LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 361 DEL 4 maggio 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A Gara Soc. Lazio – Soc. Reggina

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 361 DEL 4 maggio 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A Gara Soc. Lazio – Soc. Reggina Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Fernando Couto (Soc. Lazio) in danno dei calciatori Simone Giacchetta e Stefano Torrisi (Soc. Reggina) al 50° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: le immagini evidenziano che, al 50° del secondo tempo, dopo che il portiere della Reggina aveva bloccato il pallone a seguito di un calcio di punizione in favore della Lazio, Couto, nel rientrare verso l’esterno dell’area di rigore appoggiava una mano sul viso, prima di Giacchetta e poi di Torrisi. Il gesto era compiuto senza particolare forza e non procurava conseguenze di sorta in danno dei due calciatori della Reggina. L’Arbitro, presente nelle immediate vicinanze non adottava alcun provvedimento disciplinare, né il giuoco subiva alcun rallentamento, e tanto meno, alcuna interruzione. Appare evidente dalle immagini la non utilizzabilità della prova televisiva poiché, a parte ogni altra considerazione, il gesto commesso da Couto non può definirsi violento secondo i parametri interpretativi adottati costantemente dagli Organi della disciplina sportiva in sede di applicazione dell’art. 31 comma a3) CGS. La manata di Couto verso i due calciatori avversari non è stata infatti contrassegnata né da una intenzionalità aggressiva in senso proprio né da una oggettiva idoneità del gesto a cagionare pregiudizio all’incolumità fisica di Giacchetta e di Torrisi. P.Q.M. delibera di: non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Fernando Couto (Soc. Lazio) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it