LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 29 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. EMPOLI avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Jorge Francisco VARGAS (gara Roma-Empoli del 25/4/04 – C.U. n. 352 del 27/4/04). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 29 aprile 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. EMPOLI avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Jorge Francisco VARGAS (gara Roma-Empoli
del 25/4/04 – C.U. n. 352 del 27/4/04). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Con provvedimento del 27/4/04 (CU 352 in pari data) il Giudice Sportivo infliggeva al sig.
Jorge Francisco Vargas tesserato per la Soc. Empoli, la sanzione della squalifica per una
giornata effettiva di gara, perché nel corso della gara Roma-Empoli del 25/4/04 “al 23° del
secondo tempo, in reazione ad una spinta subita da un avversario, reagiva spintonando
quest'ultimo con le braccia e le mani sul petto”.
Avverso tale provvedimento la Società proponeva reclamo con procedura d’urgenza
chiedendo la revoca della sanzione inflitta.
A sostegno del gravame, deduceva che il calciatore Vargas, nella circostanza in causa, non
avrebbe commesso alcun atto di violenza nei confronti dell’avversario, limitandosi a subire
le spinte.
A conferma dell’assunto produceva ai sensi dell’art. 31, comma a4), del C.G.S., una
videocassetta contenente le immagini televisive relative all’episodio in esame.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, riportandosi
alle documentazioni difensive svolte nell’atto di reclamo, insisteva nella richiesta di
utilizzazione delle riprese televisive prodotte quale mezzo di prova a discarico.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritenuta l’ammissibilità della
prova televisiva ex art. 31, comma a4), del C.G.S., visionate le immagini televisive
dell’emittente Sky, di sicura garanzia tecnica e documentale, ritiene che il reclamo sia
fondato.
Infatti, dalla visione delle predette immagini emerge inequivocabilmente che il calciatore
Vargas non ha posto in essere alcuna condotta violenta, e si è limitato a subire le spinte del
calciatore della Roma Carew senza reagire in alcun modo e, quindi, senza commettere
alcuna infrazione.
Ne consegue il proscioglimento del calciatore dall’addebito contestato.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione in accoglimento del reclamo della Soc. Empoli, delibera di
prosciogliere il calciatore Jorge Francisco Vargas, disponendo la restituzione della tassa.
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