LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 24 settembre 2003– pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 20 settembre 2003 – Quinta giornata andata
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 24 settembre 2003– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gare del 20 settembre 2003 – Quinta giornata andata
A scioglimento della riserva contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 22 settembre
2003 n. 10 si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono nei confronti delle
Società, in base alle risultanze complete degli atti ufficiali:
Gara Soc. Avellino – Soc. Napoli
Il Giudice Sportivo,
letto il rapporto del Quarto Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini;
rilevato, in particolare, dalla relazione di quest’ultimo che:
egli riceveva, poco dopo le 19.30, notizia dalle Forze di polizia di incidenti all’esterno
della tribuna centrale e della curva nord dello stadio, destinata ai sostenitori del Napoli, per
la presenza di numerosi tifosi di detta società i quali tentavano di entrare pur se sprovvisti
di biglietto;
direttamente osservava, intorno alle ore 20.00, una situazione di tensione nella curva nord,
che si traduceva nell’accensione di un falò e nel lancio di oggetti e fumogeni nel recinto
di giuoco;
rilevava, intorno alle 20.15, che un cancello di diretto accesso dalla curva nord al recinto di
giuoco era spalancato; un’ambulanza era in movimento mentre un’altra era ferma a bordo
campo, attorniata da appartenenti alle Forze dell’ordine e altre persone in borghese,
successivamente individuate quali sostenitori del Napoli;
apprendeva nella circostanza da un funzionario della Questura di Avellino che un tifoso del
Napoli aveva subito un grave infortunio per precipitazione dal settore della curva nord;
pochi minuti dopo le 20.30, egli vedeva che dal cancello aperto facevano irruzione in
campo una trentina di tifosi del Napoli, armati di spranghe e coperti con passamontagna, i
quali si dirigevano verso la scaletta del sottopassaggio di collegamento tra spogliatoi e
campo di giuoco ove anch’egli si trovava insieme al Quarto Ufficiale (che dà conferma
della circostanza nel suo rapporto);
a causa di tale iniziativa aggressiva, il collaboratore dell’Ufficio Indagini ed il Quarto
Ufficiale rientravano precipitosamente verso gli spogliatoi, mentre la Forza pubblica si
poneva a presidio della scaletta del sottopassaggio per impedire l’irruzione di detti tifosi
nella zona degli spogliatoi;
il collaboratore dell’Ufficio Indagini rilevava che, a seguito dell’aggressione portata contro
i poliziotti nella circostanza, un funzionario della Questura di Avellino rimaneva a terra e,
dopo essere stato soccorso dai medici di entrambe le società, veniva trasportato in
ambulanza all’ospedale;
le Forze dell’ordine presenti informavano il collaboratore dell’Ufficio Indagini che circa
duecento tifosi del Napoli avevano invaso il terreno di giuoco, compiendo atti di
vandalismo;
poco dopo le 20.50, il collaboratore dell’Ufficio Indagini rientrava sul terreno, sgomberato
dai tifosi, e rilevava che lo spazio ricompreso tra la porta del campo di giuoco e la curva
nord era costellato di frammenti di servizi igienici, di porte, di sbarre di ferro ed altri
oggetti contundenti evidentemente lanciati dalla curva stessa;
in detto frangente il cancello di accesso al campo, situato in detta curva, rimaneva aperto,
mentre continuava il lancio di oggetti da parte di tifosi presenti sugli spalti della curva;
intorno alle 21.20, insieme con la terna arbitrale, il collaboratore dell’Ufficio Indagini
rilevava i seguenti danni all’impianto: distruzione della rete della porta di giuoco prossima
alla curva nord; rottura delle quattro bandierine del corner; rottura della cartellonistica
pubblicitaria gettata, con i relativi ferri di sostegno, vicino alla porta di giuoco;
nel medesimo contesto di tempo, riprendeva un fitto lancio di oggetti da parte dei tifosi del
Napoli ancora presenti sulle gradinate della curva nord, e lo stesso collaboratore
dell’Ufficio Indagini veniva sfiorato da un blocco di significative dimensioni costituito da
calcestruzzo e ferro;
più tardi, dopo l’avvenuta comunicazione che la gara non sarebbe stata disputata, il
collaboratore dell’Ufficio Indagini effettuava ulteriore verifica dei danni provocati dai tifosi
del Napoli all’interno dell’impianto sportivo: distruzione dei servizi igienici; totale
scardinamento delle porte di bagni; rottura di vetrate; distruzione degli altoparlanti collocati
nel recinto di giuoco;
osserva:
va premesso, in via preliminare, che i comportamenti sopra descritti (quali risultanti dagli
atti ufficiali) sono giudicati, in questa sede, esclusivamente sotto il profilo del loro rilievo
disciplinare a titolo di responsabilità oggettiva della Società Napoli, rimanendo esclusa ogni
valutazione con riferimento alla mancata disputa della gara in programma. Quest’ultimo
problema, infatti, costituisce materia della decisione che questo Giudice dovrà emettere a
scioglimento della riserva contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 22 settembre 2003,
a seguito del preannuncio di reclamo avanzato dalla Società Avellino ai sensi dell’art. 24
comma 5 lett. b) CGS.
