LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 382 DEL 31 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Francesco DAL CIN – Presidente Soc. Venezia: violazione art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto con riferimento all’art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. VENEZIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione delle norme federali).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 382 DEL 31 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Francesco DAL CIN - Presidente Soc. Venezia: violazione art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto con riferimento all’art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. VENEZIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione delle norme federali). Il deferimento Con provvedimento del 7/5/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Dal Cin, Amministratore Unico della Soc. Venezia, per violazione dell'art. 27, commi 1 e 2, dello Statuto della F.I.G.C. con riferimento all’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Venezia a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, innanzitutto, si eccepisce la nullità del deferimento per indeterminatezza della violazione ascritta, con conseguente improcedibilità dell’azione disciplinare; in secondo luogo, si rileva che il giudizio andrebbe sospeso in attesa della definizione del procedimento pendente dinnanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento della decisione della Corte Federale del 16/4/2004 (su cui si basa il presente deferimento); in terzo luogo, nel merito si evidenzia l’insussistenza delle violazioni ascritte alla Soc. Venezia, essendo la sopra citata decisione della Corte Federale atto illegittimo, in quanto contrario a norme imperative di leggi ordinarie. I collegi arbitrali – a detta dei deferiti – non possono essere considerati Organi federali o soggetti delegati (bensì “semplici” mandatari delle parti), non potendosi quindi riferire all’impugnazione dei loro lodi arbitrali avanti la giustizia ordinaria il divieto di cui all’art. 27 dello Statuto federale. I deferiti rilevano inoltre che l’art. 7.4 del Regolamento della Camera di Arbitrato e Conciliazione del CONI esclude dalla propria competenza le liti “per le quali siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni”. Per questi motivi, sarebbe illegittima la pronuncia della Corte Federale laddove afferma che vanno comunque esperiti tutti i rimedi previsti dall’ordinamento sportivo (e quindi la Camera di conciliazione e di arbitrato del CONI e l’arbitrato avanti la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI). In conseguenza, si chiede, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell’atto di deferimento e, in subordine, di disporre la sospensione del procedimento e, nel merito, il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per un anno per il Dal Cin e a quella della penalizzazione di sei punti per la Soc. Venezia. Sono comparsi altresì il Dal Cin e il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi contenuti nella memoria difensiva, ha insistito nelle conclusioni formulate, chiedendo altresì, in subordine, il proscioglimento per “errore scusabile” per avere il deferito agito in buona fede. In particolare, il Dal Cin ha ribadito di aver agito senza alcuna intenzione di porsi in contrasto con le norme federali. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene doveroso sottolineare, preliminarmente, che la Corte Federale, in un procedimento instaurato ex art. 22 comma 1 lett. a), su segnalazione della Procura Federale, ha recentemente (C.U. n. 16/C.F. del 16/4/04) ritenuto che “l’impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integra la violazione dell’art. 27 comma 2 dello Statuto Federale”. A tale principio, affermato in sede interpretativa con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga ai fatti in causa, questa Commissione deve aderire, condividendo in particolare le motivazioni che fanno considerare l’esclusività della giurisdizione domestica un’essenziale espressione di quella autonomia associativa che tutti i tesserati non solo devono rispettare, ma anche dovrebbero difendere. L’integrale richiamo di tale deliberazione, pur se oggetto di un’impugnazione innanzi alla Camera per la Conciliazione ed Arbitrato dello Sport istituita presso il CONI, rende ultroneo ogni approfondimento delle varie problematiche correlate, quali la vexata quaestio della collocazione sistematica dei Collegi arbitrali (art. 47 CGS) nel novero degli “Organi” della Giustizia Sportiva, presupposto per la sanzionabilità ex art. 11 bis CGS, ovvero l’altrettanto controversa valenza dell’esplicito richiamo nella normativa relativa all’operatività dei Collegi arbitrali di quell’art. 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che prevede inderogabilmente la facoltà delle parti di adire l’Autorità giudiziaria, o, ancora, l’incerta individuazione dei rimedi esperibili innanzi alla Giustizia Sportiva avverso un lodo arbitrale. Questa Commissione ritiene però che la complessità delle problematiche interpretative non possa non acquisire un determinante rilievo nella valutazione in concreto della condotta dei deferiti, in quanto la violazione della norma di cui all’art. 27 comma 2 dello Statuto Federale, da costoro formalmente commessa nei termini indicati nell’atto di contestazione, può essere attribuita ad una erronea interpretazione della normativa vigente, operata senza alcun intento di porsi in contrasto con i principi associativi ed indotta da una formulazione testuale e sistematica di incerta “lettura”. A questo fine va anche considerato che, successivamente alla decisione della Corte Federale di cui sopra, nessuna attività è stata esperita dinnanzi al Giudice Ordinario da parte dei deferiti (Giudice Ordinario che, tra l’altro, ha dichiarato nullo il lodo impugnato). E se l’incertezza interpretativa ha indotto la Procura Federale a sollecitare l’intervento della Corte Federale, la stessa incertezza può aver comprensibilmente indotto i deferiti ad adottare, a tutela di un diritto asseritamente violato dal lodo arbitrale impugnato, uno strumento processuale ritenuto lecito che in seguito, e soltanto in seguito, verrà ritenuto illegittimo. E poiché anche l’ordinamento più rigoroso in tema di elemento soggettivo integrante l’illecito ammette un correttivo al principio “ignorantia legis non excusat” (art. 5 c.p.) con il rilievo attribuito all’errore “scusabile” (art. 47 c.p.), questa Commissione ritiene che il comportamento dei deferiti, riferibile ad una erronea interpretazione della normativa vigente, operata in buona fede ed in un particolare contesto regolamentare, non sia sanzionabile. Diversa valutazione avrebbe potuto essere data nel caso in cui il ricorso all’Autorità giurisdizionale ordinaria fosse stato iniziato successivamente alla pubblicazione della decisione della Corte Federale. Le conclusioni alle quali è giunta questa Commissione rendono ultronei sia l’esame dell’istanza di sospensione del procedimento, sia ogni approfondimento concernente le altre eccezioni preliminari. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Francesco Dal Cin e la Soc. Venezia dagli addebiti contestati.
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