LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 389 DEL 9 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE a carico: Soc. ANCONA Calcio s.p.a.: violazione art. 7 comma 2 Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale per le controversie economiche insorgenti dall’Accordo Collettivo tra calciatori e società presso la Lega Calcio – LNP

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 389 DEL 9 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE a carico: Soc. ANCONA Calcio s.p.a.: violazione art. 7 comma 2 Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale per le controversie economiche insorgenti dall’Accordo Collettivo tra calciatori e società presso la Lega Calcio - LNP Il procedimento Con provvedimento del 13 maggio 2004, il Collegio Arbitrale per le controversie economiche insorgenti dall’Accordo Collettivo tra calciatori e società presso la Lega Calcio - LNP ha deferito a questa Commissione la Società Ancona Calcio s.p.a, in base all’art 7, comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale stesso, il quale prevede che, qualora dall’esame degli atti il Collegio rilevi violazioni di disposizioni federali, deve deferire alla competente Commissione Disciplinare, le società responsabili, per i provvedimenti del caso. In particolare, la vicenda in esame attiene ad un procedimento promosso da un giocatore dell’Ancona Calcio (Signor Daniele Daino) per questioni di natura economica. Il giocatore in data 15 settembre 2003 promuoveva l’azione in sede arbitrale per ottenere dalla società il pagamento dei ratei di stipendio relativi alle mensilità attinenti il periodo settembre 2003 - febbraio 2004 nonché le ulteriori mensilità che sarebbero maturate in corso di giudizio oltre agli interessi e alle spese legali. Nel corso della procedura arbitrale, in data 1 aprile 2004 la società marchigiana faceva pervenire memoria con la quale deduceva principalmente la nullità del sistema arbitrale per contrasto con le norme imperative dell’ordinamento statuale “con particolare riferimento alla garanzia di ricorso all’A.G.O. ed ai contenuti essenziali della clausola compromissoria”, dichiarando di non aderire alla “devoluzione in arbitri della presente controversia” e di non procedere per dette ragioni alla nomina del proprio arbitro. Il Collegio, ravvisando nella linea difensiva gli estremi di un comportamento rilevante ai fini disciplinari, deferiva la società alla Commissione Disciplinare ai sensi del predetto art. 7, c. 2 per i seguenti argomenti desumibili dalla narrativa dell’atto di deferimento: - violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale, che impegna le parti ad accertare la piena e definitiva efficacia delle decisioni adottate dagli Organi delegati a dirimere le controversie economiche; - violazione dell’art. 4 dell’Accordo Tipo, che vincola le parti ad osservare le norme dello Statuto e quelle federali. In particolare, le parti assumono altresì l’impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Ogni violazione od azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui sopra determina le sanzioni disciplinari, previste dallo Statuto e dai Regolamenti; - violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 CGS, il quale statuisce che coloro che i quali sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. La società marchigiana faceva poi pervenire in data 4 giugno 2004 memoria difensiva a questa Commissione nella quale rilevava l’inammissibilità ed improcedibilità del deferimento, essendo stato attivato da soggetto (il Collegio Arbitrale) a ciò non legittimato ai sensi dell’art. 28 C.G.S., ed essendo altresì il deferimento ascritto alla sola soc. Ancona e non anche ad un soggetto (persona fisica) ad essa riconducibile. Nel merito, sotto il profilo soggettivo la difesa del deferito sostiene che l’ambito di applicazione dell’Accordo Collettivo L.N.P A.I.C. è quello civilistico dei contratti (mandato) e che i rapporti di lavoro professionistici attengono la materia del lavoro subordinato. Secondariamente, la difesa afferma che i Collegi Arbitrali non sono organi federali, trattandosi di mandatari delle parti contrattuali calciatorisocietà. Sul piano oggettivo, la soc. Ancona rileva come, essendosi il collegio arbitrale regolarmente costituito ed il procedimento tuttora in corso, non sia ravvisabile nel proprio comportamento alcuna manovra ostruzionistica al corretto svolgimento del procedimento o elusiva di un lodo arbitrale. Per questi motivi, la soc. Ancona chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della soc. Ancona insieme al proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha richiamato le conclusioni in essa contenute. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentito il deferito, ritiene che il comportamento tenuto dalla società Ancona Calcio s.p.a. non sia censurabile. Innanzitutto, non rileva ai fini della presente decisione la circostanza che il deferimento in oggetto sia avvenuto in via esclusiva a carico della sola Società né che lo stesso sia stato inoltrato a questa Commissione in via diretta dal Collegio Arbitrale senza l’intervento della Procura Federale. Relativamente al primo punto, la società deve ritenersi deferita a titolo di responsabilità diretta ed il mancato deferimento di un soggetto persona fisica deve ritenersi ininfluente ai fini della sua procedibilità. In merito al secondo punto, la asserita esclusiva titolarità dell’azione in capo alla Procura Federale trova testuale smentita nell’art. 25, c. 4 C.G.S. (oltre ad essere tale titolarità riconosciuta espressamente al Collegio Arbitrale dall’art. 7, c. 2 del Regolamento per il suo funzionamento). Si osserva poi che è ultroneo ogni approfondimento