LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 395 DEL 17 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Cagliari dell’8/5//04 – C.U. n. 368 dell’11/5/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 395 DEL 17 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Cagliari dell’8/5//04 - C.U. n. 368 dell’11/5/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la sanzione della ammenda di € 8.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Verona-Cagliari dell’8/5/04, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che la condotta dei propri sostenitori non sarebbe sanzionabile perché il cosiddetto “verso della scimmia” non avrebbe natura razzistica, ma soltanto quella di “scherno”; in secondo luogo, che, comunque, la sanzione sarebbe sproporzionata e eccessivamente affittiva. Di conseguenza, si chiede la riduzione della sanzione. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, a più riprese e con particolare intensità in una occasione, hanno indirizzato cori di tenore univocamente razzista nei confronti di un calciatore avversario. Non v'è dubbio che i comportamenti sanzionati siano stati gravi, non apparendo fondata la prospettazione della reclamante volta a qualificare il cosiddetto “verso della scimmia” come “coro di scherno nei confronti di un calciatore avversario”, in considerazione delle modalità e delle condizioni nelle quali si è concretizzata la fattispecie. Tuttavia, tenuto conto delle documentate iniziative della Società in prevenzione di tali condotte e pur considerata la recidiva, risulta sufficientemente afflittiva la sanzione nella misura indicata nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 5.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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