LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 22 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Treviso del 17/4/04 – C.U. n. 342 del 21/4/04). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 22 aprile 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PALERMO avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata
effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Treviso del 17/4/04 – C.U. n.
342 del 21/4/04). Procedura d’urgenza.
Il procedimento:
Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Palermo la
sanzione della squalifica del campo per una giornata effettiva di gara per il comportamento
tenuto dai suoi sostenitori (ferimento di un calciatore del Treviso – Massimo Ganci – a
seguito del lancio di un oggetto dalle tribune) in occasione della gara Palermo-Treviso del
17/4/04, ha proposto reclamo in via d’urgenza la stessa Società, chiedendo in via principale
la revoca della sanzione e, in via subordinata, la commutazione di essa in quella pecuniaria.
A sostegno del gravame si rileva, in primo luogo, che la ricostruzione degli avvenimenti
operata dal Giudice Sportivo sarebbe frutto di sommarie e semplicistiche ricostruzioni
basate su mere presunzioni; in secondo luogo che il provvedimento sarebbe stato motivato
in modo contraddittorio; infine che la sanzione sarebbe eccessiva ed iniqua in confronto a
quelle meno afflittive irrogate in occasione di analoghi episodi già verificatisi in altri campi
di giuoco.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della reclamane il quale ha
ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive chiedendone l’accoglimento.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
fondato.
Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell’art. 31, lettera b) C.G.S., i procedimenti
riguardanti il comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base dei referti
degli ufficiali di gara e dei collaboratori dell’Ufficio Indagini.
Nel caso in esame, da tali atti risulta che, al termine della gara, il calciatore della squadra
ospite è stato trasportato negli spogliatoi in quanto presuntivamente colpito da un oggetto
lanciato dal settore tribuna, oggetto da identificarsi – secondo quanto riferito da altro
calciatore del Treviso (peraltro nominativamente non indicato) – in un accendino di plastica
e/o in una moneta, che sarebbero stati rinvenuti (“….a detta dello stesso”) nei pressi e che
sono stati consegnati al Direttore di Gara da quest’ultimo calciatore. Risulta anche che il
fatto in esame non è stato direttamente percepito o rilevato né dagli Ufficiali di Gara né dal
collaboratore dell’Ufficio Indagini, stante in particolare che i primi si stavano già
indirizzando verso gli spogliatoi. Il Direttore di Gara ha invero potuto soltanto accorgersi
che il Ganci era disteso a terra, senza peraltro riscontrare – almeno in apparenza – alcun
segno di lesione.
Ciò premesso, rileva la Commissione che in realtà non vi è prova diretta né in ordine
all’effettiva sussistenza di un oggetto che abbia attinto il calciatore, né alla zona del corpo
eventualmente colpita, né alla concreta offensività del presunto impatto contundente, come
confermato altresì dal fatto che il Ganci si è regolarmente sottoposto, dopo pochi minuti, al
controllo antidoping, non risultando che in tale occasione egli abbia riferito ad alcun
addetto l’accadimento di tale episodio né abbia lamentato menomazioni o dolenzie di sorta.
Tale insufficiente corredo probatorio non consente dunque di riconoscere la responsabilità
della Società Palermo nei termini di cui all’art. 11, comma 1°, C.G.S. tanto più che nessun
referto ufficiale fa menzione di lanci di oggetti avvenuti nel corso della gara o nelle fasi ad
essa immediatamente successive.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di revocare la irrogata
squalifica per una giornata di gara del campo di giuoco; dispone la restituzione della tassa.
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