LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 22 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano MOGGI – direttore generale Soc. Juventus: violazione art. 3 comma 1 e 17 comma 8 C.G.S.; Soc. JUVENTUS: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Juventus-Modena del 28/3/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 22 aprile 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Luciano MOGGI – direttore generale Soc. Juventus: violazione art. 3 comma 1 e 17
comma 8 C.G.S.;
Soc. JUVENTUS: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara
Juventus-Modena del 28/3/04).
Il procedimento
Con provvedimento del 1/4/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Luciano Moggi, Direttore generale della Soc. Juventus, per violazione dell’art. 1, comma 1,
e dell’art. 17, comma 4, del C.G.S., per aver sostato nel campo di giuoco in occasione della
gara Juventus-Modena del 28/3/2004, pur essendo inibito, nonché la Soc. Juventus per
violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione
ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che la relazione
dell’incaricato dell’Ufficio Indagini sarebbe carente e, comunque, generica, in quanto non
consentirebbe di determinare l’orario in cui si è verificato il fatto, con la conseguenza che
non si integrerebbe la violazione prevista dall’art. 17, n. 8, del C.G.S., in relazione
all’inciso “in occasione delle gare”, e, in secondo luogo, che il Moggi si sarebbe limitato a
transitare nel campo di giuoco all’atto dell’arrivo dello staff juventino per poi dirigersi
immediatamente nella tribuna. Conseguentemente, si chiede, in via principale, il
proscioglimento degli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione
minima.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione
dell’inibizione di giorni 10 e dell’ammenda di € 5.000,00 per il Moggi e dell’ammenda di €
5.000,00 per la Soc. Juventus.
E’ comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Moggi
è censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che l’incolpato ha sostato nel campo di giuoco in occasione di una
gara ufficiale, pur essendo inibito.
Si tratta di comportamento in contrasto con l’art. 1, comma 1, del C.G.S., che sancisce i
principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività
sportiva, e con l’art. 17, comma 8, del C.G.S., in base al quale ai tesserati colpiti da
provvedimenti disciplinari è precluso l’accesso al terreno di giuoco in occasione di gare.
Poiché le prospettazioni difensive non appaiono fondate, deve affermarsi la responsabilità
del Moggi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto anche conto delle formali scuse fatte pervenire dal deferito in
occasione della riunione odierna, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
2,500,00 a Luciano Moggi e quella dell’ammenda di € 2.500,00 alla Soc. Juventus.
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