LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DELL’8 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 e art. 17 comma 8 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta; Soc. SAMBENEDETTESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Sambenedettese-Giulianova del 7/3/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DELL’8 aprile 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
Sig. Luciano GAUCCI - Presidente Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 e art. 17
comma 8 C.G.S.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta;
Soc. SAMBENEDETTESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva
(gara Sambenedettese-Giulianova del 7/3/04).
Il procedimento
Con provvedimento del 22/03/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Luciano Gaucci, presidente della Soc. Perugia, per violazione delle
disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 8, e 1 comma 1, del C.G.S.
(principio di lealtà, probità e correttezza) e le Soc. Perugia e Sambenedettese ai sensi
dell'art. 2 comma 4 del C.G.S., rispettivamente per responsabilità diretta e per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al detto signor Gaucci.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire memoria difensiva, in cui viene evidenziato che:
- il Gaucci non aveva affatto inteso violare gli obblighi derivantigli dalle inibizioni
comminate ma era sceso negli spogliatoi durante l’intervallo della partita in questione
“unicamente per fruire di servizi igienici all’interno degli spogliatoi stessi” allo scopo di
“evitare il contatto con il pubblico che, per un personaggio della sua notorietà si presta ad
alcuni rischi”.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del Gaucci alla sanzione
dell’ammenda di € 2.500,00, nonché dell’ammenda di € 2.500,00 per la Soc. Perugia e di €
2.500,00 per la Soc. Sambenedettese.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti ufficiali, rileva che il comportamento del Gaucci è
censurabile.
Infatti, dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini (fonte di prova privilegiata), si
evince come il Signor Gaucci, sebbene inibito, si trovasse comunque all'interno degli
spogliatoi.
Di nessuna pregnanza il rilievo riguardante le motivazioni fisiologiche che hanno condotto
il Gaucci negli spogliatoi, in quanto lo stesso poteva soddisfare tali esigenze accedendo ai
servizi igienici della tribuna d’onore senza che tale accesso lo esponesse a particolari rischi
da parte del pubblico.
Affermata la responsabilità del Gaucci, ne consegue quella diretta del Perugia, ai sensi
dell'art. 2 comma 4 C.G.S., e quella oggettiva della Sambenedettese, sempre ai sensi
dell'art. 2 comma 4 C.G.S.
Sanzioni adeguate, tenuto conto delle circostanze dei fatti, appaiono quelle di cui al
dispositivo.
Il dispositivo
La Commissione per tali motivi delibera di infliggere al Sig. Luciano Gauci la sanzione di €
500,00, alla Soc. Perugia l'ammenda di € 500,00 e alla Soc. Sambenedettese l’ammenda di
€ 500,00.
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