LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 13 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 12 ottobre 2003 – Ottava giornata andata Soc. VERONA:
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 13 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gare del 12 ottobre 2003 – Ottava giornata andata
Soc. VERONA:
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal rapporto del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che:
un gruppo di sostenitori della Soc. Verona intonava, nel secondo tempo, alcuni cori
caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un proprio
calciatore;
altri sostenitori della Società manifestavano, con applausi e fischi di disapprovazione, la
propria dissociazione da tale condotta razzista;
P.Q.M.
Visto l’art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità
oggettiva, della Soc. Verona.