LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 364 DEL 6 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERUGIA avverso l’ammenda di € 50.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Internazionale dell’11/4/04 – C.U. n. 334 del 15/4/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 364 DEL 6 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERUGIA avverso l’ammenda di € 50.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Internazionale dell’11/4/04 – C.U. n. 334 del 15/4/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Perugia la sanzione della ammenda di € 50.000,00 con diffida per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Perugia-Internazionale dell’11/4/04 (lancio, in direzione del piazzale antistante gli spogliatoi, di una bottiglia di vetro e ferimento di un giocatore della squadra avversaria), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l’annullamento della sanzione e, in subordine, la sua riduzione ad un importo minore, escludendo la diffida. A sostegno del gravame, si rileva una eccessiva severità della sanzione così inflitta rispetto all’accadimento dei fatti ed una contraddittorietà nella motivazione del provvedimento adottato. In particolare, la difesa della reclamante rileva come alla Soc. Perugia non possa essere imputata alcuna responsabilità oggettiva ex art. 11 C.G.S., essendosi trattato di un episodio accaduto all’esterno dell’impianto sportivo rispetto al quale l’ipotesi di responsabilità oggettiva ricorre solo nel caso in cui le società abbiano contribuito con interventi finanziari o con altre utilità alla costituzione ed al mantenimento di gruppi di propri sostenitori (divieto previsto all’art. 10 comma 1 C.G.S.). Nel caso specifico, il Giudice Sportivo non ha in alcun modo dimostrato la violazione di tale divieto. Analogamente, a parere della reclamante il Giudice Sportivo ha erroneamente collegato l’episodio in questione alla gara appena conclusasi. Essendo il fatto avvenuto circa due ore dopo la fine della gara, non vi è alcuna certezza in merito al “nesso di causalità” fra l’accaduto ed il terminato incontro sportivo. La Società reclamante rileva come siano state adottate tutte le misure di sicurezza volte a tutelare l’incolumità della squadra ospite (come affermato dallo stesso Giudice di primo grado), evidenziando l’assenza di precedenti gravi a suo carico nel corso del presente Campionato. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentita la parte, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla Società possa trovare accoglimento e che pertanto debba confermarsi il reclamato provvedimento. Dagli atti ufficiali (in particolare, il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini) risulta che al termine della gara un calciatore dell’Internazionale, sostando all’interno del piazzale antistante gli spogliatoi in attesa di lasciare l’impianto sportivo della propria squadra, veniva colpito da una bottiglia in vetro lanciata da persona, rimasta sconosciuta, dall’esterno del muro di cinta dello stadio e riportava una ferita lacero-contusa al capo, in regione frontale sinistra, con conseguente perdita di sangue. Tale grave condotta, ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Perugia, rappresenta una grave manifestazione di violenza, concretamente pericolosa per il calciatore avversario e potenzialmente pericolosa per l'incolumità delle persone presenti all’interno dell’impianto sportivo. Essa è stata quindi correttamente valutata dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenendo conto altresì delle conseguenze lesive del gesto e delle circostanze attenuanti invocate. Si tratta di fatti gravi che comportano l’applicazione dell’art. 11 comma 1 del C.G.S. Questa Commissione ritiene infatti indubbio che la condotta violenta, pur essendosi realizzata all’esterno dell’impianto sportivo, ha prodotto i propri effetti (quegli effetti che la norma intende proprio evitare) all’interno dell’impianto stesso. I fatti disciplinarmente rilevanti di cui all’art. 11 comma 1 infatti – come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado – sono costituiti da una condotta e da un evento, il cui combinato accadimento produce un pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. Essendosi l’evento dannoso (il ferimento di un calciatore) in questo caso prodotto all’interno dell’impianto sportivo, risulta senza alcun dubbio applicabile la disciplina di cui all’art. 11 comma 1 prevista per fatti violenti avvenuti all’interno dell’impianto. Interpretazione che questa Commissione ritiene aderente alla “ratio” ispiratrice di tale norma, laddove fissa un principio di responsabilità a carico delle Società per tutto quanto avvenga, con modalità violente contrarie alle regole della disciplina sportiva, negli spazi posti sotto il controllo della stessa Società, come appunto l’impianto sportivo. Per questi motivi, questa Commissione ritiene non applicabile, al caso in questione, il richiamo all’art. 10 comma 1 C.G.S. A nulla rileva, fra l’altro, il lasso di tempo intercorso fra la fine della partita e l’episodio (essendo in realtà provato il nesso di causalità tra la protesta dei tifosi della reclamante – confermata anche dal precedente lancio di oggetti di varia natura – ed il ferimento del calciatore avversario) e la natura isolata del gesto. Ad avviso della Commissione, nel determinare la sanzione, occorre quindi tenere conto, da una parte, della indubbia gravità del comportamento, della sua pericolosità e della natura violenta dello stesso e, dall’altra, delle circostanze attenuanti specificamente previste. Ne deriva che la sanzione irrogata è equa, e quindi il reclamo deve essere respinto. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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