando Ruffini; avverso l’inibizione a tutto il 31
dicembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Antonio Oliveri (gara Pescara-
Messina del 27/3/04 – C.U. n. 310 del 30/3/04).
Il procedimento
Avverso i provvedimenti con i quali il Giudice Sportivo ha inflitto ad Antonio Olivieri,
Vice Presidente nonché Dirigente Accompagnatore della Soc. Pescara Calcio S.p.A., la
sanzione dell'inibizione a tutto il 31 dicembre 2004 e a Ferdinando Ruffini, Dirigente
addetto all’Arbitro della medesima società, la squalifica a tutto il 18 aprile 2004 per i
comportamenti tenuti in occasione della gara Pescara-Messina del 27/3/2004, ha proposto
reclamo la Soc. Pescara, chiedendo, per entrambi i tesserati, la riduzione delle sanzioni
comminate.
Assume la società ricorrente, per quanto attiene al Vice Presidente Olivieri, che le
espressioni refertate – a detta della difesa, irriguardose e non minacciose, ancorché
censurabili – rappresenterebbero una reazione istintiva ad un presunto errore del direttore di
gara (l’allontanamento dello stesso Olivieri per aver pronunciato una frase - “vedi di fare le
cose per bene” - dai contenuti né irriguardosi né minacciosi).
Reazione, a detta delle reclamante, provocata anche dall’atteggiamento “indisponente”
tenuto dall’arbitro durante tutto l’incontro.
Relativamente al secondo episodio addebitato all’Olivieri, la reclamante contesta la
dinamica dei fatti così come refertata dal direttore di gara, sgambettato dall’Olivieri non
volontariamente ma in quanto spinto “da un altro addetto ai lavori”.
Per quanto attiene al dirigente addetto all’arbitro, Ferdinando Ruffini, la reclamante
sostiene che le frasi dallo stesso rivolte agli ufficiali di gara sarebbero frutto della tensione
del momento.
Pur trattandosi in entrambi i casi di condotte censurabili, la reclamante ritiene che la
sanzione inflitta sia eccessivamente afflittiva, tenuto altresì conto dei “buonissimi
precedenti disciplinari” per l’Olivieri e dell’assenza di “precedenti disciplinari” a carico del
Ruffini.
All’odierna riunione è comparso il difensore dei ricorrenti che ha ulteriormente illustrato i
motivi del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore, rileva che
il gravame non è fondato.
Dagli atti ufficiali – fonte privilegiata di prova - risulta che, durante la gara, il Vice
Presidente della Soc. Pescara, invitato dall’arbitro a tenere una condotta più disciplinata in
panchina, rivolgeva allo stesso la seguente frase: “Vedi di fare le cose per bene, altrimenti
poi vedi”.
Tale espressione deve ritenersi inequivocabilmente di contenuto intimidatorio e, pertanto,
esulante dai limiti di qualsivoglia scriminante.
Altrettanto irriguardose e minacciose devono essere considerate le frasi, volgari,
pronunciate dall’Olivieri nei confronti dell’arbitro dopo il provvedimento di allontanamento
disposto nei suoi confronti, a cui non ottemperava posizionandosi in prossimità del
sottopassaggio che conduce agli spogliatoi.
Per quanto riguarda i fatti avvenuti al termine della gara, questa Commissione ritiene, da un
lato, che le frasi pronunciate dall’Olivieri siano incontestabilmente offensive e gravemente
minacciose, e dall’altro, che la condotta dello stesso – concretizzatasi in uno sgambetto ai
danni dell’arbitro – sia aggressiva, minacciosa e violenta (a maggior ragione in quanto
accompagnata da una minaccia verbale e da un insulto: “lo sai perché non ti picchio
stasera? Perché mi fai schifo”).
Episodio puntualmente e dettagliatamente refertato dal direttore di gara.
Nessun dubbio può poi sussistere circa il contenuto offensivo e gravemente ingiurioso delle
frasi rivolte dal dirigente Ruffini agli ufficiali di gara, che come tali vanno censurate.
Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità
con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni
difensive addotte dalla reclamante, tenuto altresì conto del ruolo dagli stessi ricoperto
(rispettivamente, Vice Presidente-Dirigente Accompagnatore e Dirigente addetto
all’Arbitro) e, per quel che riguarda l’Olivieri, la presenza di specifici precedenti
disciplinari a suo carico.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere i reclami e dispone l'incameramento
della tassa.
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