LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 9 settembre 2003– pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA PRIMAVERA Gare del 6 settembre 2003 – Prima fase – Prima giornata Gara Soc. Bologna – Soc. Chievo Verona

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 9 settembre 2003– pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA PRIMAVERA Gare del 6 settembre 2003 – Prima fase – Prima giornata Gara Soc. Bologna – Soc. Chievo Verona Esaminati gli atti ufficiali, • rilevato che la Soc. Chievo Verona ha impiegato il calciatore DIAGOURAGA Mahamet che risultava squalificato con C.U. n. 72 del 1/10/2002, • visto l'art. 12 n. 5 del C.G.S. delibera di infliggere: a) alla Soc. Chievo Verona la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara vinta alla Soc. Bologna con il punteggio di 3-0; b) alla Soc. Chievo Verona l'ammenda di € 250,00; c) al calciatore DIAGOURAGA Mahamet (Soc. Chievo Verona) la sanzione dell’ammonizione (Prima sanzione); d) ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale; e) al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. CERNE Mauro (Soc.Chievo Verona) l'ammonizione con diffida.
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