LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 9 settembre 2003– pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA PRIMAVERA Gare del 6 settembre 2003 – Prima fase – Prima giornata Gara Soc. Bologna – Soc. Chievo Verona
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 9 settembre 2003– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
COPPA ITALIA PRIMAVERA
Gare del 6 settembre 2003 – Prima fase – Prima giornata
Gara Soc. Bologna – Soc. Chievo Verona
Esaminati gli atti ufficiali,
• rilevato che la Soc. Chievo Verona ha impiegato il calciatore DIAGOURAGA
Mahamet che risultava squalificato con C.U. n. 72 del 1/10/2002,
• visto l'art. 12 n. 5 del C.G.S.
delibera
di infliggere:
a) alla Soc. Chievo Verona la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione
di gara vinta alla Soc. Bologna con il punteggio di 3-0;
b) alla Soc. Chievo Verona l'ammenda di € 250,00;
c) al calciatore DIAGOURAGA Mahamet (Soc. Chievo Verona) la sanzione
dell’ammonizione (Prima sanzione);
d) ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale;
e) al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. CERNE Mauro (Soc.Chievo Verona)
l'ammonizione con diffida.
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