LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 22 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ivo IACONI – allenatore Soc. Pescara: violazione artt. 1 comma 1, 3 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PESCARA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Pescara-Messina del 27/3/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 22 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ivo IACONI – allenatore Soc. Pescara: violazione artt. 1 comma 1, 3 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PESCARA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Pescara-Messina del 27/3/04). Il procedimento Con provvedimento del 2/4/04, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Ivo Iaconi, allenatore tesserato per la Soc. Pescara, per violazione dell’art. 3, comma 1, dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 4 comma 3 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la soc. Pescara per violazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che l’allenatore Iaconi si sarebbe limitato ad esporre concetti espressi da altri soggetti; in secondo luogo, che, in ogni caso, gli articoli sarebbero stati il frutto di una libera interpretazione dei giornalisti; in terzo luogo, che, a seguito della pubblicazione degli articoli, l’allenatore Iaconi avrebbe rilasciato interviste a quotidiani e ad emittenti televisive al fine di far comprendere il proprio pensiero; in quarto luogo, che le dichiarazioni non erano dirette a ledere la reputazione del direttore di gara e della classe arbitrale; infine, che il riferimento ai “regalini agli arbitri” andava inteso come usanza, ammessa dal regolamento dell’A.I.A., di omaggiare gli arbitri ad inizio stagione e in occasione di gare casalinghe con gadgets e piccoli doni. In conseguenza, si chiede, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima. All’odierna riunione, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica sino al 20 maggio 2004 e dell’ammenda di € 10.000,00 per Iaconi e alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Pescara. E’ comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già espresse, formulando altresì, in via istruttoria, una richiesta di visione di filmati televisivi concernenti alcune interviste rilasciate dal deferito, volte a chiarire la portata delle proprie originarie dichiarazioni. I motivi della decisione Preliminarmente, la Commissione rileva che non può trovare accoglimento la richiesta fatta in via istruttoria dal difensore della Società, in quanto non risultano ammissibili le immagini televisive ex art. 31 CGS Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni dell’allenatore Iaconi riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Il Tempo” e “Il Centro” del 30/3/04 sono censurabili, infatti le dichiarazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “non faremo mai regalini agli arbitri, come sembra che invece questi signori pretendono. Se si sono abbassati a questi mezzucci, noi no”, “gli arbitri sono diventati una casta. Quello che ci stanno facendo è da vigliacchi”) travalicano il lecito diritto di critica, perché si risolvono in un giudizio lesivo della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale e tendono a insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità dei direttori di gara. Non vi è dubbio che si tratti di dichiarazioni che vanno attribuite all’incolpato tanto è vero che lo stesso ha sentito la necessità di precisarle (e non di ritrattarle o smentirle) successivamente, oltretutto senza in ogni caso rispettare la specifica procedura prevista dalla legge sulla stampa. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’allenatore Iaconi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per l’incolpati, appaiono quelle di cui al dispositivo. Per contro, le dichiarazioni riportate su “Il Giornale” (l’arbitro “è un venduto, un cornuto e un figlio di …”) sono attribuibili invece ad altro tesserato, come chiaramente risulta dal contenuto stesso dell’articolo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Ivo Iaconi la sanzione della squalifica fino al 30 aprile 2004 e dell’ammenda di € 3.000,00 e alla Soc. Pescara quella dell’ammenda di € 3.000,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it