LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 364 DEL 6 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Empoli-Perugia del 4/4/04). Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 7/4/04). Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Perugia-Internazionale dell’11/4/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 364 DEL 6 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Empoli-Perugia del 4/4/04). Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 7/4/04). Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Perugia-Internazionale dell’11/4/04). I procedimenti Con un primo provvedimento del 6/4/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell’art. 1, comma 1, dell'art. 3, comma 1, dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 16, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Con un secondo provvedimento del 7/4/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell’art. 1, comma 1, dell'art. 3, comma 1, dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 16, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di stampa e nel corso di una trasmissione televisiva, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Con un terzo provvedimento del 13/4/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art 1, comma 1, dell'art. 3, comma 1, dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 16, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Con riferimento a tutti i suddetti procedimenti, nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, dopo aver chiesto in via preliminare la riunione dei procedimenti perché hanno ad oggetto i medesimi fatti, si rileva, in via generale, che se alcune dichiarazioni del Gaucci sono censurabili, altre rientrerebbero nella sfera del diritto di espressione e di critica. In particolare, le frasi che parlano di “un complotto contro il Perugia orchestrato da Carraro” sono dalla stessa difesa dell’incolpato ritenute contrarie al vigente C.G.S. poiché connotate da un contenuto non veritiero o ingiurioso. Osserva inoltre detta difesa, che, comunque, costituirebbe un’attenuante del comportamento dell’incolpato la di lui convinzione, “obbiettivamente errata ma putativamente vera” che una serie di errori arbitrali a danno del Perugia, oltre 20 secondo la difesa, sarebbe in realtà stata preordinata a determinarne la retrocessione in serie B, “come sanzione da pagare per precedenti ricorsi alla giustizia ordinaria male accettati dalla dirigenza della Federazione”. Tali fatti oggettivi avrebbero creato nel Gaucci la convinzione, sia pure “contraria alla realtà dei fatti”, dell’esistenza di un complotto a danno della sua squadra, configurando la sussistenza di una “verità putativa” che nel diritto ordinario costituisce la scriminante di non punibilità del reato di diffamazione a mezzo stampa e che, nell’ordinamento sportivo, può avere almeno rilevanza per l’applicazione del minimo della pena. A sostegno di tale tesi, la difesa dell’incolpato invoca la sentenza n° 1952 emessa dalla V Sezione della Cassazione Penale il 2/12/99, secondo la quale “In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui il fatto narrato risulti obbiettivamente falso, non è esclusa la possibilità di applicare la scriminante di cui all’art. 51 c.p. sotto il profilo putativo ex art. 59 comma 1 c.p. purché il cronista abbia assolto all’onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria, senza che l’errore circa la verità sia frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile…in tanto si può invocare l’esimente putativa del diritto di cronaca in quanto l’agente abbia assolto l’onere di scegliere le fonti informative con grande oculatezza, esaminandone con diligenza la attendibilità e controllando e verificando i fatti appresi. Lo stesso deve inoltre offrire la prova della cura posta negli accertamenti svolti per vincere dubbi e incertezze prospettabili in ordine alla verità della notizia“. La difesa dei deferiti concludeva richiedendo, in caso di accoglimento dell’istanza di riunione, la fissazione di una nuova udienza di discussione; nel merito, in caso di mancato accoglimento di suddetta istanza, chiedeva il proscioglimento dagli addebiti contestati o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale preliminarmente richiedeva la riunione dei procedimenti per connessione soggettiva. La Commissione, in accoglimento di tale concorde richiesta, disponeva la riunione dei tre deferimenti per evidenti ragioni di connessione soggettiva. La Commissione non riteneva invece di dover accogliere la richiesta della difesa dell’incolpato di fissare una nuova udienza di discussione, non sussistendo alcun motivo per differire un procedimento nel quale già sono stati acquisiti tutti gli elementi di valutazione. Il Vice Procuratore Federale chiedeva la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per 45 giorni per il Gaucci e a quella dell’ammenda di € 10.000,00 per il Gaucci e per la Soc. Perugia in relazione al primo procedimento, alla sanzione dell’inibizione per 5 mesi per il Gaucci e a quella dell’ammenda di € 50.000,00 per il Gaucci e per la Soc. Perugia in relazione al secondo deferimento, nonché alla sanzione dell’inibizione per 2 mesi per il Gaucci e a quella dell’ammenda di € 15.000,00 per il Gaucci e per la Soc. Perugia in relazione al terzo deferimento. