LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 334 DEL 15 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara dell’11 aprile 2004 – Dodicesima giornata ritorno Soc. PERUGIA – Soc. INTERNAZIONALE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 334 DEL 15 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara dell’11 aprile 2004 – Dodicesima giornata ritorno Soc. PERUGIA – Soc. INTERNAZIONALE Il Giudice Sportivo, vista la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini sulla gara sopra indicata; ricevuto il supplemento contenente le ulteriori informazioni richieste all’Ufficio medesimo; osserva: dopo la conclusione della gara, intorno alle 18.25, mentre la squadra dell’Internazionale era in attesa di lasciare l’impianto sportivo, il calciatore Christian Vieri veniva colpito, all’interno del piazzale antistante gli spogliatoi, da una bottiglia in vetro lanciata da persona – rimasta sconosciuta – dall’esterno del muro di cinta dello stadio. Vieri riportava una ferita lacero-contusa al capo,in regione frontale sinistra, con perdita di sangue. Era immediatamente soccorso e medicato con coagulanti e cerotti. Poteva, poi, ripartire con gli altri giocatori e tesserati dell’Internazionale a bordo del pullman sociale. Al momento del lancio, isolato, l’area antistante il muro di cinta era controllata dalle Forze di polizia, che peraltro non avevano potuto né bloccare l’autore né identificarlo. Così ricostruita la dinamica del fatto, sulla scorta delle relazioni redatte dal collaboratore dell’Ufficio Indagini in modo assai preciso e circostanziato, occorre verificare preliminarmente se sia applicabile al caso di specie la prima o la seconda parte dell’art. 11, 1° comma CGS. Infatti, la condotta violenta è stata sicuramente realizzata all’esterno dell’impianto sportivo, poiché il lancio è partito da una zona posta al di là del muro di recinzione. Peraltro, l’effetto di tale condotta si è concretizzato all’interno dell’impianto, poiché Vieri si trovava nel piazzale antistante gli spogliatoi. Ad una situazione di tal genere è applicabile l’art. 11, 1° comma, I° parte CGS, sulla base di molteplici ragioni. In primo luogo, la norma in questione dichiara punibili fattispecie complesse, costituite da una condotta e da un evento, e cioè il pericolo per l’incolumità pubblica o il danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. Quando anche solo uno degli elementi costitutivi di tale fattispecie – in questo caso, l’evento dannoso in pregiudizio di un calciatore – si realizzi all’interno dell’impianto sportivo, ciò rende applicabile la regolamentazione prevista per i fatti violenti avvenuti, per l’appunto, all’interno dell’impianto. Tra l’altro, una simile interpretazione corrisponde ad un principio generale dell’ordinamento giuridico italiano il quale, in materia di illeciti penali, stabilisce che ai fini dell’applicabilità della legge si considerano commessi sul territorio gli illeciti la cui condotta sia stata realizzata all’estero, ma il cui evento si sia verificato in Italia (art. 6, 2° comma C.P.). In secondo luogo, l’interpretazione sopra indicata è la più aderente alla ragione ispiratrice della norma contenuta nell’art. 11 CGS., che ha voluto fissare un principio di responsabilità a carico di una Società per tutto quanto avvenga, con modalità violente contrarie alle regole della disciplina sportiva, all’interno dell’impianto sportivo, che per definizione è posto sotto il controllo della stessa Società. L’autore del lancio è rimasto ignoto ma non è difficile, sulla scorta di argomenti logici, dedurre che si sia trattato di un sostenitore del Perugia. Infatti la gara si era conclusa tra le proteste dei tifosi locali, una parte dei quali aveva effettuato un lancio di monete ed altri oggetti nell’area di rigore avversaria proprio nei minuti finali dell’incontro. La vittoria dell’Internazionale rende del tutto inverosimile l’ipotesi che un tifoso di questa squadra potesse, al termine della partita, manifestare una qualche protesta in forme violente o aggressive. In ogni caso, va ricordato che il Perugia, quale Società ospitante, era responsabile del mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo di giuoco, ex art. 9 comma 2° CGS. Essa, inoltre, aveva il dovere di “ampiamente tutelare ........... le comitive delle Società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara” (art. 62 1° comma NOIF). Quindi, che l’autore del lancio della bottiglia fosse o no sostenitore del Perugia, quest’ultima Società deve comunque rispondere, in base alle disposizioni regolamentari da ultimo citate, di quanto avvenuto all’interno dell’impianto sportivo in danno di un calciatore della squadra avversaria. Si tratta ora di valutare sul piano disciplinare il fatto avvenuto, onde determinare la sanzione adeguata. La vicenda è contrassegnata da taluni elementi di oggettiva, indubbia gravità. In primo luogo, l’esito delle lesioni subite dal calciatore, che ebbe a riportare una ferita lacero-contusa, seppur non profonda, con perdita di sangue nella regione