LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 168 DEL 7 dicembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. TRIESTINA – Soc. PIACENZA del 6 dicembre 2004

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 168 DEL 7 dicembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. TRIESTINA - Soc. PIACENZA del 6 dicembre 2004 Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Emanuele Bruni (Soc. Triestina) in danno del calciatore Simone Pepe (Soc. Piacenza) al 28° del primo tempo; esaminata la relativa documentazione televisiva; acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro; osserva: le immagini evidenziano che il calciatore Pepe, al 28° del primo tempo, cadeva nell’area di rigore avversaria a seguito di contrasto di giuoco. Da terra, Pepe nel girarsi sollevava una gamba in direzione dell’avversario Bruni, senza colpirlo. Bruni, a questo punto, gli si avvicinava e, con un dito puntato toccava il viso del Pepe, vicino ad un occhio. Pepe si metteva le mani sul viso e ricadeva a terra. Il fatto non poteva essere rilevato dall’Arbitro che, avendo seguito l’ulteriore sviluppo dell’azione con rilancio del pallone fuori dall’area di rigore della Triestina, dava le spalle alla zona ove Pepe era caduto. Si determinava una situazione di confusione nell’area di rigore della Triestina ed a questo punto l’Assistente n. 1 entrava sul terreno di giuoco avvicinandosi a quella zona del campo verso la quale sopraggiungeva anche lo stesso Direttore di gara. L’Arbitro e l’Assistente parlavano tra di loro e dopo di ciò l’Arbitro faceva riprendere il giuoco senza adottare provvedimenti disciplinari di sorta. Anche il Pepe riprendeva a giocare nell’immediatezza senza necessità di interventi medici. Non sussistono i presupposti per l’utilizzo della prova televisiva nel caso di specie poiché l’Arbitro nel suo supplemento ha riferito che il suo Assistente gli comunicò di avere osservato quanto era avvenuto nell’area di rigore della Triestina e non aveva ravvisato alcuna condotta violenta da parte del Bruni, meritevole di sanzioni disciplinari. Alla luce dell’univoco contenuto del supplemento arbitrale risulta evidente che l’episodio segnalato dalla Procura Federale non era sfuggito alla percezione ed alla valutazione di uno degli Ufficiali di gara. Manca pertanto il presupposto preliminare per dare ingresso alla prova televisiva, secondo quanto previsto dall’art. 31 comma a3) CGS. P.Q.M delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Emanuele Bruni (Soc. Triestina) a seguito della segnalazione della Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it