LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 27 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Ruben MALDONADO, calciatore della Soc. Venezia avverso la squalifica a tutto il 15 aprile 2005 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Venezia del 17/4/04 – C.U. n. 342 del 21/4/04). Reclamo del sig. Salvatore SOVIERO, calciatore della Soc. Venezia avverso la squalifica a tutto il 15 settembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Venezia del 17/4/04 – C.U. n. 342 del 21/4/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 27 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Ruben MALDONADO, calciatore della Soc. Venezia avverso la squalifica a tutto il 15 aprile 2005 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Venezia del 17/4/04 - C.U. n. 342 del 21/4/04). Reclamo del sig. Salvatore SOVIERO, calciatore della Soc. Venezia avverso la squalifica a tutto il 15 settembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Venezia del 17/4/04 - C.U. n. 342 del 21/4/04). Il procedimento Con provvedimento in data 21/4/04 il Giudice Sportivo irrogava ai calciatori Maldonado Rubens e Soviero Salvatore, entrambi tesserati per la Soc. Venezia, la sanzione della squalifica, rispettivamente, fino al 15/4/05 ed al 15/9/04, il primo per avere, nel corso del secondo tempo della gara Messina-Venezia del 17/4/04, sferrato ripetuti calci contro l’arbitro, nonché per avere colpito il medesimo con una spinta ed un pestone al piede sinistro; il secondo per avere rivolto all’arbitro espressioni volgarmente irriguardose e, dopo essere stato espulso, per essersi scagliato contro i tesserati della panchina del Messina, colpendo con calci e pugni chiunque gli si parasse davanti, ed in particolare il calciatore Zaniolo, il preparatore atletico della Soc. Messina ed un addetto alla sicurezza della stessa. Avverso tale provvedimento proponevano reclamo entrambi i tesserati. Il calciatore Maldonado esponeva: a) che il Giudice Sportivo aveva travisato i fatti valutando in maniera troppo rigida e severa alcuni passaggi del rapporto arbitrale; b) che l’aggressione addebitatagli non aveva determinato alcun apprezzabile pregiudizio, permanente o temporaneo, alla integrità fisica dell’arbitro; c) che era fondata su mere illazioni e congetture l’affermazione del primo Giudice secondo cui il calciatore avrebbe agito con astuzia, tentando di far passare come gesti scomposti e non intenzionalmente aggressivi i calci in regione tibiale ed il pestone al piede dell’arbitro; d) che in realtà la sua era stata una reazione incontrollata ad una decisione arbitrale (la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria) ritenuta ingiusta, essendosi trattato di gesti (in particolare il pestone al piede) diretti non tanto a ledere l’integrità fisica dell’arbitro, quanto ad intimorire e “punire” simbolicamente il medesimo; e) che il primo Giudice nel graduare la sanzione non aveva tenuto conto della giovane età del calciatore, della sua provenienza da paese extraeuropeo, della sua ridotta esperienza, dell’assenza di premeditazione, della situazione di eccessiva tensione agonistica in cui l’episodio era avvenuto. Concludeva pertanto il reclamante chiedendo la riduzione della sanzione a mesi sei di squalifica ovvero nella misura ritenuta di giustizia. Il calciatore Soviero a sua volta esponeva: a) che erroneamente il Giudice Sportivo aveva utilizzato, per ricostruire l’episodio, le risultanze della relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, non trattandosi di atto ufficiale annoverabile tra i mezzi di prova sui quali il Giudice può fondare le proprie decisioni nei “procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare” (artt. 24, comma 2 e 31 lett. A del C.G.S.); b) che, una volta eliminata dal contesto probatorio la suddetta relazione, doveva essere notevolmente ridimensionata la gravità del comportamento addebitatogli posto che, sulla base dei referti dell’arbitro e dell’assistente, egli risultava essersi reso responsabile solo dei seguenti atti non regolamentari: proteste irriguardose nei confronti dell’arbitro (causa del provvedimento di espulsione), reazione incontrollata conseguente ad una provocazione proveniente dalla panchina della squadra avversaria, reazione concretatasi soltanto in un tentativo di aggressione di alcuni tesserati del Messina ed in un calcio al volto del calciatore Zaniolo; c) che pertanto doveva essere congruamente ridotta la sanzione, anche per adeguarla ai livelli di afflittività ritenuti equi in un precedente della stagione sportiva 2003- 2004 riguardante un caso di pari se non maggiore gravità (Materazzi); d) che comunque doveva essere maggiormente valorizzato il fatto che la propria condotta violenta, lungi dall’essere connotata da preordinazione, aveva trovato causa in una plateale provocazione verbale (documentata nella registrazione della gara) rivoltagli dalla panchina avversaria. Concludeva pertanto il reclamante chiedendo la riduzione della sanzione ad un mese e 15 giorni di squalifica ovvero nella misura di giustizia. Alla riunione odierna, sono comparsi i reclamanti assistiti dal proprio difensore i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti negli atti di impugnazione, si sono riportati alle conclusioni ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene, con riguardo alla condotta posta in essere dal calciatore Maldonado, di dover senz’altro condividere il giudizio di straordinaria gravità espresso dal primo Giudice. Non si