LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 376 DEL 20 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Sinisa MIHAJLOVIC – calciatore Soc.Lazio: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. LAZIO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 4/5/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 376 DEL 20 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Sinisa MIHAJLOVIC – calciatore Soc.Lazio: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. LAZIO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 4/5/04). Il procedimento Con provvedimento del 14/05/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Sinisa Mihajlovic, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, C.G.S. per avere espresso ad alcuni organi di stampa dichiarazioni e giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità obbligatori in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché idonee a negare la regolarità delle gare e il corretto svolgimento del campionato; ha deferito inoltre la Soc. Lazio per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva in cui si sostiene, in via preliminare, la inammissibilità delle contestazioni mosse nei confronti della Società Lazio in quanto operate ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. e non – come normativamente dovuto - secondo le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, del C.G.S., e che comunque la Società stessa, attraverso le dichiarazioni rese alla stampa dai suoi Dirigenti, ha sempre espresso “giudizi assolutamente sereni nei confronti della classe arbitrale”. Quanto al calciatore Mihajlovic, osserva che le dichiarazioni rese da costui non hanno valenza lesiva della reputazione della classe arbitrale, atteso che – in particolare - l’affermazione di non credere più alla buona fede degli arbitri non significa necessariamente che gli stessi siano ritenuti in malafede, trattandosi invece di espressioni di sfogo, spiegabili con il fatto di essere nella fase finale del campionato, “quando la tensione nervosa e lo stress accumulatisi hanno raggiunto il loro culmine”; tale sfogo, del resto, troverebbe ulteriore giustificazione nel piano di ristrutturazione finanziaria della Società incolpata che prevede la nuova figura del calciatore/azionista, con la conseguenza che lo stesso sarebbe direttamente colpito dal danno finanziario conseguente a sfavorevoli risultati sportivi. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna sia del Mihajlovic che della Società Lazio alla sanzione dell’ammenda di € 12.500,00 ciascuno. E’ comparso altresì il rappresentante della Società, il quale ha ribadito gli assunti difensivi e le conclusioni già esposti nella memoria di reclamo. I motivi della decisione: La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni rilasciate dal Mihajlovic a vari organi di stampa sono senz’altro censurabili, in particolare là dove si afferma: “..non credo più alla buona fede degli arbitri. Li ho sempre difesi perché tutti possono sbagliare, però in questa stagione ne ho viste troppe…quello che ho visto nell’arco della stagione mi porta a non credere più nel loro operato”. Ed invero, rilevato in premessa come in realtà il complessivo contesto delle dichiarazioni rese dal deferito esprime l’inequivoco intendimento di screditare l’intera categoria arbitrale (e cioè attraverso una apodittica generalizzazione che travalica il legittimo diritto di critica), si osserva che - sia dal punto di vista lessicale che logico - la negazione di un giudizio implica necessariamente l’affermazione del giudizio di segno contrario: e dunque se il Mihajlovic dichiara di non credere più alla buona fede degli arbitri, a tale assunto negativo non può darsi altro significato se non quello dell’affermazione positiva del contrario (“credo che gli arbitri siano in malafede”). Nessuna valenza scriminante, in tale prospettiva, può del resto essere riconosciuta ai riferimenti alle tensioni emotive del periodo conclusivo del campionato e al particolare status di calciatore/azionista del deferito, nei cui confronti pertanto risulta equa la sanzione pecuniaria di cui al dispositivo. Analogamente, deve affermarsi anche la responsabilità oggettiva della Società Lazio, a cui deve essere irrogata pari sanzione pecuniaria. A tale proposito (e pur prendendosi atto di due precedenti decisioni di segno contrario assunte da questa Commissione nella riunione del 14.3.2002) si osserva che l’erronea indicazione nel deferimento della norma di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S. – anziché di quella dell’art. 3, comma 2 (che peraltro richiama comunque la prima) – non comporta affatto l’inammissibilità del deferimento stesso, in quanto la puntuale e pertinente descrizione della fattispecie disciplinare contestata esclude in radice ogni lesione del diritto di difesa. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Sinisa Mihajlovic ed alla Soc. Lazio la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 ciascuno
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