frontale. Il fatto ha sicuramente comportato conseguenze fisiche negative, protratte per più giorni, tanto che lo stesso calciatore è risultato non disponibile per una partita di Coppa UEFA giocata dalla sua squadra il mercoledì successivo. In secondo luogo, l’oggetto del lancio - una bottiglia in vetro – era idoneo, viste anche le modalità del lancio stesso (avvenuto da distante ed “alla cieca”), a cagionare lesioni anche più gravi sia allo stesso calciatore, sia ad altre persone eventualmente poste vicino a lui: basti pensare all’eventualità che la bottiglia nella caduta si fosse spezzata con conseguente dispersione delle schegge. Un fatto così caratterizzato porterebbe ad individuare come sanzione adeguata una squalifica del campo, a titolo di responsabilità oggettiva del Perugia. Vanno, peraltro, tenuti in considerazione una serie di elementi che fortemente attenuano tale responsabilità. Il lancio fu compiuto all’esterno dell’impianto sportivo, e quindi in una zona rispetto alla quale la Società non ha – a norma della vigente regolamentazione - una responsabilità diretta, salvo il caso, certamente non sussistente nella vicenda in esame, di una dimostrata collusione tra la Società medesima e le persone autrici delle condotte violente.. Si è trattato – come risulta esplicitamente dalla dettagliata relazione dell’Ufficio Indagini – di un gesto isolato, commesso in un contesto nel quale le Forze dell’ordine erano comunque presenti nell’area prospiciente il muro di recinzione e nulla hanno potuto per impedire il lancio stesso e per identificarne l’autore. Infine il collaboratore dell’Ufficio Indagini dà atto che, nel momento specifico del lancio, la situazione “appariva assolutamente tranquilla”, e quindi il gesto violento risultava del tutto “imprevedibile”. In conclusione, l’episodio è stato contrassegnato da caratteri di non prevedibilità e non prevenibilità in concreto da parte della Società, relativamente alla quale non sono formulabili specifiche censure circa le modalità di organizzazione e di effettivo espletamento del servizio d’ordine. Quindi, se da un lato deve essere riconfermato il principio della responsabilità oggettiva del Perugia, per il fatto violento commesso in danno di un calciatore della squadra avversaria, presente all’interno dell’impianto sportivo, sulla base del combinato disposto dagli art. 9, 2° comma, 11, 1° comma CGS e 62 NOIF, dall’altro lato si deve sottolineare l’assenza di concreti specifici motivi di colpa da parte della Società medesima per quanto attiene alle concrete modalità del fatto. Sotto tale ultimo profilo, ben netta è la differenza tra il caso oggi in esame ed altra vicenda, recentemente esaminata dagli organi della giustizia sportiva e definita con la sanzione della squalifica del campo per una giornata a carico della Società ospitante (gara Messina-Atalanta del 21.3.2004, sentenza del Giudice sportivo su C.U. n. 310 del 30.3.2004.; sentenza della Commissione Disciplinare su C.U. n. 315 dell’1.04.2004; confermata dalla Commissione d’Appello Federale). In quel caso, infatti, la lesione a carico di un calciatore avversario era stata provocata nel contesto di un fittissimo lancio di oggetti effettuato dai sostenitori della squadra ospitante e, in secondo luogo, l’esecuzione di tale condotta violenta era stata agevolata da una colpevole inerzia del personale addetto alla vigilanza sulla porta carraia di accesso all’impianto sportivo, sicché la ritardata apertura della porta stessa aveva consentito ai tifosi violenti di bersagliare il pullman della squadra ospitata. Invece, nessun specifico rilievo di inefficienza, ritardo o insufficienza del personale addetto al servizio d’ordine può essere mosso, nel caso in esame, al Perugia, né per quanto riguarda l’organizzazione del servizio né per quanto riguarda il concreto svolgimento delle relative mansioni. Va, da ultimo, tenuto conto che i precedenti disciplinari della Società, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, nella corrente stagione sportiva non sono caratterizzati da fatti significativamente gravi: in particolare, nessun episodio di condotta violenta, riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 11 CGS, è stato commesso dai sostenitori della squadra durante questo campionato. Appare, quindi, equo per tutti i motivi sopra esposti e in conformità ai criteri di valutazione adottati in precedenza dagli organi della giustizia sportiva (e da ultimo confermati con riferimento alla gara Messina-Atalanta sopra richiamata), individuare quale pena adeguata all’entità del fatto, a titolo di responsabilità oggettiva per la soc. Perugia, la sanzione dell’ammenda di _ 50.000,00. Ad essa va aggiunta la diffida, a sottolineare che un’eventuale futura recidiva in comportamenti violenti di analoga gravità da parte dei sostenitori comporterebbe la sanzione della squalifica del campo. P.Q.M. delibera di infliggere alla Società Perugia, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di _ 50.000,00 con diffida.
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