LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 389 DEL 9 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE a carico: Soc. ANCONA Calcio s.p.a.: violazione art. 7 comma 2 Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale per le controversie economiche insorgenti dall’Accordo Collettivo tra calciatori e società presso la Lega Calcio – LNP
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 389 DEL 9 giugno 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE
a carico:
Soc. ANCONA Calcio s.p.a.: violazione art. 7 comma 2 Regolamento per il funzionamento
del Collegio Arbitrale per le controversie economiche insorgenti dall’Accordo Collettivo
tra calciatori e società presso la Lega Calcio - LNP
Il procedimento
Con provvedimento del 13 maggio 2004, il Collegio Arbitrale per le controversie
economiche insorgenti dall’Accordo Collettivo tra calciatori e società presso la Lega Calcio
- LNP ha deferito a questa Commissione la Società Ancona Calcio s.p.a, in base all’art 7,
comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale stesso, il quale
prevede che, qualora dall’esame degli atti il Collegio rilevi violazioni di disposizioni
federali, deve deferire alla competente Commissione Disciplinare, le società responsabili,
per i provvedimenti del caso.
In particolare, la vicenda in esame attiene ad un procedimento promosso da un giocatore
dell’Ancona Calcio (Signor Daniele Daino) per questioni di natura economica. Il giocatore
in data 15 settembre 2003 promuoveva l’azione in sede arbitrale per ottenere dalla società il
pagamento dei ratei di stipendio relativi alle mensilità attinenti il periodo settembre 2003 -
febbraio 2004 nonché le ulteriori mensilità che sarebbero maturate in corso di giudizio oltre
agli interessi e alle spese legali.
Nel corso della procedura arbitrale, in data 1 aprile 2004 la società marchigiana faceva
pervenire memoria con la quale deduceva principalmente la nullità del sistema arbitrale per
contrasto con le norme imperative dell’ordinamento statuale “con particolare riferimento
alla garanzia di ricorso all’A.G.O. ed ai contenuti essenziali della clausola
compromissoria”, dichiarando di non aderire alla “devoluzione in arbitri della presente
controversia” e di non procedere per dette ragioni alla nomina del proprio arbitro.
Il Collegio, ravvisando nella linea difensiva gli estremi di un comportamento rilevante ai
fini disciplinari, deferiva la società alla Commissione Disciplinare ai sensi del predetto art.
7, c. 2 per i seguenti argomenti desumibili dalla narrativa dell’atto di deferimento:
- violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale, che impegna le parti ad accertare la piena
e definitiva efficacia delle decisioni adottate dagli Organi delegati a dirimere le
controversie economiche;
- violazione dell’art. 4 dell’Accordo Tipo, che vincola le parti ad osservare le norme dello
Statuto e quelle federali. In particolare, le parti assumono altresì l’impegno di accettare
la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni
particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie
comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico,
disciplinare ed economico. Ogni violazione od azione comunque tendente alla elusione
dell’obbligo di cui sopra determina le sanzioni disciplinari, previste dallo Statuto e dai
Regolamenti;
- violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 CGS, il quale statuisce che
coloro che i quali sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi
secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile
all’attività sportiva.
La società marchigiana faceva poi pervenire in data 4 giugno 2004 memoria difensiva a
questa Commissione nella quale rilevava l’inammissibilità ed improcedibilità del
deferimento, essendo stato attivato da soggetto (il Collegio Arbitrale) a ciò non legittimato
ai sensi dell’art. 28 C.G.S., ed essendo altresì il deferimento ascritto alla sola soc. Ancona e
non anche ad un soggetto (persona fisica) ad essa riconducibile.
Nel merito, sotto il profilo soggettivo la difesa del deferito sostiene che l’ambito di
applicazione dell’Accordo Collettivo L.N.P A.I.C. è quello civilistico dei contratti
(mandato) e che i rapporti di lavoro professionistici attengono la materia del lavoro
subordinato.
Secondariamente, la difesa afferma che i Collegi Arbitrali non sono organi federali,
trattandosi di mandatari delle parti contrattuali calciatorisocietà.
Sul piano oggettivo, la soc. Ancona rileva come, essendosi il collegio arbitrale
regolarmente costituito ed il procedimento tuttora in corso, non sia ravvisabile nel proprio
comportamento alcuna manovra ostruzionistica al corretto svolgimento del procedimento o
elusiva di un lodo arbitrale.
Per questi motivi, la soc. Ancona chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della soc. Ancona insieme al proprio
difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha
richiamato le conclusioni in essa contenute.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentito il deferito, ritiene che il comportamento tenuto
dalla società Ancona Calcio s.p.a. non sia censurabile.
Innanzitutto, non rileva ai fini della presente decisione la circostanza che il deferimento in
oggetto sia avvenuto in via esclusiva a carico della sola Società né che lo stesso sia stato
inoltrato a questa Commissione in via diretta dal Collegio Arbitrale senza l’intervento della
Procura Federale.
Relativamente al primo punto, la società deve ritenersi deferita a titolo di responsabilità
diretta ed il mancato deferimento di un soggetto persona fisica deve ritenersi ininfluente ai
fini della sua procedibilità.
In merito al secondo punto, la asserita esclusiva titolarità dell’azione in capo alla Procura
Federale trova testuale smentita nell’art. 25, c. 4 C.G.S. (oltre ad essere tale titolarità
riconosciuta espressamente al Collegio Arbitrale dall’art. 7, c. 2 del Regolamento per il suo
funzionamento).
