LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 369 DEL 13 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Bruno BONACINA – consigliere Soc. Treviso: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. TREVISO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Treviso-Piacenza del 18/3/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 369 DEL 13 maggio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
Sig. Bruno BONACINA – consigliere Soc. Treviso: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. TREVISO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara
Treviso-Piacenza del 18/3/04).
Il procedimento
Con provvedimento del 28/2/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Bruno Bonacina, Direttore generale della Soc. Treviso, per violazione
dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Treviso per violazione dell’art. 2, comma
4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva nella quale si eccepisce, in primo luogo,
l’indeterminatezza e la genericità della relazione dell’Ufficio Indagini in ordine alle
modalità di identificazione del soggetto presunto responsabile e, in secondo luogo,
l’insussistenza della condotta ascritta al calciatore.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 1.500,00 e dell’ammonizione.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del
Bonacina è censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara Treviso-Piacenza del 18/3/2004, il
Bonacina apostrofava in maniera volgare tesserati della squadra avversaria.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che
sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Bonacina, alla quale segue quella
della Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto
riportato nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, che costituisce fonte
privilegiata di prova. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
1.500,00 e dell’ammonizione a Bruno Bonacina e di € 1.500,00 alla Soc. Treviso.
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