LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DELL’8 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Roberto MASSARO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DELL’8 aprile 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
Sig. Roberto MASSARO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma
2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di
Agente di Calciatori.
Il procedimento
Con provvedimento del 15/3/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il calciatore Roberto Massaro, tesserato per la Soc. Como per violazione
dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le
Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori, per
non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in
data 15/12/2003 (Ascari-Massaro).
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto
pervenire alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 250,00.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Massaro è censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che il Massaro non ha provveduto a dare esecuzione al lodo
emesso dal Collegio arbitrale in data 15/12/2003.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che
sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, non
rilevando, in questa sede, eventuali rapporti intercorsi con terzi o con la Società di
appartenenza (né tanto meno potendo questa Commissione sindacare il contenuto del lodo
arbitrale).
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Massaro.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 250,00
a Roberto Massaro.
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