relativo alla vexata questio della collocazione sistematica dei Collegi Arbitrali (art 47 C.G.S.) nel novero degli “Organi” della Giustizia Sportiva, ovvero l’altrettanto controversa valenza dell’esplicito richiamo nella normativa relativa all’operatività dei Collegi Arbitrali di cui all’art. 5 della L. 11 agosto 1973, n. 533, che prevede inderogabilmente la facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria. Infine, si osserva che sempre ai fini della presente decisione non rileva l’ulteriore indagine sulla natura rituale o irrituale del procedimento. Entrando nel merito, si deve preliminarmente osservare che nel caso di specie il procedimento arbitrale risulta comunque regolarmente instaurato, sia alla stregua dei principi generali dell’ordinamento statuale in tema di arbitrato, sia con riferimento alle norme dettate nell’ambito dell’ordinamento sportivo per l’arbitrato de quo. In particolare, il principio secondo cui la nomina di un arbitro, in caso di mancata designazione ad opera di una delle parti, può essere demandata ad un soggetto terzo rispetto alle stesse, trova riconoscimento e applicazione nell’arbitrato endosportivo di specie ex art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale. Tale articolo, infatti, prevede che “ove la parte resistente non abbia provveduto alla nomina del proprio arbitro, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione al Presidente della Lega di competenza, se resistente sia la Società, ovvero al Presidente della relativa Associazione di categoria negli altri casi. Il Presidente della Lega o dell’Associazione deve provvedere alla designazione in surroga dell’Arbitro entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione. Ove non si provveda l’Arbitro è scelto tra in nominativi del corrispondente elenco di categoria dal Presidente del Collegio Arbitrale di turno, ai sensi dell’art. 3”. Nel caso di specie, il Presidente della Lega, a fronte della mancata nomina dell’arbitro da parte dell’Ancona e rispettando il termine di 5 giorni statuito dal suddetto art. 4, c. 3, ha provveduto a designare l’arbitro mancante. Pertanto, appare perfettamente rispettata la procedura indicata dal Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale. Inoltre, ad abundantiam, si precisa che comunque anche nell’ipotesi in cui il “convenuto” non solo non nominasse il proprio arbitro, ma rimanesse totalmente inattivo, tanto da non costituirsi nemmeno davanti al Collegio Arbitrale sino alla pronuncia del lodo, restando sostanzialmente (anche se non tecnicamente) “contumace” per tutto il procedimento arbitrale, tale circostanza non sarebbe (e non potrebbe essere diversamente) di per sé ostativa alla regolare instaurazione e prosecuzione del procedimento medesimo. Tale comportamento della parte non impedisce infatti al Collegio di pronunciare validamente un lodo vincolante a tutti gli effetti anche nei confronti della parte rimasta assente, purché venga comunque rispettato il principio del contraddittorio, concedendo congrui termini per l’eventuale presentazione di memorie e notificando ogni volta i rinvii e le date di fissazione delle udienze anche al “contumace”-assente. Alla luce delle osservazioni appena svolte, risulta quindi nella fattispecie regolarmente costituito il Collegio Arbitrale, in conseguenza competente a conoscere e giudicare la relativa controversia. Ai fini della presente decisione si rileva pertanto che la società Ancona Calcio non ha posto in essere a tal proposito alcun comportamento censurabile in seno all’ordinamento sportivo, essendosi in realtà limitata a svolgere la propria difesa tecnica esponendo in modo sintetico le proprie argomentazioni in relazione all’oggetto del ricorso, secondo quanto statuito dall’art. 4, c. 1, del Regolamento. Si sottolinea poi che ai sensi dell’art. 816, ult.com., c.p.c. “su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento arbitrale gli arbitri provvedono con ordinanza”, ivi comprese, per unanime interpretazione di dottrina e giurisprudenza, le questioni relative alla competenza e legittimità del collegio arbitrale stesse. Il medesimo principio pare potersi applicare analogicamente anche nell’arbitrato endosportivo in questione, ancorché nulla sia esplicitato nel Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale in questione. In conclusione, si osserva che le argomentazioni addotte dalla difesa dell’Ancona Calcio i sede arbitrale non sembrano configurare comunque una violazione dell’art. 1 C.G.S., sia perché – come già detto - devono ritenersi pienamente ammissibili in quanto attuazione del diritto di difesa, sia soprattutto perché finora a tali affermazioni non è seguito il diretto promovimento di un’azione giudiziaria davanti all’AGO, senza le previste deroghe federali, cui potrebbe conseguire violazione diretta delle norme in materia di vincolo di giustizia e clausola compromissoria, con eventuale sanzionabilità ai fini disciplinari. Violazione che potrebbe configurarsi, quindi, solo una volta verificatosi tale presupposto, ovvero in caso di futura mancata esecuzione del lodo arbitrale da parte della Società, successivamente all’adozione dello stesso. Peraltro, le affermazioni stesse ed i lemmi lessicali dell’atto di costituzione in arbitrato dell’Ancona Calcio S.p.A. non paiono avere contenuti e forma tali da costituire a loro volta affermazioni lesive e comportamento disciplinarmente rilevante ai sensi sempre dell’art. 1 comma 1 C.G.S., essendo espressioni tecnico – giuridiche di tenore normale e quindi consentite. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di prosciogliere la società Ancona Calcio S.p.A. dall’addebito contestato.
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