Nessun dubbio che il comportamento complessivamente posto in essere dai sostenitori del
Napoli integra la fattispecie dell’art. 11, 1° comma CGS, secondo il quale le Società
rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri
sostenitori, se dal fatto derivi comunque un pericolo per l’incolumità pubblica od un danno
grave all’incolumità fisica di una o più persone.
E’ sufficiente la lettura dei documenti ufficiali per cogliere che la violenza manifestata da
un gruppo, anche numeroso, di tifosi del Napoli ha assunto un carattere di eccezionale
gravità: certamente il più elevato che si sia riscontrato – da tempo remoto - all’interno di
uno stadio ove era in programma una partita organizzata dalla Lega Nazionale
Professionisti.
In primo luogo – come fatto negativo più eclatante - va ovviamente richiamata
l’aggressione alle Forze di polizia che si sono frapposte alla violenza teppistica di questi
sostenitori, e sono state aggredite – secondo quanto risulta dagli atti ufficiali – con
spranghe.
Si tratta di comportamento che va, purtroppo, sottolineato per il significato
straordinariamente riprovevole che esso presenta.
Nessuna giustificazione può essere data alla condotta di chi, approfittando dell’apertura (o,
forse, della forzatura) di un cancello di accesso al campo, lo invade e si precipita con il
viso coperto da passamontagna per colpire in vario modo i rappresentanti delle Forze
dell’ordine, chiamati per dovere d’ufficio a garantire la sicurezza degli spettatori, dei
calciatori, dei dirigenti e degli ufficiali di gara.
Certamente non può valere ad attenuare la gravità di tali atti il turbamento per il tragico
incidente subito da un tifoso e per gli asseriti ritardi nel soccorso.
Basta il buon senso per comprendere che nessun collegamento può sussistere tra i due fatti.
Chi – ed erano in molti – è entrato, con o senza biglietto, nello stadio portando con sè un
passamontagna ed una spranga aveva certamente premeditato di farne un uso violento, nella
fattispecie concretizzatosi in danno di poliziotti e carabinieri.
Chi è arrivato allo stadio così “equipaggiato” non poteva certamente nè sapere nè prevedere
il tragico infortunio mortale ad un sostenitore, precipitato da una tettoia.
Chi ha aggredito nel modo sopra descritto le Forze di polizia presenti sul campo ha, molto
più brutalmente, portato a compimento un disegno di violenza già elaborato, per il quale si
era adeguatamente preparato.
In ciò sta, principalmente, l’eccezionale rilevanza negativa del comportamento di questi
tifosi del Napoli, che hanno – come risulta ancora una volta dagli atti ufficiali – cagionato
lesioni personali ad un funzionario di polizia, che ha dovuto essere ricoverato in ospedale,
ed hanno posto a concreto repentaglio l’incolumità fisica di altre persone, aggredite con
violenza.
Ma purtroppo questi gesti non sono rimasti isolati: essi hanno rappresentato il culmine di
una violenza sistematica ed altrettanto pericolosa che – come emerge dalla descrizione
complessiva degli incidenti – si è tradotta nella devastazione di impianti dello stadio, nella
distruzione di strutture del campo di giuoco, nel lancio pericolosissimo di oggetti pesanti,
ciascuno dei quali avrebbe potuto cagionare lesioni gravissime al malcapitato che ne fosse
stato colpito. Basti richiamare in proposito il lancio del blocco di calcestruzzo e ferro, che
ha sfiorato il collaboratore dell’Ufficio Indagini, quando era ormai passato molto tempo
dall’aggressione ai danni delle Forze di polizia.
Questo costituisce ulteriore dato che connota il quadro generale del comportamento di
questi tifosi come straordinariamente grave: la pervicacia che ha caratterizzato il
compimento di atti di violenza, susseguitisi in un arco di tempo approssimativamente
valutabile nello spazio di ben un’ora e mezza.
Quanto sin qui detto porta, in conclusione, a ribadire che la vicenda in esame perfettamente
si inquadra nella fattispecie prevista dall’art. 11, commi 1 e 3 CGS con la conseguente
individuazione della sanzione da irrogare alla società, a titolo di responsabilità oggettiva,
nella squalifica del campo, non potendo esservi incertezze sul giudizio di particolare gravità
degli avvenimenti.
Ma vi è di più, nel caso concreto.
La premeditata violenza in danno delle Forze di polizia; l’opera di distruzione delle
strutture dell’impianto sportivo e del terreno di giuoco; il sistematico e prolungato lancio di
oggetti pericolosi per l’incolumità delle persone prese a bersaglio: tutte costituiscono, nel
loro insieme, ragioni per integrare quei motivi di ordine pubblico in presenza dei quali gli
Organi della giustizia sportiva possono disporre che le gare da disputare in campo neutro si
svolgano a porte chiuse, ai sensi del 5° comma dell’art. 11 CGS.
