LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 27 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Elio DONZELLA – osservatore Soc. Internazionale: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva; Soc. VALLE IMPERO PONTEDASSIO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (raduno giovani calciatori del 17/11/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 27 maggio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Elio DONZELLA – osservatore Soc. Internazionale: violazione art. 1 comma 1
C.G.S.;
Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva;
Soc. VALLE IMPERO PONTEDASSIO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per
responsabilità oggettiva (raduno giovani calciatori del 17/11/03).
Il procedimento.
Con provvedimento del 4 maggio 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Elio Donzella, osservatore della Soc. Internazionale, per violazione dell’art 1,
comma 1 del C.G.S. per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva
cui sono tenuti tutti i tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; la
Soc. Valle Impero Pontedassio per violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., a titolo di
responsabilità oggettiva per aver organizzato per il giorno 17 novembre 2003 il raduno di
cui trattasi per giovani calciatori; la Procura ha altresì deferito a questa Commissione la
Soc. Internazionale, per violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., a titolo di responsabilità
oggettiva per la violazione ascritta a Elio Donzella, legato alla Società da un regolare
“contratto di osservatore”.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva.
La Soc. Internazionale, afferma che, non essendo Donzella un tesserato della F.I.G.C., il
suo comportamento non può essere sottoposto a giudizio degli organi disciplinari calcistici.
Pertanto, dall’impossibilità di esprimere un giudizio sulla condotta di Donzella secondo la
difesa deriverebbe anche l’impossibilità di muovere un rimprovero, a titolo di
responsabilità oggettiva, alla Società per tale condotta, in virtù del fatto che l’art. 2 comma
4 C.G.S. dispone la punibilità solo per i comportamenti posti in essere da “propri dirigenti,
soci di associazione e tesserati”.
Per questi motivi, la Soc. Internazionale chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione
dell’ammenda di € 4.000,00 per il Donzella, dell’ammenda di 3.000,00 € per la Soc.
Internazionale e dell’ammenda di € 3.000,00 per la Soc. Valle Impero Pontedassio.
E' comparso il difensore della Soc. Internazionale il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è richiamato alle conclusioni ivi formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del
Donzella non è sanzionabile in quanto quest’ultimo, come sottolineato dalla difesa della
Soc. Internazionale, non è un soggetto dell’ordinamento federale in quanto non tesserato
F.I.G.C.
Si reputa quindi che per difetto del predetto elemento soggettivo quest’ultimo non possa
essere parte del presente procedimento disciplinare.
Per questi motivi, viene meno la responsabilità della Soc. Internazionale secondo il titolo
(responsabilità oggettiva) invocato – ai sensi dell’art. 2 c. 4 C.G.S. – dalla Procura Federale
nel proprio atto di deferimento.
Relativamente alla Soc. Valle Impero Pontedassio, questa Commissione rileva che la
violazione addebitata alla stessa nell’atto di deferimento (ancorché erroneamente qualificata
come responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 c. 4 C.G.S.) sia stata già oggetto di un
procedimento disciplinare dinanzi al Giudice Sportivo di 2° grado del Comitato Regionale
Liguria F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico, definito con decisione del 31/12/2003,
C.U. n. 21.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di non poter procedere nei confronti del sig. Elio
Donzella, della Soc. Internazionale e della Soc. Valle Impero Pontedassio.
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