LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 22 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Treviso del 17/4/04 – C.U. n. 342 del 21/4/04). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 22 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Treviso del 17/4/04 – C.U. n. 342 del 21/4/04). Procedura d’urgenza. Il procedimento: Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Palermo la sanzione della squalifica del campo per una giornata effettiva di gara per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori (ferimento di un calciatore del Treviso – Massimo Ganci – a seguito del lancio di un oggetto dalle tribune) in occasione della gara Palermo-Treviso del 17/4/04, ha proposto reclamo in via d’urgenza la stessa Società, chiedendo in via principale la revoca della sanzione e, in via subordinata, la commutazione di essa in quella pecuniaria. A sostegno del gravame si rileva, in primo luogo, che la ricostruzione degli avvenimenti operata dal Giudice Sportivo sarebbe frutto di sommarie e semplicistiche ricostruzioni basate su mere presunzioni; in secondo luogo che il provvedimento sarebbe stato motivato in modo contraddittorio; infine che la sanzione sarebbe eccessiva ed iniqua in confronto a quelle meno afflittive irrogate in occasione di analoghi episodi già verificatisi in altri campi di giuoco. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della reclamane il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive chiedendone l’accoglimento. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell’art. 31, lettera b) C.G.S., i procedimenti riguardanti il comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base dei referti degli ufficiali di gara e dei collaboratori dell’Ufficio Indagini. Nel caso in esame, da tali atti risulta che, al termine della gara, il calciatore della squadra ospite è stato trasportato negli spogliatoi in quanto presuntivamente colpito da un oggetto lanciato dal settore tribuna, oggetto da identificarsi – secondo quanto riferito da altro calciatore del Treviso (peraltro nominativamente non indicato) – in un accendino di plastica e/o in una moneta, che sarebbero stati rinvenuti (“….a detta dello stesso”) nei pressi e che sono stati consegnati al Direttore di Gara da quest’ultimo calciatore. Risulta anche che il fatto in esame non è stato direttamente percepito o rilevato né dagli Ufficiali di Gara né dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, stante in particolare che i primi si stavano già indirizzando verso gli spogliatoi. Il Direttore di Gara ha invero potuto soltanto accorgersi che il Ganci era disteso a terra, senza peraltro riscontrare – almeno in apparenza – alcun segno di lesione. Ciò premesso, rileva la Commissione che in realtà non vi è prova diretta né in ordine all’effettiva sussistenza di un oggetto che abbia attinto il calciatore, né alla zona del corpo eventualmente colpita, né alla concreta offensività del presunto impatto contundente, come confermato altresì dal fatto che il Ganci si è regolarmente sottoposto, dopo pochi minuti, al controllo antidoping, non risultando che in tale occasione egli abbia riferito ad alcun addetto l’accadimento di tale episodio né abbia lamentato menomazioni o dolenzie di sorta. Tale insufficiente corredo probatorio non consente dunque di riconoscere la responsabilità della Società Palermo nei termini di cui all’art. 11, comma 1°, C.G.S. tanto più che nessun referto ufficiale fa menzione di lanci di oggetti avvenuti nel corso della gara o nelle fasi ad essa immediatamente successive. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di revocare la irrogata squalifica per una giornata di gara del campo di giuoco; dispone la restituzione della tassa.
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