LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 382 DEL 31 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Massimo CELLINO – Presidente Soc. Cagliari: violazione art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto F.I.G.C. con riferimento all’art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. CAGLIARI: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione delle norme federali).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 382 DEL 31 maggio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Massimo CELLINO - Presidente Soc. Cagliari: violazione art. 27 commi 1 e 2 dello
Statuto F.I.G.C. con riferimento all’art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. CAGLIARI: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione
delle norme federali).
Il deferimento
Con provvedimento del 9/4/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Massimo Cellino, Presidente della Soc. Cagliari, per violazione dell'art. 27, comma 1 e 2,
dello Statuto della F.I.G.C. con riferimento all’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc.
Cagliari a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva nella quale, dopo aver evidenziato gli elementi di fatto e
di diritto della vicenda (attinenti, in particolare, la presunta nullità del lodo impugnato per
violazione di norme imperative procedimentali e/o vizio della clausola compromissoria,
inesistenza e/o superamento del mandato da parte degli arbitri), si rileva, nella sostanza, che
la Soc. Cagliari non ha ritenuto, in buona fede, di chiedere preventivamente
l’autorizzazione, visto il combinato disposto dell’art. 5 della legge n. 533/1973 e dell’art.
27, comma 2, dello Statuto Federale.
L’art. 5 della legge n. 533/1973, consentendo l’arbitrato (irrituale) laddove espressamente
previsto da accordi collettivi, dispone che tali procedure arbitrali debbano avvenire senza
pregiudizio della facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria ordinaria.
L’art. 27 comma 2 dello Statuto Federale impone poi ai soggetti dell’ordinamento federale
l’obbligo di accettare le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e
soggetti delegati in materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze
di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Non essendo i Collegi Arbitrali – a detta dei
deferiti - organi federali o soggetti delegati (bensì organismi autonomi rispetto alla
Federazione in quanto istituiti da una legge ordinaria dello Stato), non sarebbe necessario
richiedere la preventiva autorizzazione per procedere all’impugnazione del lodo.
Buona fede comprovata altresì dal fatto che la soc. Cagliari, appena appreso il contenuto
della pronuncia resa dalla Corte Federale in data 16/4/04 (con la quale la Corte Federale ha
ritenuto che l’impugnazione dei lodi arbitrali senza la preventiva autorizzazione integri la
violazione dell’art. 27 comma 2 C.G.S.), rivolgeva al Presidente Federale la, seppur tardiva,
richiesta di autorizzazione all’impugnazione del lodo (richiesta alla quale non risulta che sia
stata data risposta).
Per questi motivi, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione
per un anno per il Cellino e a quella della penalizzazione di sei punti per la Soc. Cagliari.
È comparso altresì il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi contenuti nella memoria difensiva, ha insistito nelle conclusioni formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene
doveroso sottolineare, preliminarmente, che la Corte Federale, in un procedimento
instaurato ex art. 22 comma 1 lett. a), su segnalazione della Procura Federale, ha
recentemente (C.U. n. 16/C.F. del 16/4/04) ritenuto che “l’impugnazione del lodo arbitrale
dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integra la violazione
dell’art. 27 comma 2 dello Statuto Federale”.
A tale principio, affermato in sede interpretativa con riferimento ad una fattispecie del tutto
analoga ai fatti in causa, questa Commissione deve aderire, condividendo in particolare le
motivazioni che fanno considerare l’esclusività della giurisdizione domestica un’essenziale
espressione di quella autonomia associativa che tutti i tesserati non solo devono rispettare,
ma anche dovrebbero difendere.
L’integrale richiamo di tale deliberazione, pur se oggetto di un’impugnazione innanzi alla
Camera per la Conciliazione ed Arbitrato dello Sport istituita presso il CONI, rende
ultroneo ogni approfondimento delle varie problematiche correlate, quali la vexata quaestio
della collocazione sistematica dei Collegi arbitrali (art. 47 CGS) nel novero degli “Organi”
della Giustizia Sportiva, presupposto per la sanzionabilità ex art. 11 bis CGS, ovvero
l’altrettanto controversa valenza dell’esplicito richiamo nella normativa relativa
all’operatività dei Collegi arbitrali di quell’art. 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che
prevede inderogabilmente la facoltà delle parti di adire l’Autorità giudiziaria, o, ancora,
l’incerta individuazione dei rimedi esperibili innanzi alla Giustizia Sportiva avverso un lodo
arbitrale.
Questa Commissione ritiene però che la complessità delle problematiche interpretative non
possa non acquisire un determinante rilievo nella valutazione in concreto della condotta dei
deferiti, in quanto la violazione della norma di cui all’art. 27 comma 2 dello Statuto
Federale, da costoro formalmente commessa nei termini indicati nell’atto di contestazione,
può essere attribuita ad una erronea interpretazione della normativa vigente, operata senza
alcun intento di porsi in contrasto con i principi associativi ed indotta da una formulazione
testuale e sistematica di incerta “lettura”.
E se l’incertezza interpretativa ha indotto la Procura Federale a sollecitare l’intervento della
Corte Federale, la stessa incertezza può aver comprensibilmente indotto i deferiti ad
adottare, a tutela di un diritto asseritamente violato dal lodo arbitrale impugnato, uno
strumento processuale ritenuto lecito che in seguito, e soltanto in seguito, verrà ritenuto
illegittimo.
E poiché anche l’ordinamento più rigoroso in tema di elemento soggettivo integrante
l’illecito ammette un correttivo al principio “ignorantia legis non excusat” (art. 5 c.p.) con
il rilievo attribuito all’errore “scusabile” (art. 47 c.p.), questa Commissione ritiene che il
comportamento dei deferiti, riferibile ad una erronea interpretazione della normativa
vigente, operata in buona fede ed in un particolare contesto regolamentare, non sia
sanzionabile.
Diversa valutazione avrebbe potuto essere data nel caso in cui il ricorso all’Autorità
giurisdizionale ordinaria fosse stato iniziato successivamente alla pubblicazione della
decisione della Corte Federale.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Massimo Cellino e la Soc.
Cagliari dagli addebiti contestati.
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