LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 138 DEL 19 novembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. BARI – Soc. AREZZO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 138 DEL 19 novembre 2004
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Gara Soc. BARI – Soc. AREZZO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Diaw Dou Dou (Soc. Bari) in danno del
calciatore Bacis Michele (Soc. Arezzo) al 44° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 44° del primo tempo, veniva battuto dall’Arezzo un
calcio d’angolo. Mentre il pallone era già in traiettoria verso il centro dell’area di rigore,
il calciatore Diaw Dou Dou, saltando a fianco dell’avversario Bacis, allargava il braccio
destro e colpiva intenzionalmente l’avversario al volto. Bacis cadeva a terra, mentre
l’azione si concludeva con l’intervento del portiere del Bari. L’Arbitro, correttamente
posizionato all’interno dell’area di rigore, con visuale verso il centro area, ove si
trovavano molti calciatori di entrambe le squadre (tra i quali sia Diaw Dou Dou che
Bacis), si avvicinava al punto di caduta di quest’ultimo, dopo essersi accorto che il
giocatore era rimasto a terra. Lo staff medico dell’Arezzo assisteva il calciatore il quale
dopo brevi cure riprendeva regolarmente il giuoco. L’Arbitro non adottava
provvedimenti disciplinari.
Non è applicabile nel caso di specie l’art. 31 comma a3) CGS per la mancanza di
una delle condizioni, l’essere avvenuto il fatto violento a giuoco fermo o in un
contesto estraneo all’azione in svolgimento. La ripresa televisiva mostra infatti con
chiarezza che il gesto, gravemente scorretto, del calciatore del Bari è stato compiuto nel
momento in cui questi stava saltando per cercare di intercettare il pallone, già battuto dal
corner e già in traiettoria verso il centro dell’area: vale a dire proprio nella zona ove si
trovavano Diaw Dou Dou e Bacis.
In altri termini, il colpo inferto dal calciatore del Bari, certamente scorretto, non può
essere considerato avulso dall’azione in svolgimento, secondo una risalente e consolidata
giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva, che sempre hanno considerato
situazioni di giuoco analoghe a quella in esame come inserite – e non estranee –
nell’azione in svolgimento.
Le considerazioni che precedono esimono dal dover valutare la sussistenza degli altri
profili considerati dalla norma ex art. 31 comma a3) CGS.
P.Q.M.
Delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Diaw
Dou Dou (Soc. Bari) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.