LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 21 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 16-17-19 aprile 2004 – Quindicesima giornata ritorno Gara Soc. Palermo – Soc. Treviso
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 21 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gare del 16-17-19 aprile 2004 – Quindicesima giornata ritorno
Gara Soc. Palermo – Soc. Treviso
Il Giudice Sportivo;
visti il rapporto e relativo supplemento dell’Arbitro nonché la relazione del collaboratore
dell’Ufficio Indagini;
rilevato che:
subito dopo il fischio finale il calciatore del Treviso, Massimo Ganci, mentre era vicino alla
panchina della propria squadra, veniva colpito al capo da un oggetto lanciato dal settore
tribuna ovest. Ganci veniva soccorso e trasportato in barella negli spogliatoi. Il fatto
avveniva quando l’Arbitro ed i suoi collaboratori, ancora sul terreno di giuoco, si stavano
dirigendo verso gli spogliatoi. Il Direttore di gara, notato il calciatore disteso a terra, lo
raggiungeva e nell’occasione un calciatore del Treviso gli consegnava un accendino in
plastica ed una moneta, raccolte nei pressi del punto ove Ganci era stato colpito. Il
calciatore, dopo l’assistenza medica ricevuta negli spogliatoi, poteva presentarsi al
controllo antidoping;
osserva:
la dinamica dell’episodio è agevolmente ricostruibile sulla scorta delle concordi risultanze
degli atti ufficiali.
Ganci è stato colpito in testa da un oggetto scagliato da una certa distanza da parte di un
sostenitore del Palermo. Significativo in proposito è il ritrovamento di un accendino e di
una moneta nelle vicinanze della zona ove si trovava il calciatore. Sia l’uno che l’altro
oggetto erano idonei, se scagliati da lontano con l’energia necessaria a raggiungere il
terreno di giuoco, a provocare le conseguenze riferite dai rapporti ufficiali: contusione al
capo, caduta a terra del calciatore, necessità di assistenza medica.
Quanto all’individuazione del responsabile del lancio, non possono esservi dubbi – sulla
scorta di considerazioni logiche fondate sul risultato della gara appena conclusa – circa
l’attribuzione del fatto ad un sostenitore del Palermo. Non sussistevano, infatti, ragioni di
sorta tali da rendere verosimile la paternità di un simile gesto a tifosi del Treviso, visto che
questa squadra aveva concluso vittoriosamente la gara.
A ciò si aggiunga che né il rapporto dell’Arbitro né la relazione del collaboratore
dell’Ufficio Indagini fanno cenno di una presenza di sostenitori del Treviso in quel settore
degli spalti dal quale partì l’oggetto che raggiunse Ganci.
La condotta violenta così descritta presenta caratteri di incontestabile gravità.
Ganci è stato colpito alla testa con modalità tali che avrebbero potuto cagionare
conseguenze anche più serie per la sua integrità fisica, sol che l’oggetto contundente lo
avesse raggiunto, per esempio, ad un occhio o su una tempia.
Fortunatamente l’atto non ha provocato effetti di maggior pregiudizio in danno di Ganci, il
quale – dopo le cure del caso negli spogliatoi – ha potuto regolarmente presentarsi al
controllo antidoping per il quale era stato sorteggiato. Ma è evidente che tale fortunata
circostanza non può attenuare l’entità oggettiva del gesto commesso contro il calciatore.
In secondo luogo, è facile rilevare che si è trattato di un gesto caratterizzato da
intenzionalità diretta a ferire qualcuno. Costituisce oggettiva conferma di ciò il fatto che,
come già ricordato, vi erano persone, tra le quali il Ganci, ancora ferme nei pressi della
panchina del Treviso e quindi in un contesto tale da favorire la scelta su di loro come
bersaglio dell’irresponsabile atto commesso da uno spettatore rimasto ignoto.
Un ulteriore profilo ancora va sottolineato, per rimarcare la censurabilità dell’episodio.
Esso si verificò in un contesto ambientale che era stato caratterizzato, sino a quel momento,
da assoluta normalità quanto a comportamento del pubblico. Quindi quel lancio, in assenza
di precedenti episodi di intemperanza da parte dei sostenitori lo rendeva ancor più
imprevedibile (considerato, oltre a tutto, che la gara era ormai terminata) e di conseguenza
rendeva meno vigile l’attenzione dei tesserati ancora presenti sul terreno di giuoco rispetto
al rischio di atti violenti indirizzati contro di loro.
Sulla base di tutte le considerazioni sin qui illustrate, il fatto rientra nella previsione
disciplinare dell’art. 11, 1° comma prima parte CGS: grave è stato, comunque, il danno per
Ganci che, colpito al capo, ha dovuto ricorrere ad immediata assistenza medica; concreto il
rischio, per le modalità del fatto, che altre persone potessero essere raggiunte e ferite.
Sanzione adeguata all’entità dell’episodio è la squalifica del campo del Palermo per una
giornata di gara, qui richiamati tutti gli indici di oggettiva gravità prima illustrati.
Tale misura sanzionatoria risulta conforme ai criteri di valutazione adottati per casi
analoghi dagli organi della disciplina sportiva. Va sottolineato al riguardo che l’episodio è
avvenuto all’interno del campo, immediatamente dopo la conclusione della partita, con
calciatori, tesserati ed Ufficiali di gara ancor presenti sul terreno di giuoco: quindi in un
contesto spaziale e temporale rispetto al quale pieno era ancora l’obbligo di vigilanza, di
controllo e di prevenzione incombente sulla società ospitante. Questo rilievo evidenzia la
diversità della fattispecie oggi in esame – e conseguentemente della sanzione irrogata –
rispetto a fatti recenti, anche più gravi sul piano delle conseguenze oggettive dell’atto
violento, ma avvenuti in un contesto nel quale la Società ospitante aveva un minor grado di
responsabilità oggettiva, trattandosi di vicende concretizzatesi tra l’esterno e l’interno
dell’impianto sportivo.
Ai fini della determinazione della sanzione sopra detta va anche tenuto conto, in senso
negativo, della recidiva sul piano disciplinare del Palermo per comportamenti analoghi –
seppur meno gravi sul piano delle conseguenze – commessi dai suoi sostenitori nella
presente stagione sportiva. In proposito si richiama la sanzione inflitta da questo Giudice su
C.U. 185 del 23.12.2003 per lancio di accendini e monete contro un calciatore avversario,
che stava lasciando il campo; su C.U. n. 223 del 27.1.2004 per lancio di una moneta che
colpiva al torace un Assistente; su C.U. 261 del 24.2.2004; per ripetuti lanci di fumogeni
accesi in un settore occupato da sostenitori avversari con conseguente pericolo per
l’incolumità pubblica.
P.Q.M.
delibera di infliggere, per quanto riportato in motivazione, alla Soc. Palermo, la squalifica
del campo per una giornata ufficiale di gara.
Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti
di competenza.
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