LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 353 DEL 27 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 23-24-25 aprile 2004 – Sedicesima giornata ritorno Gara Soc. Messina – Soc. Venezia
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 353 DEL 27 aprile 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gare del 23-24-25 aprile 2004 – Sedicesima giornata ritorno
Gara Soc. Messina – Soc. Venezia
Il Giudice Sportivo;
letto il reclamo della Soc. Venezia, la quale chiede una declaratoria di irregolarità della gara
a causa di errori tecnici che ne avrebbero invalidato il corso dal 38° del secondo tempo;
visti il rapporto dell’Arbitro, la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, nonché il
supplemento di rapporto inviato dall’Arbitro a richiesta di questo Giudice;
osserva:
il Venezia motiva la propria richiesta sotto un duplice profilo.
Quanto al primo, l’Arbitro, interrompendo il giuoco con un triplice fischio nel corso “della
rissa scoppiata a seguito dell’espulsione del sig. Soviero”, avrebbe sancito la definitiva
sospensione della gara, che conseguentemente non avrebbe potuto né dovuto riprendere.
Il motivo di reclamo è infondato.
Risulta dagli stessi atti ufficiali prima citati che l’Arbitro emise effettivamente un triplice
fischio nella fase concitata scatenata dalla violenta aggressione del calciatore del Venezia
Soviero contro tesserati del Messina e altre persone nel recinto di giuoco.
Tornata la normalità , dopo che Soviero era stato a fatica portato negli spogliatoi, l’Arbitro
fece riprendere la gara avendo constatato che sussistevano tutte le condizioni sul piano
dell’ordine pubblico per un normale svolgimento del giuoco, dopo aver interpellato anche il
funzionario di polizia responsabile del servizio.
Tali circostanze, riferite nel rapporto ufficiale, trovano altresì pieno riscontro nella
dettagliata relazione in proposito dell’Ufficio Indagini, che dà esplicitamente atto anche
della “fattiva collaborazione delle due squadre” per il ripristino della tranquillità sul terreno.
Il dato formale del triplice fischio non può in alcun modo essere inteso come segnale di una
anticipata e definitiva conclusione della gara.
Molto più semplicemente ( e ragionevolmente) quel fischio stava ad indicare uno stato di
impossibilità oggettiva in quel momento a proseguire il giuoco, a causa della furia
aggressiva, improvvisa ed imprevedibile di un calciatore del Venezia, che aveva provocato
– come inevitabile – una risposta da parte di numerosi tesserati di entrambe le squadre,
nonché di altri presenti nel recinto di giuoco, per il suo contenimento. Ed era – come ha
specificato l’Arbitro nel suo supplemento – anche un modo per richiamare l’attenzione dei
calciatori in una prospettiva di ristabilimento dell’ordine.
L’Arbitro ha, in quel frangente, interrotto il giuoco: e non poteva fare diversamente, vista la
condotta del Soviero e gli effetti derivati (“l’Arbitro deve interrompere
temporaneamente la gara… a sua discrezione, al verificarsi di ogni infrazione alle
regole” Regola 5 del Regolamento di giuoco).
Quando l’Arbitro ha constatato – e solo a lui competeva il farlo, in base alla Regola 5 citata
– che la situazione era ritornata alla normalità, ha fatto riprendere regolarmente la gara.
In conclusione: corretto esercizio da parte dell’Arbitro dei suoi poteri-doveri in ordine
all’interruzione, anche temporanea, del giuoco e alla sua conseguente ripresa; corretta
valutazione da parte dell’Arbitro della situazione di fatto, tale da impedire per un certo arco
di minuti la prosecuzione della gara, ma non da impedire la regolare ripresa del giuoco, una
volta ritornata la normalità sul campo e nel recinto di giuoco.
Nessun pregio hanno i riferimenti contenuti nel reclamo sia ad una convinzione dei
calciatori che la gara fosse stata ripresa pro-forma sia alle asserite modalità rinunciatarie del
giuoco praticato dalle due compagini nei minuti finali.