è infatti trattato di una semplice reazione scomposta ed incontrollata, quanto di una aggressione nei confronti dell’arbitro attuata con molteplici gesti violenti, ripetuti in rapida successione: un calcio alla gamba, una leggera spinta, altri due calci alla gamba, un pestone al piede sinistro. Soprattutto la ripetizione degli atti aggressivi appare censurabile, siccome sintomatica di una pervicace volontà di procurare al direttore di gara dolore fisico e lesioni personali: obiettivo perfettamente raggiunto atteso che – a smentita della interessata logica difensiva volta a minimizzare le conseguenze fisiche dell’aggressione – risulta dagli atti ufficiali che l’arbitro ebbe a provare intenso dolore fisico (protrattosi per circa 2 giorni) ed a riportare vere e proprie lesioni fisiche (ematoma, contusione). Quanto all’ulteriore argomentazione del primo Giudice secondo cui l’azione violenta del Maldonado sarebbe stata connotata anche dalla particolare malizia di far apparire i calci ed il pestone al piede come gesti scomposti non intenzionalmente aggressivi, la Commissione ritiene che questo ulteriore elemento di disvalore della condotta antiregolamentare non sia sufficientemente provato, e che comunque l’esistenza o meno dello stesso non possa rilevare ai fini della quantificazione della sanzione. Va dunque confermato il giudizio di eccezionale gravità dell’episodio, avendo il calciatore dimostrato, al di là delle tutto sommato lievi conseguenze fisiche riportate dall’arbitro, una inaccettabile riluttanza a rispettare le decisioni del direttore di gara ed una riprovevole incapacità a controllare le proprie reazioni emotive, con ciò ponendosi in inqualificabile contrasto con i principi di lealtà e correttezza che devono ispirare la condotta dei tesserati nel contesto agonistico. La sanzione deve dunque essere giustamente proporzionata alla eccezionalità del comportamento antiregolamentare, apparendo equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per quanto riguarda il calciatore Soviero, va anzitutto disatteso il motivo di gravame di natura procedurale concernente l’inutilizzabilità della relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini. Difatti ai sensi del disposto dell’art. 30, comma 3 del C.G.S. deve ritenersi consentito al Giudice Sportivo di richiedere all’Ufficio Indagini, anche nei procedimenti di cui all’art. 31, ulteriori accertamenti (a titolo integrativo delle risultanze dei referti dell’arbitro e degli assistenti) e quindi utilizzare – in via integrativa - la relazione redatta dal collaboratore di detto Ufficio nella parte concernente il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Del resto, ciò è pienamente conforme alla prassi costantemente seguita dagli organi di Giustizia Sportiva. Neppure può essere accolta l’istanza difensiva (avanzata all’udienza odierna) di acquisizione di ulteriori elementi probatori a conferma della tesi della provocazione sostenta dal Soviero trattandosi di accertamenti irrilevanti alla stregua di quanto verrà di seguito argomentato in merito all’invocata attenuante. Nel merito ritiene la Commissione che la condotta posta in essere da Soviero meriti pienamente il giudizio di particolare gravità espresso dal primo Giudice. Risulta dagli atti ufficiali che si è trattato infatti di un’aggressione furibonda portata indiscriminatamente contro gli occupanti della panchina della Società ospitante: scariche di colpi violenti (calci e pugni) sferrati alla cieca si sono abbattute in particolare su un calciatore della squadra avversaria, su un preparatore atletico e su un addetto alla sicurezza. Per immobilizzare il Soviero è stato necessario un intervento di energica coercizione attuato congiuntamente da vari compagni di squadra e da un dirigente del Venezia. Non è chiaro quale sia stata la causa scatenante della crisi di nervi che ha colpito il calciatore: non vi è prova certa che vi sia stata una qualche provocazione verbale proveniente dalla panchina siciliana, comunque, quand’anche fosse stata pronunciata con intento derisorio e denigratorio la frase riportata nel reclamo e confermata dallo stesso Soviero all’udienza odierna (“scemo esci dal campo che tanto retrocedi”) è indubbio che la reazione del reclamante è stata talmente sproporzionata, per intensità lesiva e protrazione della condotta violenta, che non pare possibile a questa Commissione ritenere attenuata la responsabilità disciplinare in misura superiore a quanto già ritenuto dal primo Giudice. Appare quindi superfluo l’approfondimento istruttorio richiesto dalla difesa del reclamante. E’ stato per puro caso, nonché per la pronta azione contenitiva posta in essere dai compagni di squadra, che la insana e brutale aggressione (indegnamente inscenata sotto gli occhi degli spettatori presenti allo stadio e della ben più ampia platea televisiva) di Soviero non ha provocato conseguenze lesive per i malcapitati trovatisi esposti ai suoi colpi. Né è proponibile un giudizio di analogia tra il presente episodio ed il caso Materazzi (oggetto del C.U. del Giudice Sportivo n. 235 del 3/2/04) attesa l’evidente diversità (quanto a gravità e durata dell’azione violenta) tra le due fattispecie. Ritiene in definitiva la Commissione di dover confermare la sanzione inflitta dal primo Giudice. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di confermare le sanzioni inflitte a Ruben Maldonado e a Salvatore Soviero; dispone l’incameramento della tassa.
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