LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 22 settembre 2003– pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 7 settembre 2003 – Seconda giornata andata Soc. Ascoli – Soc. Genoa Soc. Atalanta – Soc. Venezia Soc. Livorno – Soc. Messina Soc. Palermo – Soc. Piacenza Soc. Pescara – Soc. Fiorentina Soc. Ternana – Soc. Verona Soc. Torino – Soc. Salernitana Soc. Treviso – Soc. Albinoleffe Soc. Triestina – Soc. Avellino Soc. Vicenza – Soc. Bari

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 22 settembre 2003– pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 7 settembre 2003 – Seconda giornata andata Soc. Ascoli – Soc. Genoa Soc. Atalanta – Soc. Venezia Soc. Livorno – Soc. Messina Soc. Palermo – Soc. Piacenza Soc. Pescara – Soc. Fiorentina Soc. Ternana – Soc. Verona Soc. Torino – Soc. Salernitana Soc. Treviso – Soc. Albinoleffe Soc. Triestina – Soc. Avellino Soc. Vicenza – Soc. Bari Il Giudice Sportivo, letti i reclami delle Società Ascoli, Atalanta, Avellino, Bari, Livorno, Palermo, Piacenza, Ternana, Treviso, Triestina, Verona e Vicenza, relativamente alla mancata presentazione delle squadre in occasione delle partite sopra indicate; vista la delibera assunta dalla Giunta Nazionale del CONI in data 18 settembre 2003, su proposta del Consiglio Federale della F.I.G.C., con la quale si dispone – ai sensi dell’art. 3 comma 5 del DL 19 agosto 2003 n. 220 - che “le gare della seconda giornata del Campionato Serie B Tim (stagione sportiva 2003/2004) non disputate per rinuncia e/o mancata presentazione in campo delle squadre saranno recuperate in una giornata che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti, senza l’applicazione delle sanzioni previste in tali casi”; rilevato che il contenuto di detta delibera assorbe, nella sostanza, i motivi di reclamo delle Società sopra elencate e vale, in considerazione del suo contenuto, anche con riferimento alle Società che non risultano aver depositato i motivi di reclamo; osservato che l’adozione delle delibera del CONI può essere ricondotta, quanto alle disposizione contenute nel Codice di Giustizia Sportiva, alla fattispecie di carattere eccezionale, in presenza della quale gli Organi di giustizia sportiva possono disporre la ripetizione di una gara (art. 12 comma 4, ultimo capoverso) P.Q.M. delibera di disporre la ripetizione delle gare: Ascoli – Genoa Atalanta – Venezia Livorno –Messina Palermo – Piacenza Pescara – Fiorentina Ternana – Verona Torino – Salernitana Treviso – Albinoleffe Triestina – Avellino Vicenza – Bari Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti di competenza. Le tasse di reclamo sono da restituire.
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