Si tratta, di evidenza, di circostanze prive – oltreché di qualsivoglia riscontro nelle
risultanze ufficiali – anche di ogni peso rispetto alla regolarità della gara.
Regolarità attestata dall’Arbitro sulla scorta di una valutazione esatta, e condivisa da questo
Giudice, circa il ripristino delle condizioni ambientali per una regolare ripresa e
conclusione della partita (senza contare che, se la gara fosse stata definitivamente interrotta
al 38° del secondo tempo, la Soc. Venezia ne avrebbe dovuto sopportare le conseguenze
disciplinari ex art. 12 1° comma CGS, essendo evidente l’esclusiva responsabilità di un suo
tesserato nella causazione dei fatti negativi avvenuti sul campo).
Analogamente, nessun rilievo può avere la dichiarazione rilasciata dal dirigente del Venezia
circa il suo breve colloquio con l’Arbitro casualmente incontrato in aeroporto il giorno
successivo alla gara. Comunque, anche in quella occasione il Direttore di gara ribadì quanto
già aveva attestato nel suo rapporto in ordine alla regolarità della partita.
Da ultimo, non può accogliersi la richiesta istruttoria della reclamante sull’utilizzo della
prova televisiva.
Infatti, nel caso di specie si tratta di situazione estranea alle ipotesi tassativamente
disciplinate dal Codice di Giustizia Sportiva in tema di utilizzabilità della documentazione
filmata. Non solo, ma la vicenda in esame è stata, per intero, controllata e valutata
dall’Arbitro sul campo: quindi, in ogni caso, non sussisterebbe il requisito preliminare che
legittima l’uso della prova televisiva, e cioè essere sfuggito l’accadimento alla rilevazione
ed al giudizio degli Ufficiali di gara (e ciò esclude a priori ogni eventualità di applicazione
analogica della norma ex art. 31 CGS).
Quanto al secondo motivo, il Venezia lamenta che l’Arbitro avrebbe fatto terminare
anzitempo l’incontro senza completare la durata regolamentare e il tempo di recupero, tra
l’altro non segnalato con l’apposito tabellone.
Anche questo motivo di reclamo è infondato.
L’Arbitro nel suo supplemento ha ribadito di aver, dopo la ripresa del giuoco, portato ad
intero compimento sia il tempo residuo sia quello del recupero.
Come è noto, la Regola 5 già citata attribuisce all’Arbitro in via esclusiva il ruolo di
cronometrista. Conseguentemente, le allegazioni di parte sulla durata della gara non
possono superare quanto risulta in proposito dal rapporto ufficiale.
Nel supplemento l’Arbitro ha fornito una spiegazione tecnica del fatto che egli non fece
risultare i minuti del recupero attraverso la segnalazione del Quarto Ufficiale, valutata come
non necessaria.
Si tratta di spiegazione coerente rispetto alle modalità di interruzione e ripresa della gara, e
quindi non è ravvisabile alcun errore tecnico tale da inficiare la regolarità dell’incontro,
sotto il profilo della sua durata.
D’altro canto, né la Regola 5 (sui poteri dell’Arbitro) né la Regola 7 (sulla durata della
gara) del Regolamento di giuoco menzionano la segnalazione del tempo di recupero da
parte del Quarto Ufficiale quale modalità essenziale ai fini del regolare svolgimento
dell’incontro, per quanto attiene alla determinazione della durata dello stesso da parte
dell’Arbitro.
Il Direttore di gara ha attestato di aver controllato tale durata, e di aver fischiato la fine
dell’incontro quando il tempo di giuoco e di recupero, da lui calcolati, si erano esauriti.
Quindi, anche per tale aspetto, la partita ha avuto uno svolgimento regolare.
P.Q.M.
delibera di:
- respingere il reclamo della Soc.Venezia in ordine alla regolarità della gara Messina-
Venezia;
- omologare il risultato della gara con il punteggio acquisito sul campo, Messina-
Venezia 2-1.
Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 353 DEL 27 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 23-24-25 aprile 2004 – Sedicesima giornata ritorno Gara Soc. Messina – Soc. Venezia"