LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 DEL 24 novembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. PIACENZA – Soc. PERUGIA del 20 novembre 2004
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 159 DEL 24 novembre 2004
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Gara Soc. PIACENZA – Soc. PERUGIA del 20 novembre 2004
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Jamal Alioui (Soc. Perugia) in danno del
calciatore Luigi Beghetto (Soc. Piacenza) al 13° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva dalla quale risulta che, nella
circostanza sopra indicata, Alioui, caduto a terra con Beghetto alle spalle, nel girarsi
sfiorava con la gamba destra il viso dell’avversario;
acquisito supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro il quale ha dichiarato che
l’episodio era avvenuto sotto il suo diretto controllo visivo e non aveva comportato
l’adozione di provvedimenti disciplinari, avendo egli valutato il contatto tra l’Alioui e il
Beghetto come fortuito;
rilevata, alla luce di quanto sopra detto, la mancanza dei presupposti per l’applicazione
dell’art. 31 comma a3) CGS, poiché il fatto – oggetto della segnalazione della Procura
Federale – non era sfuggito al controllo dell’Arbitro.
P.Q.M
delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Jamal
Alioui (Soc. Perugia) a seguito della segnalazione della Procura Federale.
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