LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DELL’8 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 8/3/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DELL’8 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI - Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 8/3/03). Il procedimento Con provvedimento dell’11/03/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso della trasmissione televisiva “Il Processo di Biscardi’ ” dichiarazioni e giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità obbligatori in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nonché idonee a negare la regolarità delle gare e il corretto svolgimento del campionato; ha deferito inoltre la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva in cui si sostiene, in via generale: - che il tenore generale delle frasi contestate non contiene parole offensive o attacchi diretti a soggetti o organismi operanti nell’ambito federale e, anzi, le frasi addebitate in questa sede, se confrontate con quelle di cui ai precedenti deferimenti, sarebbero di minor gravità, così dimostrando come sia stata raggiunta la finalità di “correzione” della condotta contestata; - che il Gaucci avrebbe rivolto espliciti apprezzamenti alla classe arbitrale, escludendo che decisioni della stessa siano ascrivibili ad errori causati da volontà o sudditanza psicologica; - che le risposte del Gaucci, tenuto conto del contesto della trasmissione in cui sono state rese sono da considerarsi “moderate”; - che “la chiara volontà del Gaucci di mantenersi all’interno del ‘lecito diritto di critica’ è altresì comprovata da frasi contorte e talvolta incomprensibili”; - che nel valutare le dichiarazioni del Gaucci occorre, poi, tenere conto del contesto della trasmissione che “certo non brilla per pacatezza e serenità di giudizio ed è portata appositamente all’eccesso”. In particolare sosteneva ancora la difesa dell’incolpato che: - non sono state considerate nel deferimento espressioni (“questo non lo voglio pensare”) che escluderebbero qualunque valenza lesiva delle dichiarazioni dell’incolpato riguardanti errori della classe arbitrale per volontà o sudditanza psicologica; - le dichiarazioni riguardanti la disciplina sportiva non contengono accuse di alcun genere risultando assolutamente incomprensibili; - le dichiarazioni circa “la ferocia della Giustizia Sportiva” lamenterebbero sproporzione tra comportamenti e sanzioni dell’attuale C.G.S. per auspicarne la modifica, - le frasi, infine, riguardanti l’operato dell’arbitro e l’invito al Presidente della F.I.G.C. Carraro a “togliere il disturbo” costituirebbero, rispettivamente, legittimo esercizio del diritto di critica e giudizio di natura politica, determinato dal contesto di crisi generale del calcio italiano ed estensibile anche al massimo esponente della Federazione. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e, in considerazione della recidiva, la condanna del Gaucci alla sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per giorni 40 e dell’ammenda di € 25.000,00 e quella dell’ammenda di € 25.000,00 per la Soc. Perugia. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la Procura, rileva che le dichiarazioni del Gaucci rilasciate nel corso della trasmissione televisiva dell’8/03/2004 “Processo di Biscardi” sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato non possono infatti essere considerate in alcun modo come lecito esercizio del diritto di critica. E’ vero che la frase riguardante il sospetto di errori causati da volontà o sudditanza psicologica degli arbitri può considerarsi come un esempio tanto perfetto quanto, si ritiene, involontario di quella figura retorica che si definisce “preterizione” e che pertanto, come tale, non può essere considerata dichiarazione di carattere lesivo, ma è altresì vero che il resto della frase ipotizza un comportamento teso comunque a volutamente danneggiare (“buttato nel burrone”) sia il Perugia che il Catania, altra squadra di cui Gaucci è il sostanziale proprietario. Ancora, è motivo di perplessità per questa Commissione capire come “frasi contorte e talvolta incomprensibili” del Gaucci (così la difesa dell’incolpato, pag. 3) possano comprovare la “chiara volontà” dello stesso di esercitare un lecito diritto di critica o come possa ritenersi “moderata” l’affermazione del Gaucci che attribuisce alla Giustizia Sportiva una ferocia seconda solo a quella di uno dei dittatori più sanguinari del secolo appena trascorso: richiede un certo sforzo interpretativo da parte di questa Commissione accettare quanto sostiene la difesa dell’incolpato secondo la quale tale affermazione sarebbe in realtà un auspicio “de iure condendo” riguardante l’attuale C.G.S. Né possono essere considerate come esimenti di responsabilità le caratteristiche della trasmissione televisiva cui il Gaucci ha partecipato: se è vero quanto sostenuto dalla difesa dell’incolpato che tale trasmissione “non brilla per pacatezza e serenità di giudizio”, è anche vero che di tali caratteristiche il Gaucci, partecipante abituale, e del tutto volontario, alla trasmisssione stessa, dovrebbe ormai essere perfettamente conscio e regolare i propri interventi di conseguenza. Infine, non possono essere considerate come semplici espressioni del diritto di critica le affermazioni relative all’operato dell’arbitro De Marco, la cui direzione di gara è ritenuta un evento “sfortunato” facente parte di un complesso di varie “ingiustizie” mirate ad “affossare” il Catania dopo aver “affossato” il Perugia e finalizzate a consumare “una vendetta”. Tutte le suddette affermazioni sono da ritenersi lesive e deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della esistenza di precedenti specifici per l’incolpato ai sensi dell’art. 16, comma 1, del C.G.S., appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di 20 giorni e dell’ammenda di € 12.500,00 per il Gaucci e a quella dell’ammenda di € 12.500,00 per la Soc. Perugia.
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