LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 388 DEL 8 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. Livorno – Soc. Palermo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 388 DEL 8 giugno 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gara Soc. Livorno – Soc. Palermo
Il Giudice Sportivo;
rilevato dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini che la squadra del Livorno
all’ingresso in campo indossava, sopra la divisa di gara, una maglia bianca con la scritta
“Sotto effetto di DASPO”; identica maglia era indossata dal Presidente del Livorno in
tribuna e in campo durante i festeggiamenti;
osserva:
la vicenda è grave sul piano disciplinare. La Società, infatti, facendo indossare – o
comunque consentendolo – ai propri calciatori una maglia con quella dicitura ha trasmesso
oggettivamente un messaggio di identificazione con quella parte della propria tifoseria
segnalatasi in negativo per condotte violente o intemperanti, tali da ricevere provvedimenti
di diffida da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.
Una simile condotta costituisce violazione grave dei principi di correttezza sportiva perché
il riferimento da parte della Società ad una fascia violenta e indisciplinata di sostenitori è
stato fatto non in termine di sconfessione e di censura, ma al contrario di riconoscimento: al
punto da far indossare ai calciatori quella maglia sopra la divisa di gara e, per di più,
proprio nella giornata di festeggiamenti, nello stadio di casa, per la raggiunta promozione.
La gravità dell’episodio è accentuata dalla circostanza che lo stesso Presidente del Livorno,
diretta e massima espressione della Società, ha indossato identica maglia sia in tribuna che
sul campo.
Di conseguenza la Soc. Livorno risponde disciplinarmente per tale episodio a titolo di
responsabilità sia oggettiva che diretta.
Sanzione adeguata risulta l’ammenda di _ 25.000,00 con diffida.
Ad essa va aggiunta l’ulteriore ammenda di _ 5.000,00 per avere i tifosi fatto esplodere
petardi sul terreno e nel recinto di giuoco in numerose occasioni nel primo e nel secondo
tempo, e per aver lanciato durante tutta la gara molti bengala accesi nel recinto di giuoco,
uno dei quali raggiungeva anche, al 45° del primo tempo, un cameraman, così realizzando
condotta concretamente pericolosa per l’incolumità della persona. L’entità della sanzione
tiene altresì conto della recidiva della Società.
P.Q.M.
delibera di infliggere:
alla Società Livorno l’ammenda di _ 30.000,00 con diffida.
Dispone la trasmissione di copia degli atti all’Ufficio Indagini per l’iniziative di
competenza nei confronti del sig. Aldo Spinelli, Presidente della Soc. Livorno.