LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 12 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare dell’11 settembre 2003 – Terza giornata andata
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 12 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gare dell’11 settembre 2003 – Terza giornata andata
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che:
un gruppo di sostenitori della Soc. Verona intonava, nel primo tempo, alcuni cori
caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore
avversario;
altri sostenitori della Società manifestavano, con applausi e fischi di disapprovazione, la
propria dissociazione da tale condotta razzista;
P.Q.M.
Visto l’art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità
oggettiva, della Soc. Verona.