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che, con riferimento al primo procedimento, le dichiarazioni del Gaucci riportate nell’articolo pubblicato da “Tuttosport” del 6/4/2004 sono censurabili (tra le altre, “…siamo stati ricacciati all’indietro. Credo ci sia nettamente una regia in tutto questo; è evidente la mano del Presidente della Federcalcio, Carraro. Lui sta ancora rosicando per via di quella decisione presa a favore del Catania”; “Debbono dirmi chi c’è dietro Paparesta, mi sembra paradossale che un arbitro che va per la maggiore possa commettere tanti errori contro di noi”). Con riferimento al secondo procedimento, la Commissione rileva che le dichiarazioni del Gaucci rese a Mediavideo e a tutti i maggiori quotidiani sportivi sono censurabili (tra le altre, “Devono andare tutti in galera: truffano e poi mettono le multe agli altri”, “c’è un disegno contro il Perugia, questa è frode sportiva”, “domenica ci hanno dato il colpo di grazia mandandoci il Paparesta di turno che ci ha negato due rigori sacrosanti”) così come sono censurabili le espressioni rivolte al Sig. Alessandro Guidi, osservatore della CAN e rappresentante dell’A.I.A. nel corso della trasmissione “Il Processo di Biscardi” (“Lei è un imbecille, viene a fare il pappagallo, lei è un cretino, un prete falso, un poveraccio”). Con riferimento al terzo procedimento, la Commissione rileva che le dichiarazioni del Gaucci riportate da Televideo e da vari quotidiani del 12 e 13/4/2004 sono censurabili (tra le altre, “Arbitri incapaci? No, solo in grado di fare imbrogli…E’ un calcio troppo sporco…Carraro. Carraro me la vuole far pagare. Ormai è senza freni…il male del calcio è Carraro, Siamo in una dittatura. E per farsi rispettare, lui usa gli arbitri”). Le affermazioni fatte dall’incolpato travalicano qualsiasi limite del lecito diritto di critica, come del resto ammesso per alcune di esse dalla sua stessa difesa, arrivando a configurare, in alcuni casi, veri e propri insulti nei confronti di soggetti che operano nell’ambito federale e, in generale, adombrando dubbi pesanti sulla regolarità del campionato. A nulla vale affermare che alcune frasi sarebbero state pronunziate per una visione “obbiettivamente errata ma putativamente vera dell’incolpato” e, sotto questo profilo, anche la sentenza citata dalla difesa non pare meritevole di considerazione. La Commissione ritiene infatti che la specificità dell’ordinamento sportivo escluda l’automatica acquisizione di criteri valutativi propri di altri istituti - quali la “verità putativa” nella diffamazione a mezzo stampa - fermo restando il rispetto dei principi generali dell’ordinamento statuale. Per mera completezza espositiva, la Commissione rileva comunque che l’invocata sentenza della Suprema Corte fa riferimento a reati commessi da giornalisti nell’esercizio della loro professione, non escludendo la possibilità di applicazione della scriminante di cui all’art. 51 c.p. quando sia stato assolto l’onere di controllare accuratamente la notizia, senza che l’errore circa la verità sia frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile. Controlli, diligenza, perizia o mancanza di colpa non scusabile che non sono certamente ravvisabili nel comportamento dell’incolpato. “Quando infatti il cronista - prosegue poi la citata sentenza - fa riferimento ad associazioni o consorterie criminose…la prova dell’aderenza al sodalizio della persona qualificata deve essere cercata solo in una sentenza dell’autorità giudiziaria”. Non risulta comunque che i destinatari delle frasi offensive - nella prospettazione del Gaucci facenti parte di un complotto finalizzato a danneggiare la sua squadra - siano mai stati né inquisiti né tantomeno condannati in qualsiasi sede per tali tipi di condotte. A ciò si aggiunga che il Gaucci ha espresso i suddetti giudizi senza minimamente ancorarli ad alcun concreto elemento di riscontro. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Ai fini della determinazione delle sanzioni, va tenuto conto della portata delle espressioni e della esistenza di precedenti specifici per l’incolpato ai sensi dell’art. 16, comma 1, del C.G.S. Tenuto conto del significato letterale delle dichiarazioni, della loro offensività, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità di soggetti che operano nell’ambito federale e dell’istituzione federale nel suo complesso, nonché a negare la correttezza dello svolgimento del campionato, della risonanza conseguente ai mezzi di comunicazione utilizzati, della recidiva specifica e reiterata e del fatto che sono state pronunciate dal Gaucci in un momento in cui egli era già sottoposto a provvedimento di inibizione per analoghi comportamenti antiregolamentari, questa Commissione ritiene equo comminare ai deferiti le sanzioni nella misura di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni: a) in relazione al primo deferimento, inibizione per giorni 15 e ammenda di € 5.000,00 a Luciano Gaucci e ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Perugia; b) in relazione al secondo deferimento, inibizione per mesi 3 e ammenda di € 25.000,00 a Luciano Gaucci e ammenda di € 25.000,00 alla Soc. Perugia; c) in relazione al terzo deferimento, inibizione per giorni 45 e ammenda di € 10.000,00 a Luciano Gaucci e ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Perugia.
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