Questo giudice è perfettamente consapevole della straordinarietà di tale misura disciplinare,
mai applicata per le gare del Campionato Nazionale Professionisti, almeno in tempi recenti
ed anche in presenza di condotte violente che avevano comportato a carico di una società
la squalifica del campo.
Ma questo giudice è, in pari misura, convinto della straordinarietà nel livello di gravità di
fatti violenti, che più sopra è stato sottolineato.
Sussistono tutti i motivi per ritenere che misura adeguata, sia a punire la violenza
commessa, sia a prevenirne il ripetersi debba individuarsi in una squalifica del campo della
società Napoli con l’ulteriore misura accessoria della disputa della gara a porte chiuse.
Tale misura serve – tra l’altro - ad impedire l’accesso allo stadio di tifosi organizzati per
commettere violenza; serve ad attenuare, quantomeno, il rischio di aggressioni in danno
delle Forze di polizia; serve, analogamente, ad attenuare il rischio che tifosi sprovvisti di
biglietti tentino ugualmente di entrare dentro lo stadio, così creando situazioni di scontro
con la polizia, di caos incontrollabile all’interno degli spalti, foriero (come la concreta
esperienza ha purtroppo dimostrato) anche di tragici eventi mortali.
E’ sufficiente confrontare la descrizione di quanto commesso dal gruppo di tifosi violenti
del Napoli in questa circostanza con la descrizione delle altre vicende che, nelle scorse
stagioni sportive, avevano portato ad infliggere una squalifica del campo per cogliere la
diversità, sul piano della gravità dei comportamenti, tra l’uno e gli altri accadimenti.
E’ agevole, fatta questa comparazione, comprendere la fondatezza dell’adozione di una
misura disciplinare così severa.
Si tratta ora di determinare la durata della sanzione.
Va premesso, per doverosa chiarezza della motivazione, che sarebbe fuorviante un criterio
di misura della pena pedissequamente conforme a quello utilizzato nelle precedenti
decisioni disciplinari di squalifica del campo. E ciò per un’evidente ragione: nel caso di
specie è stata scelta una sanzione che, per tipo e contenuto, si prospetta a priori più severa
rispetto alla “semplice” squalifica del campo.
Posta questa doverosa precisazione, si ritiene misura adeguata all’entità di tutti i fatti
violenti descritti in premessa la squalifica del campo della società Napoli per sette
giornate di gara, da disputare a porte chiuse.
Vanno peraltro considerate alcune circostanze che attenuano l’entità della pena a titolo di
responsabilità oggettiva.
In primo luogo, si è trattato di gara in trasferta, cioè in uno stadio rispetto al quale il Napoli
non aveva potere concreto di esercitare un ruolo di organizzazione, e quindi anche di
predisposizione di forme di controllo operativo sull’accesso degli spettatori.
In secondo luogo, il Napoli aveva comunque assunto un’iniziativa nei giorni precedenti –
peraltro del tutto insufficiente rispetto alla violenza organizzata – consistente nella
predisposizione di un comunicato inviato alla Società ospitante con richiesta di lettura
prima dell’inizio della gara: comunicato destinato ai sostenitori della squadra, che ricorda
gli obblighi di correttezza e le sanzioni conseguenti alla loro violazione. Iniziativa
comunque positiva, tale da essere valutata come circostanza attenuante della responsabilità
oggettiva.
Per contro, nessun rilievo attenuante riveste, ad avviso di questo giudice, la circostanza
segnalata dalla società Napoli con lettera del 22 settembre u.s., che lamenta irregolarità
circa la vendita da parte della società Avellino di biglietti di ingresso, acquistati da
sostenitori del Napoli presso i botteghini dello stadio Partenio. Si tratta, di evidenza, di un
dato inconferente rispetto alle condotte violente poste in essere da sostenitori del Napoli e
prima descritti.
Del pari, non ha specifico rilievo attenuante la mancanza di gravi precedenti disciplinari
della società nel corso della corrente stagione sportiva, considerato il brevissimo arco di
tempo intercorso dal suo inizio.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si ritiene equo fissare
la misura della sanzione in cinque giornate di squalifica del campo della società
Napoli con obbligo di disputare le relative gare a porte chiuse.
Tutte le argomentazioni sviluppate in motivazione rendono, infine, evidente – senza
necessità di ulteriore disamina sul punto – che nel caso di specie ricorrono quei “motivi di
particolare rilievo” che impongono, ai sensi dell’art. 17, comma 1 CGS, l’immediata
esecutività di detta sanzione, sin dalla prossima gara prevista in calendario per il Napoli
quale società ospitante.
P.Q.M.
Delibera di infliggere alla Società Napoli la squalifica del campo per cinque giornate di
gara con ulteriore disposizione che le gare medesime si svolgano a porte chiuse.
Dispone l’immediata esecuzione di detta sanzione con decorrenza dalla prossima gara
prevista in calendario per la società Napoli quale società ospitante.
Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli ulteriori
provvedimenti di competenza.