LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 21 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. Messina – Soc. Venezia
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 21 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gara Soc. Messina – Soc. Venezia
Il Giudice Sportivo;
visto il rapporto e relativo supplemento dell’Arbitro circa la condotta del calciatore
Maldonado Rubens Soc. Venezia;
visti i rapporti dell’Arbitro, del Quarto Ufficiale, nonché la relazione del collaboratore
dell’Ufficio Indagini circa la condotta del calciatore Soviero Salvatore Soc. Venezia;
rilevato, quanto al calciatore Maldonado, che:
al 34’ del secondo tempo, dopo che l’Arbitro aveva assegnato un calcio di rigore contro il
Venezia, Maldonado si scagliava contro il Direttore di gara urlandogli una frase
irriguardosa. Nell’occasione il calciatore colpiva con forza con un calcio il Direttore di gara
sullo stinco della gamba sinistra; poi spingeva l’Arbitro e subito dopo lo colpiva
nuovamente con altri due calci, sempre sullo stinco, con minore intensità rispetto al primo.
Infine schiacciava intenzionalmente con una scarpa il piede sinistro dell’Arbitro. Il primo
calcio provocava una piccola contusione sulla gamba sinistra con dolore che si protraeva
per circa dieci minuti. Il pestone provocava un forte dolore con ematoma sul collo del
piede sinistro, schiacciato dai tacchetti dello scarpino del calciatore. Il dolore si protraeva
per ben due giorni.
osserva:
la condotta di Maldonado, descritta in modo preciso e circostanziato dall’Arbitro, presenta
caratteri di straordinaria gravità, eccezionalmente rari in gare di campionati
professionistici.
Si è trattato, senza alcun dubbio, di comportamento aggressivo nei confronti del Direttore
di gara.
La dinamica complessiva dell’episodio non lascia spazio a dubbi circa la piena
intenzionalità dei singoli atti commessi contro il Direttore di gara.
Maldonado, dopo un momento iniziale di scomposta protesta, ha inferto con forza un
calcio ad una gamba dell’Arbitro; poi lo ha spinto; poi lo ha nuovamente colpito con altri
due calci sulla stessa gamba; infine gli ha schiacciato con violenza un piede con il proprio
scarpino.
Una simile successione di gesti non può certo essere ricondotta ad una, pur incontrollata,
protesta priva di intenti aggressivi contro l’Arbitro. Se così fosse stato, Maldonado si
sarebbe limitato alla spinta, alle parole offensive: la ripetizione dei calci, intervallati dalla
spinta, e conclusi con lo schiacciamento del piede dell’Arbitro denota la volontà del
calciatore di cagionare un danno all’incolumità del Direttore di gara.
In altri termini, si è trattato di comportamento violento, che ha provocato concrete
conseguenze in pregiudizio dell’Arbitro: contusione alla gamba sinistra con dolore protratto
per alcuni minuti; ematoma sul collo del piede sinistro, con dolore protratto nell’arco di
due giorni, a seguito del pestone.
A ciò si aggiunga un ulteriore elemento che sottolinea quanto sia stata riprovevole la
condotta. Infatti, i calci in zona tibiale sferrati da distanza ravvicinata e i pestoni sono atti
tipici di chi voglia cercar di coprire con “furbizia” l’offensività del gesto, poichè le
modalità non sono plateali e si può tentare, a posteriori, di farli “passare” come gesti
scomposti, ma non di intenzionale aggressione.
Nel caso di specie, come più volte sottolineato, non vi è invece alcun dubbio – sulla scorta
delle risultanze arbitrali - circa la piena volontarietà di tali atti.
Alla luce dell’univoco contenuto del referto arbitrale non è rilevabile alcun elemento che
possa attenuare la gravità dei gesti violenti commessi da Maldonado.
La sanzione deve essere adeguata alla straordinaria gravità della condotta aggressiva
compiuta da Maldonado: gravità – lo si ripete – che costituisce (per fortuna) una situazione
del tutto eccezionale in campionati professionistici.
Pena proporzionata all’aggressione posta in essere dal calciatore in danno del Direttore di
gara è la squalifica sino al 15 aprile 2005.
Rilevato, quanto al calciatore Soviero, che:
il portiere del Venezia, dopo la realizzazione di un calcio di rigore da parte della squadra
avversaria, raggiungeva l’Arbitro sino alla tre quarti del campo e gli urlava parole
volgarmente irriguardose. L’Arbitro estraeva il cartellino rosso e lo espelleva. Nell’uscire
dal terreno, Soviero improvvisamente si scagliava, di corsa, contro i tesserati in panchina
del Messina, puntando in particolare l’allenatore Mutti. Questi veniva protetto dal calciatore
Zaniolo e dal preparatore atletico della squadra, che ricevevano una prima scarica di colpi a
piene mani e calci da parte di Soviero. Il portiere del Venezia proseguiva colpendo
chiunque gli si parasse dinanzi e, da ultimo, con una serie di pugni, un addetto alla
sicurezza della Società ospitante. Era necessario un massiccio intervento di numerosi
compagni e di un dirigente del Venezia, i quali, dopo aver bloccato a terra Soviero, lo
immobilizzavano. In particolare, decisivo era l’intervento di un dirigente del Venezia il
quale, sempre trattenendo a viva forza Soviero, riusciva a trascinarlo negli spogliatoi, dove
il calciatore dava l’ultimo sfogo alla sua violenta reazione scalciando contro alcune porte;
osserva:
la ricostruzione del fatto è assolutamente precisa, sulla scorta delle univoche e
circostanziate risultanze del rapporto arbitrale, del Quarto Ufficiale e del collaboratore
dell’Ufficio Indagini (relazione, quest’ultima, utilizzabile in questa sede quale atto ufficiale
che costituisce integrazione dei rapporti degli ufficiali di gara in ordine ad una stessa
condotta del Soviero).
