LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 30 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara del 20 settembre 2003 – Quinta giornata andata A scioglimento della riserva contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 22 settembre 2003 n. 10 si delibera il provvedimento che segue: Gara Soc. Avellino – Soc. Napoli
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 30 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gara del 20 settembre 2003 – Quinta giornata andata
A scioglimento della riserva contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 22 settembre
2003 n. 10 si delibera il provvedimento che segue:
Gara Soc. Avellino – Soc. Napoli
Il Giudice Sportivo,
visto il reclamo della Soc. Avellino in ordine all’applicazione della punizione sportiva ex
art. 12, c. 1° CGS nei confronti della Soc. Napoli a titolo di responsabilità oggettiva per il
comportamento di suoi sostenitori in occasione della gara Avellino-Napoli del 20.9.2003;
visti gli atti ufficiali, in particolare il rapporto dell’Arbitro, del Quarto Ufficiale e del
collaboratore dell’Ufficio Indagini;
rilevato che:
il collaboratore dell’Ufficio Indagini osservava, intorno alle 20.00, una situazione di
tensione nella curva nord, occupata dai tifosi del Napoli, con accensione di un falò e
lancio di oggetti e fumogeni nel recinto di giuoco;
constatava, intorno alle 20.15, che un cancello di diretto accesso dalla curva nord al recinto
di giuoco era spalancato; un’ambulanza era in movimento mentre un’altra era ferma a
bordo campo, attorniata da appartenenti alle Forze dell’ordine e altre persone in borghese,
successivamente individuate quali sostenitori del Napoli;
apprendeva nella circostanza da un funzionario della Questura di Avellino che un tifoso del
Napoli aveva subito un grave infortunio per precipitazione del settore della curva nord;
in considerazione della mancanza di condizioni di sicurezza per l’inizio della partita, in
particolare a causa dell’apertura del cancello posto in curva Nord, gli ufficiali di gara e le
squadre – già pronte per l’ingresso in campo – facevano rientro negli spogliatoi;
subito dopo, dal cancello aperto facevano irruzione in campo una trentina di tifosi del
Napoli, armati di spranghe e coperti con passamontagna, i quali si dirigevano verso la
scaletta del sottopassaggio di collegamento tra spogliatoi e campo di giuoco; a causa di tale
iniziativa aggressiva, il collaboratore dell’Ufficio Indagini ed il Quarto ufficiale rientravano
precipitosamente verso gli spogliatoi, mentre la Forza pubblica si poneva a presidio della
scaletta del sottopassaggio per impedire l’irruzione di detti tifosi nella zona degli spogliatoi;
il collaboratore dell’Ufficio Indagini rilevava che, a seguito dell’aggressione portata contro
i poliziotti nella circostanza, un funzionario della Questura di Avellino rimaneva a terra e,
dopo essere stato soccorso dai medici di entrambe le società, veniva trasportato in
ambulanza all’ospedale;
le Forze dell’ordine presenti informavano il collaboratore dell’Ufficio Indagini che circa
duecento tifosi del Napoli avevano invaso il terreno di giuoco, compiendo atti di
vandalismo;
poco dopo le 20.50, il collaboratore dell’Ufficio Indagini rientrava sul terreno, sgomberato
dai tifosi, e rilevava che lo spazio ricompreso tra la porta del campo di giuoco e la curva
nord era costellato di frammenti di servizi igienici, di porte, di sbarre di ferro ed altri
oggetti contundenti evidentemente lanciati dalla curva stessa;
in detto frangente il cancello di accesso al campo, situato in detta curva, rimaneva aperto,
mentre continuava il lancio di oggetti da parte di tifosi presenti sugli spalti della curva;
intorno alle 21.20, insieme con la terna arbitrale, il collaboratore dell’Ufficio Indagini
rilevava i seguenti danni all’impianto: distruzione della rete della porta di giuoco prossima
alla curva nord; rottura delle quattro bandierine del corner, rottura della cartellonistica
pubblicitaria gettata, con i relativi ferri di sostegno, vicino alla porta di giuoco;
nel medesimo contesto di tempo, riprendeva un fitto lancio di oggetti da parte dei tifosi del
Napoli ancora presenti sulle gradinate della curva nord, e lo stesso collaboratore
dell’Ufficio Indagini veniva sfiorato da un blocco di significative dimensioni costituito da
calcestruzzo e ferro;
intorno alle ore 22.30 veniva data comunicazione, anche attraverso avviso con altoparlante,
che la partita non avrebbe avuto luogo;
il Presidente della Lega Nazionale Professionisti, con Com. Uff.. n. 64 del 21 settembre,
dava atto che “considerata la gravità dei fatti accorsi prima della gara” egli aveva disposto,
sulla base dei poteri conferitigli dall’art. 34, 2° comma del regolamento della Lega
Nazionale Professionisti, il “rinvio a data da destinarsi” della gara medesima.
osserva:
tutta la materia della sanzioni inerenti alla disputa delle gare è disciplinata dall’art. 12
CGS, con riferimento sia a partite disputate, sia ad incontri non giocati.
