LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 23 dicembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. BOLOGNA – Soc. REGGINA del 19 dicembre 2004

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 23 dicembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. BOLOGNA – Soc. REGGINA del 19 dicembre 2004 Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma A3 CGS circa la condotta del calciatore Pagliuca Gianluca (Soc. Bologna) in danno del calciatore Mesto Giandomenico (Soc. Reggina), al 35° del secondo tempo; acquisita la documentazione televisiva indicata dal Procuratore Federale, nonchè ulteriore documentazione filmata acquisita d’ufficio; acquisito supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro; osserva: il filmato integrale della partita diffuso dall’emittente indicata dalla Procura Federale evidenzia che, in occasione di un calcio d’angolo a favore della Reggina, al 35° del secondo tempo, il portiere del Bologna Pagliuca era a stretto contatto alle spalle di un avversario, nei pressi della linea di porta. Negli istanti immediatamente successivi alla battuta, quando il pallone era già stato indirizzato verso l’area di rigore, la testa del calciatore della Reggina effettuava un movimento definibile come anomalo, sulla scorta delle immagini, dato il contesto di giuoco. Il pallone, giunto nell’area del Bologna, veniva poi respinto fuori dell’ara medesima e l’azione proseguiva senza che l’arbitro intervenisse. Il calciatore della Reggina rimaneva in piedi, né mostrava di dover ricorrere a cure dello staff sanitario. Egli continuava, senza interruzioni, a partecipare regolarmente alla gara. Le immagini diffuse da una trasmissione televisiva successiva allo svolgimento della gara (Rai, 90° minuto), e acquisite d’ufficio da questo Giudice, chiariscono in modo inequivocabile quanto accaduto. Pagliuca, a diretto contatto con Mesto, lo cinturava con il braccio sinistro, prendendo con la stessa mano la maglia dell’avversario. Contemporaneamente con la mano destra afferrava Mesto per i capelli e, tirandoglieli, ne spingeva la testa verso il basso. L’Arbitro, correttamente posizionato vicino alla linea longitudinale dell’area grande di rigore per aver visuale completa circa lo svolgersi dell’azione susseguente alla battuta del corner, aveva un folto gruppo di calciatori di entrambe le squadre tra sé e la linea di porta del Bologna: circostanza che spiega perché egli potesse non rilevare la condotta di Pagliuca contro Mesto. Dalle immagini, infine, non risulta che qualcun altro, tra gli Ufficiali di gara, fosse in posizione utile per rilevare l’episodio. Già detto che il fatto è sfuggito al controllo dell’Arbitro e dei suoi collaboratori (come confermato dal Direttore di gara nel suo supplemento), appare indubbio il connotato di violenza nel gesto di Pagliuca. Egli blocca da dietro con un braccio il Mesto e con la mano destra gli afferra con forza i capelli; poi, tirandoglieli, spinge con energia verso il basso la testa dell’avversario. Un simile atto è, oggettivamente, idoneo a cagionare danno fisico perché il movimento del capo, repentino e costretto dalla forza della pressione esercitata, ben poteva provocare conseguenze lesive, anche valutando la circostanza che Mesto certamente non si aspettava un simile atto e non aveva possibilità di difesa, perché Pagliuca aveva afferrato da dietro i suoi capelli e lo aveva contemporaneamente cinturato con l’altro braccio. Anche sotto il profilo psicologico, il gesto di Pagliuca è stato intenzionalmente offensivo: la condotta, come sopra analiticamente descritta, ne evidenzia la volontarietà. Infine, il fatto è da considerarsi estraneo all’azione in svolgimento. Infatti, sebbene il pallone fosse già stato calciato dalla bandierina del corner, le modalità della condotta tenuta da Pagliuca dimostrano che essa non era in alcun modo funzionale alla partecipazione all’azione medesima. Il portiere del Bologna afferra per i capelli l’avversario e gli spinge la testa quando entrambi i calciatori sono ancora con i piedi posati sul terreno, e nessuno dei due ha fatto alcun movimento, né verso l’alto né lateralmente, per andare incontro al pallone o comunque per collocarsi in posizione utile ad intercettarlo. Il pallone è ancora ad una certa distanza dal punto ove si trovano Pagliuca e Mesto. Non solo, ma è facile osservare che se il portiere avesse voluto sottrarsi alla presenza ravvicinata di Mesto per poter più liberamente partecipare all’azione, certamente non avrebbe “impegnato” – lui portiere – entrambe le mani, una per cinturare l’avversario e tirargli la maglia, l’altra per afferrargli i capelli e spingerne la testa! In sintesi, la condotta di Pagliuca risulta essere stata di “attacco” fisico gratuito, nel senso appunto di un gesto che non aveva, considerato proprio quello specifico contesto di giuoco, alcuna attinenza né funzionalità rispetto all’azione in corso. Sussistono, pertanto, tutte le condizioni per dichiarare applicabile la prova televisiva. Nel caso di specie essa risulta costituita dall’integrazione tra le immagini diffuse dalla ripresa completa della partita e quelle che, nel dettaglio, mostrano le modalità del fatto. Integrazione che è pienamente conforme alla lettera ed alla ratio ispiratrice della norma contenuta nell’art. 31 comma a3) CGS, che esige l’utilizzo di immagini televisive le quali offrano piena garanzia tecnica e documentale: requisito sussistente nella fattispecie. Sanzione adeguata alla gravità della condotta di Pagliuca è una squalifica per una giornata di gara, considerata, l’assenza di qualsiasi conseguenza lesiva in danno di Mesto, il quale ha continuato a giocare, senza nessuna interruzione, sin dagli istanti immediatamente successivi alla scorrettezza subita ad opera dell’avversario (vedi per identica decisione in caso assolutamente analogo, C.U. n. 73 dell’1/10/2002, gara Juventus-Parma, calciatore Tudor). P.Q.M delibera di infliggere al calciatore Pagliuca Gianluca (Soc. Bologna) la squalifica per una giornata effettiva di gara, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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