Appare evidente l’inusuale gravità del comportamento posto in essere dal portiere del
Venezia il quale, del tutto repentinamente, ha dato sfogo ad una serie incontrollata di gesti
violenti contro tesserati avversari e personale addetto allo stadio.
La descrizione della condotta di Soviero, quale risultante in specie dal rapporto del Quarto
Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini, dà conto di una furia aggressiva di
Soviero, molto ben delineata dalle parole degli atti ufficiali, che fotografano un
violentissimo mulinare di pugni e di calci da parte del calciatore del Venezia: in un primo
momento mirato contro alcuni tesserati dinanzi la panchina del Messina; poi, contro
chiunque fosse capitato a tiro di Soviero.
Ugualmente significativa dell’insistita violenza palesata da Soviero è l’indicazione degli
sforzi fatti dai suoi compagni e dal suo dirigente, per cercare di bloccare questa protratta
violenza: prima cercando di contenere in qualche modo Soviero; poi, addirittura,
atterrandolo; infine immobilizzandolo, per poterlo trascinare negli spogliatoi.
Ferma restando, ovviamente, l’assoluta non giustificabilità di un simile comportamento,
l’unico dato, sempre risultante dagli atti ufficiali, che va valutato per attenuare la gravità
del fatto è costituito dalla repentinità con la quale il calciatore del Venezia ha manifestato
quella furia aggressiva prima dettagliatamente descritta.
Del tutto diversa era stata infatti la condotta di Soviero sino a quella fase “fatale”. Egli si
era, addirittura, attivato per allontanare Maldonado dall’arbitro dopo la concessione del
rigore. E, alla notifica dell’espulsione, aveva accettato senza proteste il provvedimento
disciplinare, percorrendo tranquillamente un primo tratto dal campo di gioco verso gli
spogliatoi.
Quanto è successo dopo, risulta quindi esser stato una sorta di improvviso “black out” nei
meccanismi di controllo da parte del calciatore delle proprie reazioni emotive: si può
ritenere per stress agonistico; rabbia per il volgersi in negativo nello spazio di pochi
minuti di un risultato sino a poco prima addirittura di vantaggio; percezione – reale o
putativa – di una qualche provocazione avversaria (il collaboratore dell’ufficio Indagini cita
uno scambio di battute, peraltro scherzose, tra Soviero ed alcuni avversari all’imbocco del
sottopassaggio in occasione dell’intervallo).
Quale sia stata la causa (o le cause) scatenante, la dinamica della vicenda rende evidente la
mancanza di una qualsivoglia preordinazione della violenza improvvisamente accesasi.
Dato, quest’ultimo, che se nulla toglie alla piena volontarietà dei gesti compiuti deve
comunque esser tenuto presente nella valutazione generale del fatto.
La punizione deve essere, nella sua natura e misura, adeguata alla gravità del
comportamento violento realizzato da Soviero.
Unica sanzione rispondente, per sua natura, all’entità di un simile fatto, consiste in una
squalifica a termine, che comporti l’interdizione dalla disputa di gare per un congruo arco
di tempo (art. 14, 1° comma, lett. g) C.G.S.).
Di recente questo giudice ha sanzionato con una squalifica per due mesi un grave episodio
di violenza commesso da un calciatore in danno di un avversario, al di fuori di un contesto
di gioco.
Pur nella differenza tra le due fattispecie sotto diversi profili, questo giudice ritiene che la
condotta di Soviero meriti una sanzione più severa, considerato sia il compimento di
molteplici atti violenti, sferrati con modalità tali da poter provocare conseguenze anche
gravi all’integrità fisica delle numerose persone offese, sia la protrazione della condotta per
un arco di tempo così prolungato da costringere l’arbitro ad interrompere per diversi minuti
lo svolgimento del gioco in attesa che la situazione complessiva sul campo tornasse alla
normalità.
Sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte è proporzionata una squalifica che vieti
a Soviero la partecipazione a gare per un periodo effettivo di tre mesi.
Per il principio generale di efficacia della sanzione si deve ricordare che l’ultima gara
fissata in calendario nel campionato di Serie B è prevista per il 12 giugno 2004.
L’attività agonistica ufficiale riprenderà nella seconda metà del mese di agosto, con le gare
della Coppa Italia.
Pertanto il termine finale della squalifica – tenuto conto dell’interruzione durante il periodo
estivo – va stabilito al 15 settembre 2004.
P.Q.M.
delibera di infliggere, per quanto riportato in motivazione:
- al calciatore Maldonado Rubens (Soc. Venezia) la squalifica sino al 15 aprile 2005
(intendendosi assorbita nella sanzione la squalifica per somma di ammonizioni conseguente
alla Quinta ammonizione riportata dal calciatore al 20° del secondo tempo);
- al calciatore Soviero Salvatore (Soc. Venezia) la squalifica sino al 15 settembre 2004.