LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 22 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano MOGGI – direttore generale Soc. Juventus: violazione art. 3 comma 1 e 17 comma 8 C.G.S.; Soc. JUVENTUS: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Juventus-Modena del 28/3/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 22 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano MOGGI – direttore generale Soc. Juventus: violazione art. 3 comma 1 e 17 comma 8 C.G.S.; Soc. JUVENTUS: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Juventus-Modena del 28/3/04). Il procedimento Con provvedimento del 1/4/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Moggi, Direttore generale della Soc. Juventus, per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 17, comma 4, del C.G.S., per aver sostato nel campo di giuoco in occasione della gara Juventus-Modena del 28/3/2004, pur essendo inibito, nonché la Soc. Juventus per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che la relazione dell’incaricato dell’Ufficio Indagini sarebbe carente e, comunque, generica, in quanto non consentirebbe di determinare l’orario in cui si è verificato il fatto, con la conseguenza che non si integrerebbe la violazione prevista dall’art. 17, n. 8, del C.G.S., in relazione all’inciso “in occasione delle gare”, e, in secondo luogo, che il Moggi si sarebbe limitato a transitare nel campo di giuoco all’atto dell’arrivo dello staff juventino per poi dirigersi immediatamente nella tribuna. Conseguentemente, si chiede, in via principale, il proscioglimento degli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione di giorni 10 e dell’ammenda di € 5.000,00 per il Moggi e dell’ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Juventus. E’ comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Moggi è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che l’incolpato ha sostato nel campo di giuoco in occasione di una gara ufficiale, pur essendo inibito. Si tratta di comportamento in contrasto con l’art. 1, comma 1, del C.G.S., che sancisce i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, e con l’art. 17, comma 8, del C.G.S., in base al quale ai tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari è precluso l’accesso al terreno di giuoco in occasione di gare. Poiché le prospettazioni difensive non appaiono fondate, deve affermarsi la responsabilità del Moggi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto anche conto delle formali scuse fatte pervenire dal deferito in occasione della riunione odierna, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 2,500,00 a Luciano Moggi e quella dell’ammenda di € 2.500,00 alla Soc. Juventus.
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