LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 376 DEL 20 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Paolo DE LUCA – Presidente Soc. Siena: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. SIENA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Siena-Brescia del 2/5/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 376 DEL 20 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Paolo DE LUCA – Presidente Soc. Siena: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. SIENA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Siena-Brescia del 2/5/04). Il procedimento: Con provvedimento del 3/05/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Paolo De Luca, presidente della A.C. Siena, e la A.C. Siena stessa per violazione – il primo - delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, 3, comma 1 e 4, comma 3, del C.G.S. e – la seconda – di quella di cui all'art. 2, comma 4, del C.G.S., in relazione alle dichiarazioni rese dal De Luca al quotidiano “Corriere dello Sport” e pubblicate nell’edizione del 3.5.2004 (pag. 17), del seguente tenore: “..Ora basta: bisogna separare una volta per tutte gli arbitri dal Palazzo…Farina ha condizionato la partita e a un certo punto ha perso completamente la testa, decidendo di fatto una gara che per noi può valere una stagione…Evidentemente diamo noia, forse perché diciamo sempre quello che pensiamo..”. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, in cui si assume – nella sostanza - che tali espressioni non erano finalizzate a screditare la categoria arbitrale ovvero ad insinuare dubbi sulla correttezza dell’arbitro Farina, quanto piuttosto ad esercitare un legittimo diritto di critica circa gli errori tecnici in cui asseritamene era incorso il Direttore di gara; hanno chiesto pertanto, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e in via secondaria l’applicazione di una sanzione minima. Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del presidente Paolo De Luca alla sanzione della squalifica per giorni dieci e dell’ammenda di € 7.500,00, nonché della A.C. Siena a quella dell’ammenda di € 7.500,00. Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti ufficiali e sentite le parti, rileva che il comportamento del De Luca è parzialmente censurabile. Infatti, se in relazione alla prima frase oggetto di deferimento l’auspicio del De Luca circa una futura, diversa organizzazione dell’associazione arbitri può costituire legittimo esercizio del diritto di critica, senza cioè che l’espressione di tale opinione possa ritenersi lesiva della reputazione di organismi operanti nell’ambito federale, diversa valutazione va data rispetto alla seconda frase. Questa, infatti, contiene la palese accusa all’arbitro di aver “condizionato” la partita, ovvero con il suo comportamento - “aver perso completamente la testa” - di averne determinato un esito diverso rispetto a quello che sarebbe derivato da uno svolgimento della gara senza condizionamenti. Tali espressioni non possono dunque essere considerate come manifestazione di un legittimo diritto di critica e configurano invece la fattispecie disciplinare di cui al deferimento. Sanzione equa risulta quella di cui al dispositivo, tenendosi conto che il deferito, in un momento successivo, ha precisato che tutte le decisioni dell’arbitro, riviste dopo un paio di giorni, apparivano “assolutamente giuste e condivisibili”, per cui le dichiarazioni sul suo operato, rese subito dopo la gara, erano da attribuirsi all’esito negativo della gara stessa, alla posizione in classifica del Siena e allo stress cui sono sottoposti in questo particolare periodo del campionato tutti i presidenti. Così affermata la responsabilità del De Luca, ne consegue quella diretta della Soc. Siena. Il dispositivo La Commissione per tali motivi delibera di infliggere al Sig. Paolo De Luca la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 e alla Soc. Siena quella dell'ammenda di € 4.000,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it