LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 156 DEL 23 novembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. BOLOGNA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 156 DEL 23 novembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. BOLOGNA Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alle condotte del calciatore Giacomo Cipriani (Soc. Bologna) in danno del calciatore Leonardo Jose’ Talamonti (Soc. Lazio) tra il 37° ed il 38° del primo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; acquisito supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro; osserva: le immagini evidenziano che, al 37° del primo tempo, l’Arbitro assegnava un calcio di punizione in favore del Bologna nella tre-quarti campo della Lazio. Numerosi calciatori di entrambe le squadre si posizionavano nell’area di rigore: tra questi Cipriani e Talamonti. Quest’ultimo marcava molto strettamente l’avversario, ponendogli anche un braccio dietro la schiena. Cipriani con una mano allontanava il braccio di Talamonti e con l’altra scostava da sé l’avversario. Subito dopo, si avvicinava a Talamonti e lo urtava volontariamente al capo con la propria fronte. Talamonti rimaneva in piedi, appoggiandosi solo una mano sulla tempia. Il fatto avveniva a giuoco fermo, prima che la punizione fosse calciata. L’Arbitro non si avvedeva di quanto era successo, poiché era impegnato a controllare la posizione della barriera della Lazio. Prima ancora che venisse battuto il calcio di punizione, mentre Cipriani e Talamonti erano di nuovo a stretto contatto l’uno con l’altro, il calciatore del Bologna allargava, sollevandolo leggermente, il braccio sinistro e intenzionalmente colpiva con il gomito Talamonti all’altezza del collo. Il calciatore della Lazio cadeva a terra ma si rialzava subito dopo, senza necessità di ricorrere a cure mediche. L’Arbitro non adottava provvedimenti disciplinari nei confronti di Cipriani. Senza alcun dubbio entrambe le condotte scorrette di Cipriani sono state commesse a giuoco fermo e sono sfuggite al controllo degli Ufficiali di gara. In tal senso sono assolutamente chiare le immagini, tratte dalla ripresa televisiva integrale, ed esaminate sia a velocità normale sia al rallentatore. Come già detto prima, il giuoco era, in quei due momenti, fermo e l’Arbitro si trovava in posizione tale da non poter cogliere quanto accadeva nell’area di rigore della Lazio, alla quale egli dava le spalle perché impegnato a controllare le modalità di effettuazione del calcio di punizione: circostanza, quest’ultima, confermata dal Direttore di gara nel suo supplemento. Quanto al primo fatto non sussiste, ad avviso di questo Giudice, il connotato della violenza, necessario per l’utilizzabilità della prova televisiva. Senza alcun dubbio Cipriani urta con la propria fronte il capo di Talamonti ma le immagini dimostrano che non si è trattato di un colpo inferto con forza, quanto piuttosto di un leggero contatto: tanto è vero che Talamonti rimane in piedi; non mostra alcun effetto di stordimento, limitandosi a coprire con la propria mano la parte laterale del capo. Diverso è, invece, il discorso quanto alla gomitata sferrata da Cipriani immediatamente dopo. Ancora una volta le immagini sono chiare: il calciatore del Bologna, perfettamente consapevole della posizione di Talamonti, che si trova subito dietro di lui, leggermente a lato, allarga il braccio sinistro, lo solleva e colpisce con decisione con il gomito l’avversario. Tale gesto presenta piena e concreta idoneità a cagionare un pregiudizio fisico a Talamonti, in considerazione sia della parte del corpo che viene colpita, sia del modo con il quale il colpo viene inferto. Del pari, sicura è l’intenzionalità lesiva insita nel gesto di Cipriani. Il calciatore del Bologna controlla l’esatta posizione dell’avversario, e poi compie il gesto contro di lui. Quindi, è da escludere che Cipriani abbia allargato il braccio per liberarsi della marcatura di Talamonti che non lo stava né trattenendo né ostacolando in alcun modo. La gomitata ha costituito un atto del tutto “gratuito”, privo cioè di qualsiasi funzionalità rispetto ad un’azione di giuoco che non era ancora ripresa, poiché il pallone era fermo sul punto di battuta della punizione. Sussistono, pertanto, con riferimento alla gomitata di Cipriani tutte le condizioni per l’utilizzabilità della prova televisiva, ai sensi dell’art. 31 comma a3) CGS: una condotta violenta commessa a giuoco fermo e sfuggita al controllo degli Ufficiali di gara. Sanzione adeguata è una squalifica per due giornate di gara, in conformità ai criteri applicativi della pena costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva in tali fattispecie. P.Q.M. delibera di infliggere al calciatore Giacomo Cipriani (Soc. Bologna) la squalifica per due giornate effettive di gara a seguito della segnalazione da parte del Procuratore Federale.
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