LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 388 DEL 8 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. Livorno – Soc. Palermo

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 388 DEL 8 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. Livorno – Soc. Palermo Il Giudice Sportivo; rilevato dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini che la squadra del Livorno all’ingresso in campo indossava, sopra la divisa di gara, una maglia bianca con la scritta “Sotto effetto di DASPO”; identica maglia era indossata dal Presidente del Livorno in tribuna e in campo durante i festeggiamenti; osserva: la vicenda è grave sul piano disciplinare. La Società, infatti, facendo indossare – o comunque consentendolo – ai propri calciatori una maglia con quella dicitura ha trasmesso oggettivamente un messaggio di identificazione con quella parte della propria tifoseria segnalatasi in negativo per condotte violente o intemperanti, tali da ricevere provvedimenti di diffida da parte dell’autorità di pubblica sicurezza. Una simile condotta costituisce violazione grave dei principi di correttezza sportiva perché il riferimento da parte della Società ad una fascia violenta e indisciplinata di sostenitori è stato fatto non in termine di sconfessione e di censura, ma al contrario di riconoscimento: al punto da far indossare ai calciatori quella maglia sopra la divisa di gara e, per di più, proprio nella giornata di festeggiamenti, nello stadio di casa, per la raggiunta promozione. La gravità dell’episodio è accentuata dalla circostanza che lo stesso Presidente del Livorno, diretta e massima espressione della Società, ha indossato identica maglia sia in tribuna che sul campo. Di conseguenza la Soc. Livorno risponde disciplinarmente per tale episodio a titolo di responsabilità sia oggettiva che diretta. Sanzione adeguata risulta l’ammenda di _ 25.000,00 con diffida. Ad essa va aggiunta l’ulteriore ammenda di _ 5.000,00 per avere i tifosi fatto esplodere petardi sul terreno e nel recinto di giuoco in numerose occasioni nel primo e nel secondo tempo, e per aver lanciato durante tutta la gara molti bengala accesi nel recinto di giuoco, uno dei quali raggiungeva anche, al 45° del primo tempo, un cameraman, così realizzando condotta concretamente pericolosa per l’incolumità della persona. L’entità della sanzione tiene altresì conto della recidiva della Società. P.Q.M. delibera di infliggere: alla Società Livorno l’ammenda di _ 30.000,00 con diffida. Dispone la trasmissione di copia degli atti all’Ufficio Indagini per l’iniziative di competenza nei confronti del sig. Aldo Spinelli, Presidente della Soc. Livorno.
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