LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 22 settembre 2003– pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 7 settembre 2003 – Seconda giornata andata Soc. Ascoli – Soc. Genoa Soc. Atalanta – Soc. Venezia Soc. Livorno – Soc. Messina Soc. Palermo – Soc. Piacenza Soc. Pescara – Soc. Fiorentina Soc. Ternana – Soc. Verona Soc. Torino – Soc. Salernitana Soc. Treviso – Soc. Albinoleffe Soc. Triestina – Soc. Avellino Soc. Vicenza – Soc. Bari
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 22 settembre 2003– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gare del 7 settembre 2003 – Seconda giornata andata
Soc. Ascoli – Soc. Genoa
Soc. Atalanta – Soc. Venezia
Soc. Livorno – Soc. Messina
Soc. Palermo – Soc. Piacenza
Soc. Pescara – Soc. Fiorentina
Soc. Ternana – Soc. Verona
Soc. Torino – Soc. Salernitana
Soc. Treviso – Soc. Albinoleffe
Soc. Triestina – Soc. Avellino
Soc. Vicenza – Soc. Bari
Il Giudice Sportivo,
letti i reclami delle Società Ascoli, Atalanta, Avellino, Bari, Livorno, Palermo, Piacenza,
Ternana, Treviso, Triestina, Verona e Vicenza, relativamente alla mancata presentazione
delle squadre in occasione delle partite sopra indicate;
vista la delibera assunta dalla Giunta Nazionale del CONI in data 18 settembre 2003, su
proposta del Consiglio Federale della F.I.G.C., con la quale si dispone – ai sensi dell’art. 3
comma 5 del DL 19 agosto 2003 n. 220 - che “le gare della seconda giornata del
Campionato Serie B Tim (stagione sportiva 2003/2004) non disputate per rinuncia e/o
mancata presentazione in campo delle squadre saranno recuperate in una giornata che verrà
fissata dalla Lega Nazionale Professionisti, senza l’applicazione delle sanzioni previste in
tali casi”;
rilevato che il contenuto di detta delibera assorbe, nella sostanza, i motivi di reclamo delle
Società sopra elencate e vale, in considerazione del suo contenuto, anche con riferimento
alle Società che non risultano aver depositato i motivi di reclamo;
osservato che l’adozione delle delibera del CONI può essere ricondotta, quanto alle
disposizione contenute nel Codice di Giustizia Sportiva, alla fattispecie di carattere
eccezionale, in presenza della quale gli Organi di giustizia sportiva possono disporre la
ripetizione di una gara (art. 12 comma 4, ultimo capoverso)
P.Q.M.
delibera di disporre la ripetizione delle gare:
Ascoli – Genoa
Atalanta – Venezia
Livorno –Messina
Palermo – Piacenza
Pescara – Fiorentina
Ternana – Verona
Torino – Salernitana
Treviso – Albinoleffe
Triestina – Avellino
Vicenza – Bari
Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti
di competenza.
Le tasse di reclamo sono da restituire.
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