LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 27 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Pietro SCIBILIA – Presidente Soc. Pescara: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PESCARA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Pescara-Napoli del 2/5/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 27 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Pietro SCIBILIA – Presidente Soc. Pescara: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PESCARA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Pescara-Napoli del 2/5/04). Il procedimento. Con provvedimento del 10 maggio 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione, Pietro Scibilia, Presidente della Soc. Pescara, per violazione dell' art. 3 comma 1, C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di stampa, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, nonchè dell’art 1, comma 1 del C.G.S. per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva cui sono tenuti tutti i tesserati in ogni rapporto comunque deferibile all’attività sportiva, e dell’art. 4, comma 3 del C.G.S., in quanto ha negato la regolarità delle gare e/o la correttezza dello svolgimento dei Campionati. La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Pescara per violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva. Gli incolpati osservano che “l’intenzione del Presidente Scibilia era solo quella di criticare, nei limiti del diritto di critica, alcune decisioni dell’arbitro che, di fatto, avevano penalizzato in maniera eccessiva la squadra del Pescara” e che “nessuna intenzione di ledere l’altrui reputazione aveva il Presidente perché il significato delle dichiarazioni rese era ben diverso da quello che sembra emergere dalle sole dichiarazioni estrapolate dal Procuratore Federale.” Per questi motivi, i deferiti chiedono il proscioglimento o, in subordine, l’applicazione di una comminatoria contenuta nei minimi edittali. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per giorni 10 e dell’ammenda di € 12.500,00 per il Signor Pietro Scibilia e dell’ammenda di € 12.500,00 per la soc. Pescara. E' comparso il difensore dei deferiti il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è richiamato alle conclusioni ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni rilasciate da Pietro Scibilia al termine della gara ad una TV locale "ATV 7" il 2 maggio 2004 sono censurabili . Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione che in quanto tale non può pretendersi rigorosamente obiettiva poiché la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che fondarsi su un'interpretazione necessariamente soggettiva, e pertanto, "di parte". Tuttavia, tale diritto trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità ed al rispetto dell'individuo. Ne consegue, quindi, che non possono ritenersi ammissibili né gli attacchi gratuiti ed immotivati né le ingiurie generiche volte a discreditare i destinatari. Il dissenso verso il fatto criticato, può essere manifestato anche tramite espressioni vivaci e polemiche ma non di sicuro attraverso denigrazioni ingiustificate ed offensive . L'ordinamento sportivo, lungi dall'impedire ai soggetti dell'ordinamento stesso di esprimere liberamente il proprio pensiero, impone ciò nonostante di mantenere nei confronti dei destinatari un contegno conforme ai doveri generali di lealtà probità e correttezza di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. Le affermazioni fatte dall'incolpato (ed in particolare " non possono mandarci arbitri destinati a condannarci [ …] oggi c’era malafede netta perché non si può in ogni momento, punizioni a favore date contro " […] due rigori non concessi ed un goal in fuorigioco convalidato[…] Più malafede di questo non ci può essere…] forse perché mi sono lamentato nella grande casa e allora, questi qua, tu ti lamenti e noi ti facciamo pagare […] se non ci mandano arbitraggi con decisione proprio di retrocedere, ce la possiamo fare […] ) valutate nel contesto di riferimento non possono ritenersi espressive dell'esercizio del diritto di critica perché, attesa la mancanza di riscontri, esprimono giudizi lesivi della reputazione di persone operanti in ambito federale nonché dubbi sulla regolarità del campionato. Le eventuali critiche, infatti, per quanto di rilevanza primaria non possono esimersi dall'essere espresse in termini non diffamatori, a maggior ragione quando poi la diffusione avviene tramite il mezzo televisivo e gli organi di stampa, atteso l'effetto "cassa di risonanza" che tali media producono. Deve pertanto affermarsi la responsabilità di Scibilia alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio delle istituzioni federali nonché a negare la regolarità dello svolgimento delle gare, l’imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento del Campionato anche in relazione alla qualifica di Pietro Scibilia nell'ambito della Società appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Pietro Scibilia la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di giorni 10 e dell’ammenda di € 5.000,00; alla Soc. Pescara la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00.
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