Si osserva poi che è ultroneo ogni approfondimento relativo alla vexata questio della
collocazione sistematica dei Collegi Arbitrali (art 47 C.G.S.) nel novero degli “Organi”
della Giustizia Sportiva, ovvero l’altrettanto controversa valenza dell’esplicito richiamo
nella normativa relativa all’operatività dei Collegi Arbitrali di cui all’art. 5 della L. 11
agosto 1973, n. 533, che prevede inderogabilmente la facoltà delle parti di adire l’autorità
giudiziaria.
Infine, si osserva che sempre ai fini della presente decisione non rileva l’ulteriore indagine
sulla natura rituale o irrituale del procedimento.
Entrando nel merito, si deve preliminarmente osservare che nel caso di specie il
procedimento arbitrale risulta comunque regolarmente instaurato, sia alla stregua dei
principi generali dell’ordinamento statuale in tema di arbitrato, sia con riferimento alle
norme dettate nell’ambito dell’ordinamento sportivo per l’arbitrato de quo.
In particolare, il principio secondo cui la nomina di un arbitro, in caso di mancata
designazione ad opera di una delle parti, può essere demandata ad un soggetto terzo rispetto
alle stesse, trova riconoscimento e applicazione nell’arbitrato endosportivo di specie ex art.
4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale. Tale articolo, infatti,
prevede che “ove la parte resistente non abbia provveduto alla nomina del proprio arbitro,
la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione al Presidente della Lega di
competenza, se resistente sia la Società, ovvero al Presidente della relativa Associazione di
categoria negli altri casi. Il Presidente della Lega o dell’Associazione deve provvedere alla
designazione in surroga dell’Arbitro entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data
della comunicazione. Ove non si provveda l’Arbitro è scelto tra in nominativi del
corrispondente elenco di categoria dal Presidente del Collegio Arbitrale di turno, ai sensi
dell’art. 3”.
Nel caso di specie, il Presidente della Lega, a fronte della mancata nomina dell’arbitro da
parte dell’Ancona e rispettando il termine di 5 giorni statuito dal suddetto art. 4, c. 3, ha
provveduto a designare l’arbitro mancante.
Pertanto, appare perfettamente rispettata la procedura indicata dal Regolamento per il
funzionamento del Collegio Arbitrale.
Inoltre, ad abundantiam, si precisa che comunque anche nell’ipotesi in cui il “convenuto”
non solo non nominasse il proprio arbitro, ma rimanesse totalmente inattivo, tanto da non
costituirsi nemmeno davanti al Collegio Arbitrale sino alla pronuncia del lodo, restando
sostanzialmente (anche se non tecnicamente) “contumace” per tutto il procedimento
arbitrale, tale circostanza non sarebbe (e non potrebbe essere diversamente) di per sé
ostativa alla regolare instaurazione e prosecuzione del procedimento medesimo. Tale
comportamento della parte non impedisce infatti al Collegio di pronunciare validamente un
lodo vincolante a tutti gli effetti anche nei confronti della parte rimasta assente, purché
venga comunque rispettato il principio del contraddittorio, concedendo congrui termini per
l’eventuale presentazione di memorie e notificando ogni volta i rinvii e le date di fissazione
delle udienze anche al “contumace”-assente.
Alla luce delle osservazioni appena svolte, risulta quindi nella fattispecie regolarmente
costituito il Collegio Arbitrale, in conseguenza competente a conoscere e giudicare la
relativa controversia.
Ai fini della presente decisione si rileva pertanto che la società Ancona Calcio non ha posto
in essere a tal proposito alcun comportamento censurabile in seno all’ordinamento sportivo,
essendosi in realtà limitata a svolgere la propria difesa tecnica esponendo in modo sintetico
le proprie argomentazioni in relazione all’oggetto del ricorso, secondo quanto statuito
dall’art. 4, c. 1, del Regolamento.
Si sottolinea poi che ai sensi dell’art. 816, ult.com., c.p.c. “su tutte le questioni che si
presentano nel corso del procedimento arbitrale gli arbitri provvedono con ordinanza”, ivi
comprese, per unanime interpretazione di dottrina e giurisprudenza, le questioni relative
alla competenza e legittimità del collegio arbitrale stesse.
Il medesimo principio pare potersi applicare analogicamente anche nell’arbitrato
endosportivo in questione, ancorché nulla sia esplicitato nel Regolamento per il
funzionamento del Collegio Arbitrale in questione.
In conclusione, si osserva che le argomentazioni addotte dalla difesa dell’Ancona Calcio i
sede arbitrale non sembrano configurare comunque una violazione dell’art. 1 C.G.S., sia
perché – come già detto - devono ritenersi pienamente ammissibili in quanto attuazione del
diritto di difesa, sia soprattutto perché finora a tali affermazioni non è seguito il diretto
promovimento di un’azione giudiziaria davanti all’AGO, senza le previste deroghe federali,
cui potrebbe conseguire violazione diretta delle norme in materia di vincolo di giustizia e
clausola compromissoria, con eventuale sanzionabilità ai fini disciplinari.
Violazione che potrebbe configurarsi, quindi, solo una volta verificatosi tale presupposto,
ovvero in caso di futura mancata esecuzione del lodo arbitrale da parte della Società,
successivamente all’adozione dello stesso.
Peraltro, le affermazioni stesse ed i lemmi lessicali dell’atto di costituzione in arbitrato
dell’Ancona Calcio S.p.A. non paiono avere contenuti e forma tali da costituire a loro volta
affermazioni lesive e comportamento disciplinarmente rilevante ai sensi sempre dell’art. 1
comma 1 C.G.S., essendo espressioni tecnico – giuridiche di tenore normale e quindi
consentite.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di prosciogliere la società Ancona Calcio S.p.A.
dall’addebito contestato.
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