LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 22 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. FIORENTINA avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Genoa-Fiorentina del 10/4/04 – C.U. n. 331 del 13/4/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 22 aprile 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. FIORENTINA avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Genoa-Fiorentina del 10/4/04 – C.U. n. 331 del 13/4/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Fiorentina la
sanzione della ammenda di €. 20.000,00 in relazione ai fatti verificatisi durante la gara
Genoa-Fiorentina del 10/4/04, ha proposto reclamo la stessa società, chiedendo la riduzione
della sanzione.
A sostegno del gravame si rileva, in primo luogo, che la società avrebbe svolto pienamente
l’opera di prevenzione e di controllo che le compete, in piena collaborazione con le Forze
dell’Ordine; in secondo luogo, che la condotta sanzionata non avrebbe determinato alcuna
conseguenza lesiva; infine, che i fatti riferiti dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini non
sarebbero gravi.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già
formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta, innanzitutto, che verso la fine della gara vi è stata una indebita
presenza sulla panchina di un tesserato non inserito in distinta e, in secondo luogo, che i
sostenitori della Società reclamante hanno tenuto, in più riprese, comportamenti non
regolamentari (lancio sul terreno di giuoco di un sifone in plastica divelto dai servizi
igienici; lancio di bottiglie in plastica piene d’acqua verso un settore degli spalti occupato
dai sostenitori avversari e verso il recinto di giuoco; lancio di fumogeni sul terreno e nel
recinto di giuoco; lancio, fitto e pericoloso, di oggetti costituiti da pezzi di servizi igienici,
divelti in quel settore degli spalti, contro le Forze di Polizia presenti sul terreno di giuoco e
contro sostenitori avversari; lancio contro le Forze di Polizia e contro tifosi avversari di
bottiglie ed altri pezzi di plastica; lancio di un fumogeno acceso verso un settore adiacente
destinato ai sostenitori avversari, uno dei quali veniva colpito, senza riportare lesioni).
Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità
con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Le deduzioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate là dove esse
minimizzano la portata degli episodi in contestazione, in quanto essi presentano oggettivi
connotati di indubbia gravità e violenza, essendo tutti potenzialmente pericolosi ed idonei a
creare gravi conseguenze all’integrità fisica delle persone sugli spalti e sul terreno di
giuoco, e dovendo trovare ulteriore valorizzazione sanzionatoria in considerazione della
recidiva.
Tuttavia, tenuto conto della fattiva e preventiva collaborazione prestata dalla Societa’
reclamante alle Forze dell’Ordine, - in questa circostanza provata, diversamente da quanto
avvenuto in altri consimili casi - si ritiene di dover ridurre la sanzione nei termini di cui al
dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione in
quella di €. 17.500,00 di ammenda. Dispone la restituzione della tassa.
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