LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 182 DEL 21 dicembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. GENOA – Soc. EMPOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 182 DEL 21 dicembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. GENOA – Soc. EMPOLI Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Tavano Francesco (Soc. Empoli) in danno del calciatore Tedesco Giovanni (Soc. Genoa) all’11° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: le immagini evidenziano che, a seguito di un contrasto di giuoco con un avversario, il calciatore Tavano dell’Empoli rimaneva a terra nei pressi della linea laterale, all’11° del secondo tempo. A lui si avvicinava Tedesco che con univoci gesti della mano lo sollecitava a non simulare ed a risollevarsi. Nel frattempo il giuoco era interrotto poiché il pallone era stato calciato in fallo laterale. Rialzatosi da terra, Tavano, accostando alla propria bocca il dito indice con il pollice sollevato, pronunciava all’indirizzo dell’avversario la frase “ti sparo”, come é possibile ricavare dal movimento delle labbra. L’episodio avveniva al di fuori del campo visivo del Direttore di gara, che faceva riprendere il giuoco senza alcun intervento disciplinare. Premesso che il fatto, verificatosi mentre il giuoco era fermo, non è stato rilevato dagli Ufficiali di gara, occorre determinare se esso rientri o meno nella nozione di atto violento: requisito indispensabile per l’utilizzabilità della prova televisiva. Per costante giurisprudenza degli Organi disciplinari, per atto violento si intende una qualunque condotta intenzionalmente diretta a ledere l’incolumità fisica di un avversario, ed idonea ad ottenere un tale scopo. Nel concetto di condotta violenta é ricompreso, alla luce delle Regole tecniche del giuoco, anche lo sputo in danno di altro tesserato o di un Ufficiale di gara. Il gesto di Tavano è stato senza dubbio di plateale minaccia: concetto, quest’ultimo, peraltro nettamente diverso da quello di violenza. La disposizione contenuta nell’art. 31 comma a3) CGS, per la sua natura di norma di incriminazione, non può essere ampliata in via di interpretazione analogica a casi diversi da quelli espressamente previsti. A ciò si aggiunga che le parole ed il gesto di Tavano non sono stati né accompagnati né seguiti da alcun atto che esprimesse, anche solo nella forma del tentativo, un’intenzione di aggressione fisica contro l’avversario. La rilevanza disciplinare del comportamento evidenziato dalle immagini non può, quindi, trovare ingresso attraverso la regolamentazione contenuta nel citato art. 31 CGS, fermi restando – ovviamente – i poteri di iniziativa propri di altri Organi disciplinari. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Tavano Francesco (Soc. Empoli).
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