La norma prevede una molteplicità di situazioni: fatti riconducibili alla responsabilità,
anche oggettiva, della società (1° comma); mancata presentazione in campo della squadra
(3° comma); fatti – di natura anche eccezionale – non valutabili con criteri esclusivamente
tecnici (4° comma); partecipazione alla gara di soggetti non aventi titolo (5° comma e
seguenti).
Si deve, nel nostro caso, verificare se i comportamenti realizzati dai sostenitori del Napoli,
quali risultanti dagli atti ufficiali, abbiano integrato o meno la fattispecie descritta dal 1°
comma, richiamando, in proposito, la costante giurisprudenza degli organi disciplinari,
secondo la quale è da escludere a priori la sussistenza delle “circostanze eccezionali” ex 4°
comma in presenza di atti valutabili disciplinarmente in quanto riconducibili a
responsabilità, anche oggettiva, di una Società.
Questo Giudice ritiene che, nella fattispecie, debba applicarsi la disposizione dell’art. 12 1°
comma CGS.
La gara non iniziò all’ora stabilita perché, a causa dell’apertura di un cancello in curva
Nord, mancavano le condizioni di sicurezza, considerata la presenza di tifosi del Napoli nel
recinto di giuoco ed il lancio di oggetti e fumogeni nei minuti immediatamente
precedenti.
Rientrate di conseguenza le squadre e gli Ufficiali di gara negli spogliatoi, si verificarono
gravissimi atti di violenza – sopra descritti puntualmente - da parte di un folto gruppo di
tifosi del Napoli. Essi aggredirono i poliziotti posti a protezione della scala di
comunicazione tra spogliatoi e terreno, cagionando lesioni ad un funzionario, che dovette
essere trasportato in ospedale. Invasero – in numero indicato per approssimazione in
duecento – il campo, distruggendone alcune strutture (la rete di una porta; le bandierine del
corner; la cartellonistica pubblicitaria). Devastarono locali dell’impianto sportivo,
scagliando poi sul terreno i pezzi divelti (servizi igienici, porte, sbarre di ferro ed altri
oggetti contundenti). Reiterarono la loro condotta violenta allorché, dopo il sopralluogo
della terna arbitrale intorno alle 21.20, gli addetti della società ospitante stavano chiudendo
con un nuovo lucchetto il cancello rimasto aperto: un fitto lancio di oggetti pericolosi
riprese dalla curva Nord, e lo stesso collaboratore dell’Ufficio Indagini fu sfiorato da un
blocco di calcestruzzo e ferro.
L’insieme di tali comportamenti ha reso oggettivamente impossibile la disputa della gara
per molteplici ragioni.
L’aggressione portata a compimento contro i rappresentanti delle Forze dell’ordine
dimostra che non sussistevano più, per responsabilità di quel numeroso gruppo di tifosi,
condizioni normali per l’effettuazione della partita, sul piano di un livello accettabile di
un ordine funzionale ad un tranquillo corso di una gara.
La replica di atti di violenza, consistiti in fitto lancio di oggetti gravemente pericolosi per
l’incolumità delle persone presenti nel recinto di giuoco, avvenuto più di una volta e, sino,
all’incirca, ad un’ora dopo quella fissata per l’inizio della gara, dimostra che l’aggressività
di quei tifosi del Napoli, non si era né spenta né attenuata dopo l’invasione di campo delle
20.30 circa. Ed il fatto che tali lanci si verificarono anche nello stesso frangente
dell’ispezione compiuta dalla terna arbitrale alle 21.20 costituisce ulteriore conferma della
mancanza dei presupposti per l’effettuazione della gara in condizioni di sicurezza per tutti i
suoi protagonisti.
A ciò si aggiunga la considerazione che la documentata disponibilità a condotte violente di
un folto gruppo di tifosi partenopei, quella sera, supportata materialmente dal possesso di
strumenti vari atti ad offendere (spranghe, manufatti ed altri oggetti pesanti e taglienti
ricavati dalla previa distruzione di locali dell’impianto sportivo) costituiva fonte
incombente e concreta - e non solo astrattamente potenziale – di ulteriori gravissimi
rischi per l’incolumità di un numero indeterminato di persone sul terreno, nel recinto di
giuoco e sugli spalti, qualora la gara avesse avuto inizio.
