LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 376 DEL 20 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica a tutto il 30 giugno 2004 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore Luca PAPONETTI (gara C.P. Pescara-Milan dell’8/5/04 – C.U. n. 365 del 10/5/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 376 DEL 20 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica a tutto il 30 giugno 2004 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore Luca PAPONETTI (gara C.P. Pescara-Milan dell’8/5/04 - C.U. n. 365 del 10/5/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Luca Paponetti, tesserato per la società Pescara la squalifica fino a tutto il 30giugno 2004 “perché in atto di clamorosa censura a decisione tecnica dell’arbitro si avventava in corsa verso il Direttore di gara ed intenzionalmente lo urtava con un ginocchio, procurandogli dolore, pur passeggero”, ha proposto reclamo la società Pescara chiedendo la riduzione della squalifica nella misura e nei modi ritenuti più equi. In particolare, la reclamante sostiene che lo scontro tra il proprio giocatore e l’arbitro è avvenuto in maniera del tutto involontaria: infatti, il Paponetti , dopo che un suo compagno di squadra era caduto a terra in area di rigore a seguito dell’intervento di un avversario, vedendo che l’arbitro non concedeva il rigore, correva verso lo stesso per protestare, mentre l’arbitro a sua volta si dirigeva di corsa verso il giocatore caduto per ammonirlo per simulazione. Poiché né l’arbitro né il Paponetti riuscivano ad interrompere la propria corsa, lo scontro era inevitabile, anche se da parte del Paponetti non vi era alcuna intenzione di urtare l’arbitro. Tale involontarietà, secondo la reclamante, sarebbe ulteriormente confermata dal fatto che il Paponetti non aveva mai insultato o offeso il direttore di gara, limitandosi a urlare la parola “vergognoso” e allontanandosi poi dal terreno di gara senza creare alcun altro problema. Prosegue la difesa della reclamante sostenendo che l’intenzionalità dello scontro da parte del Paponetti sarebbe in realtà frutto di una “doppia errata interpretazione soggettiva che non ha alcun riscontro oggettivo nella ricostruzione della dinamica dei fatti”. Alla luce di tale mancanza di volontarietà del Paponetti, la squalifica inflitta allo stesso appare eccessiva e pertanto se ne chiede una congrua riduzione. All’odierna riunione é comparso il difensore del Paponetti, il quale ha ribadito le valutazioni e le conclusioni già formulate nella memoria difensiva. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti, esaminato il reclamo e interpellato telefonicamente il direttore di gara, ritiene che il gravame sia parzialmente fondato. Dal referto dell’arbitro risulta che il Paponetti è corso in maniera scomposta, urlando, verso il direttore di gara urtandolo. Il direttore di gara, in considerazione della velocità della corsa e della distanza che lo separava dal calciatore, ha ritenuto che costui fosse in grado di evitare un possibile contatto arrestandosi tempestivamente, ma ha comunque riferito nel supplemento di rapporto di poter escludere che il Paponetti intendesse giungere a contatto fisico con volontà lesiva Escluso tale intendimento, la condotta del calciatore è comunque censurabile, sia per l’espressione irriguardosa sia comunque per l’atteggiamento platealmente scomposto assunto nella sua protesta. Agli effetti sanzionatori, la Commissione ritiene comunque di dover considerare positivamente l’atteggiamento assunto dal calciatore nell’immediatezza del fatto, così come riferito dal direttore di gara (“si è messo a piangere e negli spogliatoi mi ha chiesto scusa”), rideterminando la sanzione nella squalifica a tutto il 30 maggio 2004. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di infliggere al calciatore Luca Paponetti la sanzione della squalifica a tutto il 30 maggio 2004; dispone la restituzione della tassa.
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