Dato un simile contesto costituisce circostanza non significativa, ai fini della valutazione ex
art. 12 1° comma CGS, che i danni al terreno di giuoco fossero stati in qualche modo
riparati. In questa sede conta il giudizio negativo sul valore di quegli atti di violenza e la
conseguente prognosi sfavorevole rispetto ad un ordinato svolgimento della gara.
E’ agevole, allora, concludere che la gara Avellino-Napoli non è stata disputata a
seguito ed a causa dei ripetuti e gravi atti violenti perpetrati da tifosi del Napoli, in un
quadro generale caratterizzato dalla mancanza - sempre dipendente dalla medesima
causa – delle condizioni necessarie per un regolare svolgimento del giuoco. E di ciò si
ha conferma nello stesso referto arbitrale ove testualmente si riferisce che “la gara non si è
disputata a causa di scontri tra la forza pubblica e la tifoseria del Napoli avvenuti prima
dell’entrata in campo delle due società all’interno dello stadio Partenio”.
Ne deriva, quindi, l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a
carico della Soc. Napoli, a titolo di responsabilità oggettiva, con il punteggio di 0-3, in
applicazione dell’art. 12, comma 1°, 1° parte CGS.
Si impongono, peraltro, alcune ulteriori osservazioni, per completezza della motivazione.
Il reclamo della Soc. Avellino fa cenno anche ad un rifiuto che sarebbe stato frapposto dai
dirigenti del Napoli alla disputa della gara, prima che venisse data comunicazione ufficiale
che la partita non sarebbe stata giocata.
Tale circostanza non è menzionata né nel rapporto arbitrale né nella relazione dell’Ufficio
Indagini.
In ogni caso, si tratta – se anche fosse vero – di un dato non decisivo, poiché le cause
ostative ad una regolare effettuazione dell’incontro si erano già completamente
concretizzate nei precedenti comportamenti violenti, e nei loro effetti, sopra descritti.
Del pari, non è influente, ai fini della presente decisione, che la disposizione formale di
non dar inizio alla gara sia stata adottata, (come si è già ricordato) dal Presidente della Lega
Nazionale Professionisti, ex art. 34 Regolamento L.N.P., con la ulteriore formula del
“rinvio a data da destinarsi”.
Infatti, da tutto il sistema dell’art. 12 CGS si ricava, senza ombra di dubbio, che spetta in
via esclusiva agli Organi della Giustizia Sportiva la valutazione sulla sussistenza o meno di
fatti o situazioni tali da aver esercitato influenza sulla regolare effettuazione – o non
effettuazione – di una partita. E spetta di conseguenza – in via esclusiva – a tali organi
farne derivare i provvedimenti del caso: applicando la punizione sportiva della perdita della
gara o disponendone la ripetizione od omologando il risultato della gara disputata.
Si tratta di un principio consolidato della giurisprudenza disciplinare. Basti pensare a tutte
le sentenze con le quali gli organi disciplinari, in caso di partita continuata “pro forma”
dall’Arbitro, non ravvisino la sussistenza di cause ostative al regolare svolgimento della
gara, e quindi ne ordinino la ripetizione. Oppure – e all’inverso – ai casi in cui detti Organi
giudichino viziata la regolarità di una partita ritenuta invece regolare dall’Arbitro, e
infliggano ad una o entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara, o ne
ordinino la ripetizione.
La decisione del Presidente della Lega Nazionale è stata, in altre parole, un provvedimento
di natura organizzativa.
Ma tale provvedimento – legittimo nel suo ambito in quanto emanato da chi rappresenta
l’ente organizzatore – non può intaccare la pienezza delle valutazioni e delle decisioni
rimesse alla successiva ed esclusiva competenza degli Organi di giustizia, nell’ambito loro
riservato dall’art. 12 CGS. Quindi, l’inciso “gara rinviata a data da destinarsi” non può
certo essere inteso come disposizione che possa vincolare l’autonoma sfera disciplinare.
Non compete a questo Giudice una pronuncia sull’obbligo – e sulla quantificazione - del
risarcimento dei danni provocati alla Società reclamante in conseguenza dei
danneggiamenti all’impianto sportivo cagionati dai sostenitori avversari.
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Napoli, a titolo di responsabilità oggettiva, la punizione
sportiva della perdita della partita Avellino-Napoli con il punteggio di 0-3 a carico della
Società ospitata.
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